Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2427

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2427 della Commissione, del 16 settembre 2024, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di coriandolo ottenuto da Coriandrum sativum L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32024R2427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’olio essenziale di coriandolo ottenuto da Coriandrum sativum L. come additivo organolettico del gruppo funzionale degli aromatizzanti per tutte le specie animali. L’autorizzazione è fondata sulla valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, pur con segnalazione di rischio di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori. Il testo stabilisce condizioni d’uso, obblighi di etichettatura, misure di protezione per gli operatori e un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima delle nuove date di applicazione.

Autorizzazione dell’olio essenziale di coriandolo ottenuto da Coriandrum sativum L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’impiego ed etichettatura

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, nonché ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi contenenti l’olio essenziale di coriandolo ottenuto da Coriandrum sativum L. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma con indicazioni di tenore massimo raccomandato differenziate per categorie di animali. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Restano escluse le autorizzazioni per l’uso nell’acqua di abbeveraggio, che non è consentito per gli aromatizzanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Autorizzazione dell’olio essenziale di coriandolo come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2427 autorizza l’olio essenziale di coriandolo ottenuto da Coriandrum sativum L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA, adottando al contempo condizioni di impiego, prescrizioni di etichettatura e misure di tutela degli utilizzatori.

Presupposti e motivazione dell’autorizzazione

La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che stabilisce motivi e procedure per l’autorizzazione degli additivi e prevede la rivalutazione dei prodotti già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE. L’olio essenziale di coriandolo risultava già autorizzato a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE ed era stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti.

La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA, nel parere del 28 settembre 2023, ha concluso che la sostanza è sicura per tutte le specie animali a determinate concentrazioni massime, oltre che per i consumatori e per l’ambiente al livello d’uso proposto. Ha inoltre evidenziato che la sostanza deve essere considerata irritante per la pelle e gli occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Poiché la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica a quella negli alimenti, l’Autorità ha ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia.

Ambito dell’autorizzazione e limiti generali

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione è generale per tutte le specie animali, ma l’allegato impone limiti raccomandati differenziati per categorie di animali e prevede specifiche modalità di impiego.

La Commissione chiarisce che non vi sono motivi di sicurezza tali da giustificare tenori massimi vincolanti; tuttavia, per consentire un miglior controllo, viene fissato sull’etichetta dell’additivo un tenore massimo raccomandato per kg di mangime completo con umidità al 12%.

Uso nell’acqua di abbeveraggio

Il richiedente aveva chiesto l’autorizzazione anche per l’acqua di abbeveraggio. Il regolamento esclude tale possibilità, precisando che il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’uso degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Di conseguenza, l’olio essenziale di coriandolo non può essere impiegato in tale forma di somministrazione.

Condizioni di impiego tecniche e tenori raccomandati

L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b154-eo e ne descrive la composizione: olio essenziale di coriandolo ottenuto dai frutti di Coriandrum sativum L., in forma liquida, definito secondo il Consiglio d’Europa e ottenuto per distillazione in corrente di vapore. Sono riportati anche i principali componenti e le relative percentuali, tra cui linalolo, alfa-pinene, gamma-terpinene, canfora, acetato di geranile, d-limonene, geraniolo, mircene e alfa-terpineolo.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per il linalolo, indicato come marcatore fitochimico, è previsto come metodo di analisi la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 3516.

L’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo al 12% di umidità. I valori riportati nell’allegato variano in funzione della specie o categoria animale, tra cui, in particolare:

  • 26 mg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione;
  • 18 mg per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso;
  • 24 mg per i tacchini da ingrasso;
  • 18 mg per gli uccelli ornamentali;
  • 30 mg per suidi, ruminanti e camelidi, equidi, salmonidi e pesci pinnati minori, pesci ornamentali e cani;
  • 28 mg per i conigli;
  • 14 mg per i gatti;
  • 14 mg per altre specie o categorie di animali.

Etichettatura e informazioni da riportare

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, se il livello d’uso indicato in etichetta per la premiscela comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.

Sicurezza degli utilizzatori

La Commissione introduce specifiche misure di protezione per la salute degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi connessi all’esposizione all’additivo e alle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Regime transitorio

Per evitare un’applicazione immediata delle nuove condizioni di autorizzazione, il regolamento prevede un periodo transitorio. L’additivo già autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE e le premiscele contenenti la sostanza, se prodotti ed etichettati prima del 7 aprile 2025 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, si distinguono due ipotesi:

  • se destinati ad animali da produzione alimentare, i prodotti prodotti ed etichettati prima del 7 ottobre 2025 secondo le norme precedenti possono restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • se destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 7 ottobre 2026.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’olio essenziale di coriandolo ottenuto da Coriandrum sativum L., classificato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato (art. 1).

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

La domanda includeva l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma il regolamento chiarisce che gli aromatizzanti non sono autorizzati in tale matrice ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003; pertanto tale impiego non è consentito.

Condizioni di utilizzo e tenori massimi raccomandati

L’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e che sull’additivo sia riportato un tenore massimo raccomandato per kg di mangime completo con umidità al 12%, differenziato per categorie animali (ad esempio 26 mg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione, 30 mg per suidi, ruminanti e camelidi, equidi, salmonidi e pesci pinnati minori, 30 mg per cani, 14 mg per gatti e altre specie o categorie, con valori specifici anche per polli da ingrasso, tacchini, uccelli ornamentali, pesci ornamentali e conigli).

Etichettatura e informazioni obbligatorie

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se il livello d’uso in etichetta della premiscela comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, sull’etichetta della premiscela devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle. L’EFSA ha infatti qualificato la sostanza come irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.

Dati tecnici e metodo di analisi

L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b154-eo, ne descrive composizione e specifiche chimiche, e indica come metodo di analisi per il linalolo (marcatore fitochimico) la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 3516.

Misure transitorie

I prodotti autorizzati in precedenza ai sensi della direttiva 70/524/CEE e le premiscele contenenti la sostanza, se prodotti ed ეტichettati prima del 7 aprile 2025 secondo le norme previgenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 7 ottobre 2025; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 7 ottobre 2026.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 3).

Base giuridica e motivazione scientifica

L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’art. 9, paragrafo 2, e richiama la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La Commissione si fonda sul parere EFSA del 28 settembre 2023, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte e ha escluso la necessità di ulteriori dimostrazioni di efficacia.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettaturasicurezza alimentarebenessere e salute animale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.