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Ordinanza

Ordinanza n. 6641/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva definito il ricorso relativo alla procedura di gara e alla verifica dell’anomalia dell’offerta di Pacifico S.r.l.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio nell’ambito di una procedura di gara, contestando la congruità e l’attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria Pacifico S.r.l., con particolare riguardo al costo della manodopera indicato nei giustificativi prodotti durante il procedimento di verifica dell’anomalia. La contestazione concerne sia il calcolo del costo relativo al personale da riassorbire sia quello relativo al personale aggiuntivo previsto dall’aggiudicataria. Sono inoltre dedotte possibili incoerenze tra il numero degli addetti e il monte orario indicati nei giustificativi per le diverse categorie professionali e i dati riportati dall’aggiudicataria in sede di presentazione dell’offerta, con potenziali ricadute sull’attendibilità complessiva e sulla congruità economica dell’offerta.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito e ha ritenuto necessario disporre una verificazione. L’incarico è stato affidato al Direttore del Dipartimento di Management dell’Università La Sapienza di Roma, con facoltà di sub-delega a un professore ordinario o associato del medesimo Dipartimento. Il verificatore dovrà accertare se il costo della manodopera indicato nei giustificativi di Pacifico S.r.l. sia stato correttamente calcolato considerando il personale da riassorbire e quello aggiuntivo, se sussistano discrepanze rispetto al costo effettivo tali da incidere sulla congruità dell’offerta e se il numero degli addetti e il monte orario siano coerenti con i dati dichiarati in sede di offerta. La verifica dovrà tener conto delle deduzioni formulate nei giudizi di primo e secondo grado, della relazione tecnica prodotta dall’appellante e della documentazione acquisita in causa, nonché di eventuali ulteriori documenti richiesti dal verificatore. È previsto un contraddittorio tecnico mediante trasmissione di una bozza di relazione alle parti, presentazione di osservazioni e successivo deposito della relazione definitiva. È stato fissato un anticipo sul compenso del verificatore pari a 2.000 euro, provvisoriamente posto a carico dell’appellante; la determinazione definitiva del compenso e ogni decisione sulle spese sono state riservate al definitivo. L’udienza di rinvio sarà fissata con separato provvedimento presidenziale.

Norme richiamate

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    La disposizione è richiamata quale base per la determinazione del compenso definitivo del verificatore, da effettuarsi su sua richiesta in sede di regolazione delle spese di causa.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione su una controversia relativa alla congruità di un’offerta, siano necessarie valutazioni tecniche sul costo della manodopera, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidandola a un organismo qualificato, definendo puntualmente gli accertamenti da svolgere.
  • La verifica dell’anomalia può riguardare non solo il dato complessivo del costo della manodopera, ma anche la coerenza tra personale da riassorbire, personale aggiuntivo, numero degli addetti, monte orario e dati indicati dall’operatore economico in sede di offerta.
  • Nello svolgimento della verificazione, il giudice può imporre al verificatore di considerare le deduzioni tecniche e difensive formulate dalle parti, le consulenze tecniche prodotte e la documentazione di entrambi i gradi di giudizio, consentendo inoltre l’acquisizione di ulteriore documentazione pertinente.
  • La verificazione può essere svolta secondo un modello articolato in bozza di relazione, osservazioni delle parti e dei consulenti tecnici e relazione definitiva, con obbligo del verificatore di prendere espressamente posizione sulle osservazioni ricevute.
  • Quando la controversia non sia ancora definita nel merito per la necessità di un accertamento tecnico, il giudice può riservare al definitivo ogni decisione sulle spese e porre provvisoriamente a carico della parte appellante l’anticipo sul compenso del verificatore.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAntitrust e concorrenza (AGCM)Istruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenza

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