Sentenza del 21/07/2023 n. 21890 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Sirio Srl aveva proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 34254/2019, deducendo un errore di fatto: la Corte aveva rigettato il secondo motivo di cassazione per difetto di specificità sostenendo che la contestazione circa la mancata prova dell'inoltro della denunzia penale all'Autorità Giudiziaria non fosse stata adeguatamente specificata nei gradi di merito. La società affermava invece che la mancata prova dell'effettivo inoltro della denunzia entro il termine prescrizionale era stata puntualmente contestata sia in primo che in secondo grado e che tale circostanza fosse decisiva per la decorrenza della prescrizione dei diritti doganali.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione ritenendo fondato l'errore percettivo: la circostanza fattuale dell'inoltro della denunzia penale era effettivamente oggetto di controversia nei gradi di merito e, pertanto, la precedente ordinanza aveva errato nel ritenere la censura carente di specificità. La Corte ha revocato l'ordinanza n. 34254/2019, ha accolto il secondo motivo di Sirio Srl, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5018/7/2017 limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla CTR di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio. Restano ferme le statuizioni non impugnate per revocazione che avevano respinto il primo e il terzo motivo di cassazione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4
Fondamento della revocazione per errore di fatto: la ricorrente ha invocato questi articoli per ottenere la revoca dell'atto giurisdizionale quando emerge un errore percettivo decisivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Regola di impugnazione per cassazione dedotta dalla società (violazione e falsa applicazione di norme di diritto): la Corte ha valutato che il motivo di cassazione non fosse inammissibile per difetto di specificità perché la questione fattuale era stata effettivamente dibattuta.
art. 221 Regolamento CEE 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
La Corte richiama l'orientamento secondo cui per interrompere il termine prescrizionale ai fini del recupero dei dazi è necessaria la trasmissione effettiva della notizia criminis/denunzia all'Autorità Giudiziaria entro il termine di prescrizione; non è sufficiente la mera qualificazione astratta dei fatti come reato.
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 (TULD)
Richiamata in relazione al regime della prescrizione e alle condizioni per il differimento del termine triennale: la normativa interna si interpreta in linea con il diritto unionale richiedendo la trasmissione concreta della denunzia nel termine.
Giurisprudenza della Corte (Sez. 5, ordinanze e sentenze richiamate)
Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020; Sentenza n. 22748 del 12/09/2019
Orientamento consolidato secondo cui l'azione di recupero oltre il termine triennale è possibile se la notizia criminis è stata effettivamente trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine di prescrizione; la mera astratta configurabilità di un fatto come reato non basta a produrre l'effetto dilatorio.
Massime di principio
- Per l'interruzione del termine prescrizionale ai fini dei dazi doganali occorre la trasmissione concreta della notizia criminis/denunzia all'Autorità Giudiziaria entro il termine di prescrizione; la sola qualificazione astratta dei fatti come reato non interrompe il termine.
- Negli impugnative in Cassazione è cruciale specificare con precisione i punti di fatto e di diritto contestati (autosufficienza/specificità); tuttavia, se risulta dagli atti che la questione fattuale era effettivamente dibattuta nei gradi di merito, un rigetto per supposto difetto di specificità può essere revocato per errore di fatto.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile quando sussista un errore percettivo o materiale della Corte di legittimità che abbia inciso sulla decisione, specie se la circostanza erroneamente ritenuta assente era invece decisiva per l'esito del ricorso.
- In giudizi doganali risulta determinante distinguere valutazioni in iure (interpretazione normativa) da accertamenti di fatto: il giudice d'appello non può fondare l'interruzione della prescrizione sulla sola astratta qualificazione come reato senza verificare l'effettivo inoltro della denuncia nei termini.
- Se l'Amministrazione invoca la denunzia penale per interrompere la prescrizione, è necessario che nelle evidenze processuali sia dimostrata la data e il contenuto dell'invio all'A.G.; in assenza di tale prova il contribuente può far valere la prescrizione.
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