Cassazione Civile, Ordinanza n. 25761/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
Il richiedente ha domandato la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, con la quale il Comune era stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Nel dispositivo era stata indicata, per mero refuso, la somma di "euro 2.00,00" invece di "euro 2.000,00". L'istante ha notificato l'istanza e il decreto di fissazione dell'adunanza camerale al Comune e ha depositato memoria insistendo per la correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 287 e 391-bis, comma 1, c.p.c. Ha quindi ordinato la sostituzione, nel dispositivo della precedente ordinanza, della cifra "2.00,00" con "2.000,00" e ha disposto che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Non vi è stata una decisione di merito sulla controversia sostanziale, ma soltanto la rettifica del provvedimento precedente.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È richiamato come base normativa per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giudiziari.
art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
È richiamato quale disciplina applicabile alla correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'errore materiale in un provvedimento giudiziario è correggibile quando risulti dal testo stesso o sia comunque oggettivamente riconoscibile come mero refuso.
- La correzione è ammissibile anche nei provvedimenti della Corte di cassazione e può riguardare la sola rettifica della statuizione sulle spese, senza incidere sul decisum sostanziale.
- Quando l'errore consiste in un evidente refuso numerico nella liquidazione delle spese, il giudice può sostituire la cifra erronea con quella corretta se il contesto del provvedimento consente di individuare con certezza la volontà decisoria.
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