Cassazione Civile, Sentenza n. 6170/2020 del 05/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La ricorrente aveva promosso un'esecuzione forzata nei confronti della banca sulla base di un'ordinanza di assegnazione, pronunciata il 19/20 dicembre 2000 e mai comunicata alle parti, che le trasferiva un credito pignorato presso terzi. La banca aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., eccependo la prescrizione; il Giudice di pace di Roma aveva accolto l'opposizione e compensato le spese, e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16760/2016 pubblicata il 13 settembre 2016, aveva confermato la prescrizione e accolto l'appello incidentale tardivo della banca sulle spese, condannando la ricorrente alle spese dei due gradi. La ricorrente aveva notificato il precetto il 30 giugno 2011. Con il primo motivo ha contestato l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo della banca, sostenendo che riguardasse un capo autonomo sulle spese, il cui interesse all'impugnazione non sarebbe sorto dall'appello principale da lei proposto sul merito. Con il secondo motivo ha contestato la decorrenza della prescrizione del credito assegnato: ha sostenuto che il termine dovesse iniziare soltanto quando l'ordinanza fosse divenuta inoppugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e che ciò non fosse avvenuto prima della sua conoscenza legale nel 2011 o, comunque, prima di un anno dalla pubblicazione. Ha inoltre dedotto violazioni di norme processuali e dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha ritenuto che non fosse necessario risolvere in generale la questione dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo relativo a un capo diverso da quello investito dall'appello principale: nel caso concreto, il capo sulle spese non era autonomo, perché dipendeva dall'esito dell'impugnazione principale sul merito, e l'interesse della banca a contestarlo era sorto proprio in conseguenza di tale impugnazione. Sul secondo, la Corte ha chiarito che l'ordinanza di assegnazione non è una sentenza di condanna, non è suscettibile di appello né di passaggio in giudicato e non determina la conversione della prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. L'azione esecutiva interrompe o sospende la prescrizione del credito azionato contro il debitore, non quella del credito pignorato; quest'ultimo è interrotto istantaneamente dalla notificazione al terzo del pignoramento e dalla dichiarazione positiva di quantità, mentre la successiva assegnazione, di per sé, non interrompe nuovamente la prescrizione. Il termine non decorre durante i periodi in cui il diritto non può essere fatto valere per effetto dei vincoli giuridici del pignoramento, ma riprende, di regola, dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza o dal suo deposito se resa fuori udienza. La mancata comunicazione dell'ordinanza e la conseguente ignoranza del creditore sono impedimenti di mero fatto e non differiscono la decorrenza. Poiché il precetto fu notificato oltre dieci anni dopo il deposito dell'ordinanza e non risultavano atti interruttivi intermedi idonei a impedire il compimento della prescrizione, è stata confermata la decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in euro 800, oltre euro 200 per esborsi, spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 334 c.p.c.
Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione all’esecuzione della banca debitrice, ritenendo prescritto il credito fatto valere in via esecutiva dall’intimante T. e aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione all'appello incidentale tardivo; la Corte ha respinto la censura rilevando che l'interesse della banca a impugnare il capo sulle spese era sorto dall'appello principale sul merito e che quel capo non era autonomo.
art. 112 c.p.c.
Di conseguenza, è evidente, da una parte, che il capo della decisione di primo grado relativo alle spese non poteva affatto ritenersi autonomo e indipendente rispetto a quello sul merito, oggetto dell’impugnazione principale (essendo invece un capo accessorio e dipendente da quest’ultimo) e, dall’altra parte, che l’interesse all’impugnazione incidentale della banca deve ritenersi insorto proprio a seguito dell’impugnazione principale, la quale ha rimesso in discussione il merito del giudizio e, di conseguenza, anche la regolamentazione delle spese relative al primo grado dello stesso.
La statuizione sulle spese, in quanto accessoria e dipendente dal merito, non è un capo autonomo quando l'impugnazione principale rimette in discussione l'esito della causa e rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese.
art. 100 c.p.c.
Di conseguenza, è evidente, da una parte, che il capo della decisione di primo grado relativo alle spese non poteva affatto ritenersi autonomo e indipendente rispetto a quello sul merito, oggetto dell’impugnazione principale (essendo invece un capo accessorio e dipendente da quest’ultimo) e, dall’altra parte, che l’interesse all’impugnazione incidentale della banca deve ritenersi insorto proprio a seguito dell’impugnazione principale, la quale ha rimesso in discussione il merito del giudizio e, di conseguenza, anche la regolamentazione delle spese relative al primo grado dello stesso.
