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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35808/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società operante nel trasporto pubblico locale aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2010, 2011 e 2012, invocando l'applicazione delle deduzioni per il c.d. cuneo fiscale previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la società aveva ottenuto ragione in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) falsa applicazione della disciplina IRAP e delle norme di settore sul trasporto pubblico locale, sostenendo che il rapporto fosse una concessione traslativa e non un appalto di servizi, con conseguente esclusione dal beneficio; inoltre contestava la mancata prova, da parte del contribuente, dell'insussistenza di una tariffa remunerativa; (ii) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, assumendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato né la natura del rapporto né la non remuneratività della tariffa.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva qualificato il rapporto come appalto pubblico di servizi: era stato rilevato il pagamento di un corrispettivo da parte dell'ente pubblico, l'assenza di trasferimento di potestà/funzioni pubbliche e la non remuneratività della tariffa, dato che il prezzo non copriva i costi e non assicurava l'equilibrio economico-finanziario. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la disciplina agevolativa del cuneo fiscale non si applica alle attività regolamentate svolte in concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ma resta applicabile agli appalti di servizi. Ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale, poiché la CTR aveva esaminato i contratti di servizio e spiegato le ragioni della qualificazione del rapporto e della spettanza del rimborso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Le deduzioni per il c.d. cuneo fiscale non spettano alle imprese che operano in concessione traslativa con tariffa remunerativa; spettano invece quando il rapporto è qualificabile come appalto di servizi o, se concessorio, quando la tariffa non è remunerativa.

  • l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 266

    Ha introdotto le deduzioni IRAP collegate alla riduzione del cuneo fiscale, la cui ratio non consente di includere le public utilities in concessione remunerativa.

  • artt. 18 e 19 d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422

    La disciplina del trasporto pubblico locale conferma che i rapporti tra amministrazione e vettori sono regolati mediante contratti di servizio, qualificabili come appalti pubblici di servizi.

  • artt. 112 e 113 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Richiamati dall'Ufficio a sostegno della tesi sulla natura concessoria del rapporto, ma non ritenuti decisivi.

  • artt. 1361 e 1367 c.c.

    Richiamati come norme ermeneutiche per sostenere l'interpretazione del rapporto, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dall'Agenzia per sostenere un diverso riparto dell'onere probatorio sulla tariffa remunerativa; la Corte ha però valorizzato l'accertamento in fatto della CTR.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sul contenuto della sentenza tributaria, richiamata per censurare la motivazione della CTR.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulla pretesa nullità della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per contestare l'adeguatezza della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato come fondamento dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme sul rito camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne esclude l'applicazione in quanto soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di IRAP e deduzioni per il c.d. cuneo fiscale, il beneficio non spetta alle imprese che svolgono attività regolamentata in regime di concessione traslativa e con tariffa remunerativa, poiché la ratio dell'agevolazione è incompatibile con tale assetto.
  • La qualificazione del rapporto tra impresa e amministrazione è decisiva: se il rapporto è un appalto di servizi, la deduzione può spettare; se è una concessione traslativa, occorre verificare se la tariffa sia remunerativa, con esclusione del beneficio in caso positivo.
  • Nel distinguere appalto di servizi e concessione di servizi rileva, tra gli indici principali, la presenza di un corrispettivo versato dall'amministrazione, l'assenza di trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione e soprattutto l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario.
  • La tariffa è remunerativa solo se idonea a coprire i costi e a generare profitto; la questione dell'equilibrio economico-finanziario assume rilievo tipicamente nelle concessioni, non negli appalti di servizi.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste se la decisione espone, anche sinteticamente ma in modo intellegibile, le ragioni di fatto e di diritto della statuizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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