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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47128/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano (15/11/2021) che, prosciogliendo l'imputato per vizio di mente, aveva disposto la misura di sicurezza del ricovero in REMS. Il ricorrente, tramite difensore, deduce la violazione delle norme processuali per avere il giudice d'appello affermato erroneamente l'assenza delle "osservazioni cliniche" del dr. Vittorio Sconci del 14/09/2021 (che invece risultano negli atti) e per non avere esaminato quelle note, oltre a contestare che non siano state considerate le ulteriori note del 26/04/2022.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il motivo: anche se il provvedimento impugnato errava nell'affermare l'assenza delle osservazioni del 14/09/2021, il ricorrente non ha dimostrato la decisività di tali osservazioni né ha formulato critiche specifiche e diverse rispetto a quelle già esaminate dal primo giudice; le note del 26/04/2022 sono successive alla sentenza di primo grado e quindi estranee al devolutum d'appello. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 680, comma 2, cod. proc. pen.

    Indica la funzione del Tribunale di sorveglianza come giudice dell'appello nelle ipotesi previste; usata per delimitare il ruolo del giudice d'appello nel riesame della decisione di primo grado.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui per irrogare le spese a carico del ricorrente.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere irrogata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In appello ex art. 680 c.2 l'atto di impugnazione deve evidenziare specificamente la rilevanza e la decisività degli elementi di prova che si assume non siano stati esaminati: la mera affermazione dell'assenza di documenti non è sufficiente.
  • Documenti o osservazioni emessi dopo la sentenza di primo grado sono, di regola, estranei al devolutum d'appello e non possono essere utilizzati per criticare la decisione di primo grado nel rito d'appello previsto; per tali elementi occorre procedere con rimedi diversi (es. istanze di revisione o altri mezzi processuali idonei).
  • Se il giudice d'appello compie un errore materiale nell'indicare la presenza/assenza di atti, il ricorrente deve dimostrare concretamente che l'omissione ha inciso sulla decisione e formulare critiche nuove e specifiche rispetto a quelle già valutate in primo grado.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende se non si dimostra l'assenza di colpa; quindi è opportuno valutare attentamente la strategia difensiva prima di proporre ricorso.

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