Ordinanza n. 6155/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento delle seguenti delibere AGCom: - delibera n. 409/22/CONS, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 17.1.2023 e sulla G.U. n. 27 del 2.2.2023 e relativo allegato A recante “Relazione Tecnica Finanziaria”; - delibera n. 416/22/CONS recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023” pubblicata sul sito dell'Autorità in data 17.1.2023 e relativi allegati A e B contenenti rispettivamente “Facsimile del modello Contributo Agcom - Anno 2023” e “Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023”; - nonché per l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso - per quanto occorre - della delibera n. 297/22/CONS del 29 luglio 2022 recante “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Anno 2021”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere AGCom n. 409/22/CONS e n. 416/22/CONS relative al contributo dovuto per l’anno 2023 dagli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, nonché atti presupposti e consequenziali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato le delibere AGCom che disciplinano la misura, le modalità di versamento e il modello telematico del contributo dovuto per l’anno 2023 dagli operatori delle comunicazioni elettroniche, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, compresa la delibera n. 297/22/CONS sul rendiconto delle attività finanziate. Nel corso del giudizio le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rinvio, rappresentando che davanti al Consiglio di Stato sono pendenti gli appelli avverso due sentenze della stessa Sezione che avevano annullato la medesima delibera sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento al grado di analiticità della rendicontazione delle attività relative al finanziamento del settore delle telecomunicazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di rinvio per ragioni di economicità processuale, in considerazione della pendenza davanti al Consiglio di Stato degli appelli relativi a questioni riguardanti la medesima delibera e vizi di difetto di istruttoria e motivazione. Poiché la discussione degli appelli era fissata per il 14 maggio 2026, il Collegio ha rimesso al Presidente l’individuazione della successiva udienza pubblica di trattazione della causa. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre il rinvio della trattazione per ragioni di economicità processuale quando davanti al giudice d’appello siano pendenti controversie aventi a oggetto la medesima disciplina amministrativa e questioni potenzialmente rilevanti per la decisione della causa rinviata.
- Il rinvio della trattazione fondato sulla pendenza di giudizi connessi non definisce la domanda di annullamento e non comporta alcuna valutazione anticipata sulla fondatezza dei motivi dedotti.
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