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Sentenza

Sentenza n. 2948/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 17/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 17 ottobre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. L'attivazione del procedimento è stata ritenuta satisfattiva della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che aveva provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di accertare l'obbligo di provvedere; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha fatto venire meno l'interesse alla decisione sulla domanda.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta in relazione all'azione contro il silenzio; nel caso concreto, la richiesta non è stata esaminata nel merito perché l'amministrazione ha attivato il procedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotti una condotta idonea a soddisfare integralmente l'interesse concreto perseguito con l'azione contro il silenzio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo sia contenuto e l'amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ragionevoli dopo l'attivazione del procedimento; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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