Cassazione Civile, Sentenza n. 15360/2020 del 20/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia trae origine da un preavviso di fermo amministrativo relativo a un autoveicolo del contribuente, impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 2465 depositata il 17 marzo 2017, accolse invece l’appello, ritenendo inesistente la notificazione del prodromico avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2010, con cui era stato rettificato il reddito da partecipazione a un’associazione professionale. L’avviso era stato notificato il 14 marzo 2014 da un messo comunale; non avendo trovato il destinatario, il messo aveva depositato l’atto presso la casa comunale e spedito la raccomandata informativa tramite un operatore postale privato. La CTR ritenne che tale modalità non perfezionasse la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che, in ogni caso, non fosse dimostrata l’effettiva ricezione della raccomandata informativa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, sostenendo che, dopo la liberalizzazione parziale introdotta dal D.Lgs. n. 58 del 2011, gli atti tributari sostanziali potevano essere notificati mediante operatore privato munito di licenza individuale. Ha inoltre contestato la valutazione della CTR sulla prova della ricezione, rilevando che la raccomandata informativa era stata consegnata presso il domicilio del contribuente a una persona rinvenuta sul posto e invocando la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame del fatto decisivo, documentato dall’avviso di ricevimento, relativo alla consegna della raccomandata a tale persona.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, dal 30 aprile 2011, gli invii raccomandati relativi ad atti tributari non strettamente giudiziari potevano essere notificati anche tramite operatore postale privato munito della licenza individuale prevista dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261 del 1999. Nel caso concreto, la notificazione dell’avviso era stata eseguita dal messo comunale e solo la raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. era stata affidata all’operatore privato. La CTR aveva inoltre omesso di valutare la consegna della raccomandata informativa presso il domicilio del destinatario e se la dichiarazione del contribuente di non conoscere la persona che l’aveva ricevuta e di non convivere con essa dimostrasse l’impossibilità, senza sua colpa, di averne notizia ai sensi dell’art. 1335 c.c. La verifica di tale circostanza è stata rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 261/1999, come modificato dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 58/2011
Il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, quale sopra riportato, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1.
A partire dal 30 aprile 2011, gli atti tributari sostanziali diversi dagli atti giudiziari potevano essere notificati tramite un operatore postale privato, purché munito della licenza individuale richiesta.
art. 140 c.p.c.
Nella concreta fattispecie in esame, peraltro, la certezza, da un lato, del rispetto del termine decadenziale per la notifica dell’atto impositivo è assicurata dall’essere stata la notifica dell’atto affidata a messo comunale, valendo quindi, ai fini della verifica della tempestività della notifica dell’atto impositivo, la data di consegna dell’atto a quest’ultimo da parte dell’ente impositore, essendo stata affidata la consegna a licenziatario privato della sola raccomandata informativa ai sensi dell’art. 140 c.p.c., vertendosi in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario; dall’altro potendo assumere rilievo la data di ricezione della notifica della raccomandata informativa ai fini della verifica della tempestività del ricorso, solo se la consegna sia anteriore al decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, decorso il quale la notifica s’intende perfezionata ove il destinatario non ne abbia curato il ritiro.
Quando la notificazione dell’atto impositivo è effettuata dal messo comunale secondo l’art. 140 c.p.c., l’affidamento a un operatore privato della sola raccomandata informativa non incide sulla data rilevante per la tempestività della notificazione dell’atto; la data di ricezione della raccomandata rileva invece per la tempestività del ricorso se la consegna avviene prima del decorso dei dieci giorni dalla spedizione.
art. 1335 c.c.
La sentenza impugnata, infatti, è illegittima, alla stregua delle considerazioni che precedono, sia nella parte in cui ha affermato l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, sia laddove, in subordine, ne ha affermato la nullità, non avendo tenuto conto del fatto che la raccomandata informativa è stata in effetti consegnata al domicilio del contribuente a persona ivi rinvenuta, donde la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, avendo omesso la CTR di valutare se l’avere il contribuente dichiarato che la persona ivi rinvenuta sia a lui non conosciuta, nè con lui convivente, integrasse prova del non averne potuto acquisire notizia, senza sua colpa, ex art. 1335 c.c..
La consegna della raccomandata informativa presso il domicilio del destinatario impone di valutare, alla luce della presunzione di conoscenza, se il destinatario abbia fornito prova di non aver potuto avere notizia dell’atto senza propria colpa; la mera circostanza che il ricevente sia dichiarato sconosciuto e non convivente richiede tale verifica.
Massime di principio
- Dal 30 aprile 2011, nel periodo di liberalizzazione parziale anteriore alla legge n. 124 del 2017, gli atti tributari sostanziali diversi dagli atti giudiziari possono essere notificati mediante operatore postale privato munito della licenza individuale prevista dalla normativa postale.
- Se l’atto impositivo è notificato dal messo comunale secondo l’art. 140 c.p.c. e l’operatore postale privato cura soltanto la spedizione della raccomandata informativa, la notificazione dell’atto si considera tempestiva, ai fini del termine decadenziale dell’ente, con riferimento alla consegna dell’atto al messo.
- In caso di consegna della raccomandata informativa presso il domicilio del destinatario, il giudice deve valutare se il destinatario abbia superato la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. provando di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
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