Regolamento (UE) 2024/2430
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2430 della Commissione, del 16 settembre 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo EuLA Ca(OH)2 template conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione rilascia a Lhoist un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "EuLA Ca(OH)2 template", sulla base della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e del parere favorevole dell’ECHA. L’autorizzazione copre specifici impieghi professionali nei tipi di prodotto 2 e 3, con dettagli puntuali su composizione, modalità di applicazione, misure di mitigazione del rischio e smaltimento. La durata dell’autorizzazione è allineata a quella del biocida di riferimento "EuLA hydra-lime 23" e decorre dal 7 ottobre 2024 al 30 novembre 2033.
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "EuLA Ca(OH)2 template" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Si applica alla messa a disposizione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea, del biocida singolo "EuLA Ca(OH)2 template" del titolare Lhoist, per i tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali) e 3 (igiene veterinaria), conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato. L’autorizzazione riguarda un prodotto a base del principio attivo diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta, con usi professionali specificati; il regolamento non disciplina altri biocidi o usi diversi da quelli autorizzati. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; valido dal 7 ottobre 2024 al 30 novembre 2033.
Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "EuLA Ca(OH)2 template"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2430 della Commissione rilascia a Lhoist un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "EuLA Ca(OH)2 template". Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e segue la procedura speciale relativa allo "stesso biocida" rispetto a un prodotto di riferimento già autorizzato.
Contesto procedurale e presupposti dell’autorizzazione
La domanda è stata presentata il 12 aprile 2018 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. Il biocida di riferimento è "EuLA hydra-lime 23", successivamente autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2701. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 22 settembre 2022, concludendo che le differenze proposte rispetto al prodotto di riferimento erano limitate a informazioni modificabili con procedura amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 e che, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, il prodotto soddisfaceva le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’autorizzazione riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso di uno specifico biocida singolo a base di diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta. Il titolare è Lhoist; il numero di autorizzazione è EU-0029505-0000. L’autorizzazione riguarda usi professionali in tipi di prodotto 2 e 3 e non estende l’impiego oltre quanto dettagliato nel sommario delle caratteristiche del biocida allegato.
Composizione, formulazione e dati amministrativi
Il prodotto è composto al 100% p/p dal principio attivo diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta (CAS 1305-62-0; CE 215-137-3). Le formulazioni autorizzate sono:
- DP, polvere;
- WP, polvere bagnabile, utilizzabile solo per la disinfezione degli alloggi degli animali e il lavaggio delle pareti con la calce.
Sono indicati come denominazioni commerciali Neutralac® H, Neutralac® H SQ e Saniblanc® H. Il prodotto è fabbricato in più siti in Belgio, Spagna, Francia, Danimarca, Portogallo, Polonia e Cechia, secondo l’elenco riportato in allegato.
Usi autorizzati
L’allegato autorizza cinque impieghi, tutti per utilizzatori professionali:
- disinfezione dei fanghi di depurazione, in uso al chiuso, con applicazione diretta automatica;
- disinfezione del letame, in uso al chiuso, con applicazione diretta automatica;
- disinfezione delle superfici dei pavimenti interni degli alloggi e dei trasporti per animali, in uso al chiuso, con applicazione diretta;
- disinfezione degli alloggi per animali; lavaggio delle pareti con calce, in uso al chiuso, con applicazione diretta con pennello;
- disinfezione dei pavimenti degli stabulari all’aperto, in uso esterno, con applicazione diretta.
I microrganismi bersaglio comprendono, a seconda dell’uso, batteri, virus, lieviti, funghi ed endoparassiti (uova di elminti).
Condizioni d’uso: dosi, tempi di contatto e modalità operative
Le condizioni tecniche sono dettagliate per ciascun uso. In sintesi:
- per la disinfezione dei fanghi di depurazione, la dose deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 durante il tempo di contatto; il tasso di applicazione è 0,2–2 kg di prodotto/kg di peso secco del substrato; il tempo di contatto per gli endoparassiti varia da 24 ore a 90 giorni;
- per la disinfezione del letame, la dose deve mantenere pH > 12; non si devono applicare più di 100 kg di prodotto per m3 di letame; il tempo di contatto per gli endoparassiti varia da 72 ore a 90 giorni;
- per i pavimenti interni e per gli stabulari all’aperto, il dosaggio è di 800 g/m2, con tempo di contatto di 48 ore; per l’uso all’aperto non si deve superare il limite di due applicazioni annue;
- per il lavaggio delle pareti con calce, il prodotto va sospeso in acqua al 50% p/v e applicato a pennello; sono richieste 5–7 mani per raggiungere l’applicazione finale di 800 g/m2, con tempo di contatto di 48 ore.
Il regolamento richiede, in più passaggi, test preliminari di laboratorio per verificare l’efficacia nelle specifiche condizioni di utilizzo.
