Cassazione Civile, Ordinanza n. 22320/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF notificato a una socia di una società a responsabilità limitata, emesso a seguito della rideterminazione del reddito della società. L’Ufficio ha applicato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, determinando un maggior reddito imponibile in capo alla socia in proporzione alla quota partecipativa. In primo grado il ricorso della contribuente è stato rigettato, così come l’appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile per novità il motivo di appello relativo al divieto di doppia imposizione, che a suo dire sarebbe stato solo una precisazione del tema già introdotto in primo grado; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, assumendo che l’Ufficio non avesse provato concretamente la distribuzione degli utili extracontabili e che non bastasse la sola ristretta base sociale per fondare la presunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza e comunque infondato, osservando che il tema della doppia imposizione, se dedotto per la prima volta in appello, costituiva un motivo nuovo e quindi inammissibile nel processo tributario. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, ribadendo che, in presenza di società a ristretta base partecipativa e di utili extracontabili accertati in capo alla società, opera la presunzione di distribuzione ai soci, superabile solo con prova contraria del contribuente; nella specie l’Agenzia aveva dimostrato la ristrettezza della compagine, il vincolo di solidarietà e il reciproco controllo, mentre la contribuente non aveva fornito elementi idonei a vincere la presunzione. La Corte ha inoltre precisato che l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non muta la regola nel caso concreto e va letto in coerenza con le presunzioni previste dalla normativa tributaria sostanziale. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle somme previste ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne svolga una specifica interpretazione autonoma nel dispositivo motivazionale
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza una specifica interpretazione autonoma da parte della Corte
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare il divieto di nuove domande in appello nel processo tributario
art. 2697 c.c.
"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"
la Corte lo richiama per ribadire che il contribuente, per vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, deve fornire elementi contrari idonei a superarla
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive sui cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni"
la norma è letta come regola procedimentale e di giudizio applicabile alle controversie pendenti; il richiamo alla coerenza con la normativa tributaria sostanziale è interpretato come clausola di salvaguardia delle presunzioni tributarie già previste dall’ordinamento
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per l’iter processuale successivo all’opposizione della ricorrente
art. 96, terzo comma, c.p.c.
richiamato quale base per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte
art. 96, quarto comma, c.p.c.
richiamato quale base per la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’attestazione dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello non sono ammissibili motivi nuovi che introducano questioni estranee alla causa petendi originaria e fondati su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado; una diversa qualificazione della doglianza non può trasformare un motivo nuovo in mera precisazione se esso amplia il thema decidendum.
- In presenza di accertamento di utili extracontabili conseguiti da una società a ristretta base partecipativa, opera la presunzione di distribuzione ai soci; per superarla il socio non può limitarsi a contestazioni generiche sulla prova dell’accertamento societario, ma deve allegare e provare fatti idonei a dimostrare la mancata distribuzione.
- L’onere probatorio del contribuente che voglia vincere la presunzione di distribuzione è particolarmente rigoroso: la mera contestazione astratta dell’assenza di prova diretta non basta quando l’Ufficio abbia dimostrato la ristrettezza della compagine sociale e gli elementi indiziari concordanti.
- L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 va interpretato come regola processuale compatibile con le presunzioni tributarie sostanziali: l’amministrazione deve provare le violazioni contestate, ma il giudice può comunque fondare la decisione anche su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La disciplina sull’onere della prova nel processo tributario non elimina la tradizionale ripartizione probatoria derivante dalle presunzioni legali o semplici previste dalla normativa sostanziale, che restano operative se coerenti con gli elementi acquisiti in giudizio.
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