Cassazione Civile, Ordinanza n. 22669/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni a una società per l'omessa trasmissione telematica all'ufficio delle dichiarazioni di intento riferite ad operazioni degli anni 2009 e 2010, relative a cessioni di beni a esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo la violazione meramente formale; la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, escludendo che la condotta rientrasse nell'art. 7, comma 3, o nel comma 4-bis del d.lgs. n. 471/1997. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471/1997 e dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che l'omessa trasmissione della dichiarazione di intento da parte del fornitore fosse sanzionabile e non costituisse mera irregolarità formale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che l'omesso invio della dichiarazione di intento da parte del cedente/prestatore non integra una violazione meramente formale non punibile, perché l'obbligo di comunicazione è funzionale ai controlli sull'applicazione del regime IVA di non imponibilità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata tardiva la costituzione della società resistente nella fase di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale dedotto per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 471/1997
richiamato dalla CTR per escluderne l'applicabilità alla fattispecie contestata.
art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471/1997
norma ritenuta applicabile alla condotta del fornitore che omette la trasmissione telematica della dichiarazione di intento; la sua violazione è sanzionabile.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
richiamato per affermare l'applicabilità del favor rei e del regime sanzionatorio più lieve sopravvenuto, in assenza di deroghe.
art. 20 d.lgs. n. 175/2014
la modifica della norma sanzionatoria non ha determinato abolitio; è stata esclusa l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla novella per effetto della norma transitoria.
art. 15 d.lgs. n. 158/2015
ha introdotto un regime sanzionatorio più lieve, applicabile per il principio del favor rei.
art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972
indicato come base del regime di non imponibilità IVA dell'operazione con esportatore abituale.
art. 2697 c.c.
richiamato solo in via indiretta dalla tassonomia istruttoria, ma non esplicitamente dalla sentenza; non viene qui valorizzato come norma decisiva.
Massime di principio
- L'omessa trasmissione telematica della dichiarazione di intento da parte del fornitore non è una mera violazione formale quando incide sui controlli sull'applicazione del regime IVA di non imponibilità, perché ostacola l'attività di vigilanza dell'Amministrazione.
- La modifica dell'art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471/1997 non ha comportato abolitio della fattispecie illecita: la condotta resta sanzionabile, pur a fronte di una evoluzione quantitativa degli adempimenti richiesti al cedente/prestatore.
- In materia di sanzioni tributarie, in assenza di norme derogatorie, il regime più favorevole sopravvenuto si applica secondo il principio del favor rei, mentre resta esclusa la retroattività della disciplina introdotta da una novella quando vi sia una espressa norma transitoria contraria.
- Per qualificare una violazione come meramente formale occorre verificare se l'inosservanza sia realmente inidonea a ostacolare i controlli o a incidere sul corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria; ove l'adempimento sia funzionale alla verifica del regime fiscale applicato, la violazione non è meramente formale.
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