Cassazione Civile, Ordinanza n. 28845/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di riclassamento catastale con rideterminazione in aumento della rendita di un immobile di proprietà di una società, sito in una microzona del centro storico di Roma, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo l'atto insufficientemente motivato; la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito rigettando l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduce un unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente reputato carente la motivazione del provvedimento. La contribuente si è difesa con controricorso e memoria, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile ma infondato. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, nei procedimenti di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l'atto deve contenere una motivazione rigorosa, completa e specifica, sia sulla microzona sia sulla singola unità immobiliare, indicando gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento e non potendosi limitare a richiamo di dati generali o al mero scostamento tra valori di mercato e catastali. Ha quindi ritenuto che la CTR si fosse correttamente attenuta a tali criteri e che la censura dell'Ufficio mirasse in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate per il consolidarsi progressivo della giurisprudenza in materia. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dall'Ufficio come norma sulla motivazione degli atti tributari, ritenuta dalla Corte non violata nel caso concreto secondo i criteri applicabili al riclassamento catastale.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato quale disciplina generale dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
costituisce il presupposto normativo della revisione del classamento per microzone; la Corte ribadisce che, pur essendo legittima la procedura, la motivazione dell'atto deve essere rigorosa e concreta.
art. 380-bis c.p.c.
menzionato per la trattazione camerale non partecipata secondo il rito camerale in Cassazione.
art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998
richiamato per sottolineare che, nella determinazione della classe e della rendita, rilevano anche le caratteristiche edilizie del fabbricato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
L. n. 241 del 1990
richiamata in relazione all'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
L. n. 212 del 2000
richiamata in relazione allo Statuto del contribuente e ai requisiti motivazionali degli atti impositivi.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto deve essere completa, specifica e razionale: non basta il riferimento astratto al presupposto normativo o al generico scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona.
- L'Amministrazione deve indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e spiegare in che modo essi incidano sul classamento della singola unità immobiliare, così da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di articolare difese mirate.
- La legittimità del riclassamento per microzone non esonera l'Ufficio dall'obbligo di motivare in modo individualizzato il nuovo classamento del singolo immobile, tenendo conto sia del contesto urbano e ambientale sia delle caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità.
- In sede di legittimità non è sindacabile la mera valutazione di sufficienza della motivazione compiuta dal giudice di merito, se la censura tende in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e non denuncia un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Quando la giurisprudenza di legittimità su una materia tributaria si è progressivamente consolidata, può giustificarsi la compensazione delle spese per il carattere evolutivo dell'orientamento interpretativo.
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