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Ordinanza

Ordinanza n. 2369/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire per la demolizione di un fabbricato e la realizzazione di tre corpi di fabbrica e di una piscina pertinenziale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Due proprietari hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Palermo a una società, deducendone l’illegittimità. Tra i motivi, il secondo censura la violazione dell’art. 24, punto 3, del regolamento edilizio comunale, che prescrive una distanza dal confine non inferiore a cinque metri. Nel corso del giudizio è emerso che le stesse parti sono contrapposte anche in un giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Palermo, nel quale è stata disposta una consulenza tecnica relativa al rispetto delle distanze minime di legge tra i fabbricati.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il giudizio civile non costituisce causa pregiudiziale idonea a giustificare la sospensione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 8, comma 2, c.p.a. Ha tuttavia ritenuto sussistenti ragioni di opportunità per rinviare l’udienza di discussione, in attesa dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio civile, riservandosi ogni valutazione anche sull’eventuale necessità di ripeterla nel processo amministrativo. Ha quindi disposto che le parti depositino in giudizio l’esito della CTU civile e ha rinviato l’udienza al 3 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 24, punto 3, del Regolamento edilizio comunale

    distanza dal confine non inferiore ai cinque metri

    La disposizione è richiamata quale parametro della censura di illegittimità del permesso di costruire per violazione della distanza minima dal confine.

  • art. 8, comma 2, c.p.a.

    quella anzidetta non è una causa pregiudiziale idonea a giustificare la sospensione del giudizio

    La pendenza del giudizio civile e la consulenza tecnica ivi disposta non integrano una causa pregiudiziale tale da imporre o consentire la sospensione del giudizio amministrativo; possono tuttavia giustificare, per ragioni di opportunità, un rinvio dell’udienza.

Massime di principio

  • La pendenza di un giudizio civile riguardante fatti rilevanti anche per il giudizio amministrativo non determina, di per sé, una causa pregiudiziale idonea alla sospensione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 8, comma 2, c.p.a.
  • Anche quando non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria o facoltativa del giudizio amministrativo, il giudice può disporre il rinvio dell’udienza per ragioni di opportunità, al fine di acquisire l’esito di una consulenza tecnica espletata in altro processo e utile alla decisione.
  • L’acquisizione nel processo amministrativo dell’esito di una consulenza tecnica svolta in un giudizio civile non vincola il giudice amministrativo, che può riservarsi di valutarne l’attendibilità e l’eventuale necessità di rinnovazione o ripetizione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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