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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza e compensato integralmente le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti avevano ottenuto dal giudice civile il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti. Poiché il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato civile, essi avevano promosso un giudizio di ottemperanza. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero aveva attribuito il beneficio; il TAR aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere, compensando però integralmente le spese in considerazione dell’adempimento spontaneo e delle difficoltà gestionali dell’amministrazione. Gli appellanti hanno impugnato il solo capo relativo alle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 26 c.p.a. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, lamentando l’assenza di una motivazione idonea a giustificare la compensazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla regolazione delle spese. Ha rilevato che, nel processo amministrativo, la regola generale è quella della soccombenza e che, quando il giudice intende compensare le spese, è necessaria una motivazione rafforzata. La motivazione fondata sull’adempimento spontaneo e sulle difficoltà gestionali dell’amministrazione è stata ritenuta insufficiente e illogica: l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, resosi necessario per ottenere un beneficio già riconosciuto dal giudice civile, mentre le asserite difficoltà gestionali non potevano giustificare la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato a rifondere € 800,00 per le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre accessori e contributo unificato ove versato, e € 300,00 per le spese del grado d’appello, oltre accessori e contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto agli appellanti dal giudice civile.

  • art. 26 c.p.a.

    Stabilisce, mediante il richiamo all’art. 91 c.p.c., il criterio della soccombenza nella regolazione delle spese del processo amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Esprime il principio generale secondo cui le spese devono essere poste a carico della parte soccombente; la deroga mediante compensazione richiede una motivazione specifica e rafforzata.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»

    Consente al giudice di motivare concisamente anche mediante rinvio a precedenti conformi.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente la forma semplificata della motivazione mediante riferimento al punto decisivo o a un precedente conforme.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    È richiamato in relazione all’obbligo di sintesi della motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, di regola, il criterio della soccombenza; il giudice non può porre le spese a carico della parte vittoriosa né derogare al criterio senza una motivazione adeguata.
  • La compensazione delle spese costituisce un’eccezione rispetto alla regola della soccombenza e richiede una motivazione rafforzata, specifica e logicamente correlata alle concrete ragioni che la giustificano.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese, poiché il ricorso si è reso necessario per ottenere l’esecuzione di un obbligo già accertato in sede giudiziale.
  • Le generiche difficoltà gestionali dell’amministrazione non possono giustificare la compensazione delle spese quando l’amministrazione abbia omesso di dare esecuzione a un giudicato e il beneficio riconosciuto non richieda particolari difficoltà operative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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