Misure di mitigazione del rischio e salute e sicurezza sul lavoro
Il testo impone un insieme articolato di misure di mitigazione del rischio, tra cui:
- caricamento e applicazione completamente automatici, ove previsto;
- utilizzo di sollevatore telescopico con cabina chiusa per il caricamento e lo smaltimento di sacchi o sacchetti vuoti;
- uso di DPI adeguati: respiratori con APF almeno 40 e filtri P3 o equivalenti, guanti conformi alla EN 374, tute conformi alla EN 13982, EN 13034 o EN 14126 a seconda dell’uso;
- raccomandazione di respiratori specifici per ammoniaca in conformità alla EN 14387 quando necessario per prevenire esposizioni oltre l’OEL UE di 14 mg/m3;
- divieto di presenza di animali per l’intera durata del trattamento e obbligo di rimozione dei residui prima del rientro degli animali;
- protezione o rimozione di acqua di abbeverata e acqua potabile durante l’applicazione;
- divieto di applicazione se le fuoriuscite possono essere convogliate verso impianti di trattamento delle acque reflue o direttamente in acque superficiali.
Il testo precisa espressamente che le prescrizioni sui DPI non pregiudicano l’applicazione della direttiva 98/24/CE e di altre norme UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Smaltimento, stoccaggio e pronto soccorso
Il prodotto non utilizzato non deve essere scaricato sul terreno, nei corsi d’acqua, nelle tubature o nelle fognature. Lo smaltimento del prodotto, dei contenitori e degli altri rifiuti deve avvenire conformemente alla normativa locale. Per alcuni usi, i residui secchi risultanti dalla spazzolatura possono essere riciclati come materiale calcareo per l’agricoltura.
In caso di esposizione, l’allegato riporta istruzioni di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi, con chiamata al 112 o a un centro antiveleni in funzione del caso. In materia di conservazione, il prodotto non deve essere tenuto a temperatura superiore a 30°C, deve essere protetto dall’umidità e ha una durata di conservazione di 15 mesi.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’Unione e numero identificativo
Allo stabilimento/titolare Lhoist è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0029505-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso di "EuLA Ca(OH)2 template", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.
Durata di validità
L’autorizzazione è valida dal 7 ottobre 2024 al 30 novembre 2033. Il regolamento precisa che la data di scadenza coincide con quella del corrispondente biocida singolo di riferimento "EuLA hydra-lime 23".
Base giuridica e procedura di autorizzazione
Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La decisione si fonda sulla domanda presentata da Lhoist il 12 aprile 2018, sul parere dell’ECHA del 22 settembre 2022 e sul sommario riveduto trasmesso il 26 febbraio 2024.
Conformità alle condizioni di autorizzazione
L’ECHA ha ritenuto che le differenze rispetto al biocida di riferimento fossero limitate a informazioni modificabili amministrativamente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 e che, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, il prodotto soddisfi le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Tipi di prodotto e usi autorizzati
L’allegato autorizza usi professionali nei tipi di prodotto 2 e 3: disinfezione dei fanghi di depurazione; disinfezione del letame; disinfezione delle superfici dei pavimenti interni degli alloggi e dei trasporti per animali; disinfezione degli alloggi per animali e lavaggio delle pareti con calce; disinfezione dei pavimenti degli stabulari all’aperto.
Composizione e formulazione
Il prodotto contiene al 100% p/p il principio attivo diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta (CAS 1305-62-0; CE 215-137-3). Le formulazioni autorizzate sono DP (polvere) e WP (polvere bagnabile), quest’ultima da usare solo per la disinfezione degli alloggi degli animali e il lavaggio delle pareti con calce.
Indicazioni di pericolo e prudenza
Sono riportate le indicazioni H315, H318 e H335, con relative misure di prudenza, tra cui evitare di respirare polvere, usare protezione individuale per occhi/viso, mani e corpo, operare solo all’aperto o in luoghi ben ventilati, conservare sotto chiave e smaltire secondo la normativa locale.
Condizioni tecniche per gli usi autorizzati
L’allegato disciplina in dettaglio dosi, tempi di contatto, categorie di utilizzatori, modalità di applicazione, imballaggi, limiti di frequenza e istruzioni operative per ciascun uso, incluse soglie di pH > 12, tempi di contatto da 24/48/72 ore fino a 90 giorni a seconda del caso e limiti specifici come il massimo di due applicazioni annue per l’uso all’aperto.
Misure di mitigazione del rischio
Per gli usi autorizzati sono prescritti caricamento e applicazione completamente automatizzati in diversi casi, uso di sollevatore telescopico con cabina chiusa per sacchi grandi, DPI minimi (ad es. respiratori con APF 40, guanti EN 374, tute EN 13982/EN 13034/EN 14126), ventilazione adeguata, divieti di presenza di animali o astanti durante il trattamento e cautele specifiche per il controllo delle acque di alimentazione/potabile e delle fuoriuscite verso acque reflue o superficiali.
Smaltimento e stoccaggio
Il prodotto inutilizzato e l’imballaggio devono essere smaltiti secondo la normativa locale, senza scarico in suolo, acque, tubazioni o fognature. Le condizioni di conservazione prevedono temperatura non superiore a 30°C, protezione dall’umidità e durata di conservazione di 15 mesi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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