L'interesse della parte a proporre impugnazione incidentale sulle spese può sorgere dall'impugnazione principale quando questa rimette in discussione il merito e, conseguentemente, la regolamentazione delle spese del primo grado.
art. 552 c.p.c.
Va escluso in primo luogo – almeno laddove, come nella specie, si tratti di assegnazione conseguente a dichiarazione di quantità resa in senso positivo – che possano applicarsi le disposizioni di cui all’art. 2953 c.c., in quanto l’ordinanza di assegnazione di un credito pignorato non è in alcun modo equiparabile ad una sentenza di condanna (tanto meno a una sentenza di condanna del terzo debitor debitoris), ma costituisce solo un provvedimento giudiziale esecutivo atto a trasferire la titolarità del medesimo credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente.
L'assegnazione conseguente alla dichiarazione positiva trasferisce al creditore procedente la titolarità del credito pignorato nella situazione giuridica in cui si trova; non accerta né costituisce il credito e non equivale a una sentenza di condanna.
art. 2953 c.c.
Va escluso in primo luogo – almeno laddove, come nella specie, si tratti di assegnazione conseguente a dichiarazione di quantità resa in senso positivo – che possano applicarsi le disposizioni di cui all’art. 2953 c.c., in quanto l’ordinanza di assegnazione di un credito pignorato non è in alcun modo equiparabile ad una sentenza di condanna (tanto meno a una sentenza di condanna del terzo debitor debitoris), ma costituisce solo un provvedimento giudiziale esecutivo atto a trasferire la titolarità del medesimo credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente.
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, non essendo una sentenza di condanna, non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale prevista per i diritti accertati con sentenza passata in giudicato.
art. 543 c.p.c.
In tale ottica può quindi attribuirsi, in primo luogo, alla notificazione al terzo dell’atto di pignoramento di cui all’art. 543 c.p.c., carattere interruttivo, esclusivamente istantaneo, della prescrizione del credito pignorato, ai sensi dell’art. 2943 c.c., u.c., quale atto di esercizio del diritto stesso, sul piano sostanziale, effettuato dal creditore procedente in surroga del debitore esecutato.
La notificazione al terzo dell'atto di pignoramento interrompe istantaneamente la prescrizione del credito pignorato, quale esercizio sostanziale di quel diritto da parte del creditore procedente in surroga del debitore esecutato.
art. 2943 c.c.
l’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., commi 1, 2 e 3 e art. 2945 c.c., commi 2 e 3, esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato;
L'interruzione o sospensione della prescrizione conseguente all'azione esecutiva presso terzi riguarda il credito azionato dal procedente contro il debitore, non il credito del debitore verso il terzo che costituisce l'oggetto del pignoramento. Per quest'ultimo, gli atti del procedimento portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti possono produrre gli effetti interruttivi previsti dalle altre disposizioni in materia.
art. 2944 c.c.
Certamente poi, in caso di dichiarazione di quantità positiva da parte del terzo debitor debitoris, la prescrizione deve considerarsi (nuovamente) interrotta, sempre con effetti istantanei, ai sensi dell’art. 2944 c.c., in virtù di detta dichiarazione, perchè questa di certo integra un sostanziale atto di riconoscimento del proprio debito da parte del terzo.
La dichiarazione positiva di quantità del terzo costituisce riconoscimento del debito e interrompe istantaneamente la prescrizione del credito pignorato.
art. 2935 c.c.
Durante tale periodo, la prescrizione non può ritenersi comunque decorrere ai sensi dell’art. 2935 c.c., in quanto il diritto non può essere fatto valere.
La prescrizione non decorre nei periodi in cui, per un impedimento giuridico derivante dal pignoramento, né il creditore procedente né il debitore esecutato possono far valere il credito; riprende quando l'assegnatario può esercitarlo, normalmente dalla pronuncia o dal deposito dell'ordinanza.
art. 615 c.p.c.
Intesa Sanpaolo S.p.A. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, nel corso di un processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da T.G. sulla base di titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la posizione di terzo pignorato.
La disposizione individua il rimedio oppositivo con cui la banca ha contestato il diritto di procedere all'esecuzione; la Corte ha deciso la controversia sulla base della prescrizione del credito azionato.
art. 617 c.p.c.
La ricorrente si è del resto limitata a sostenere, nel ricorso, che il provvedimento di assegnazione non poteva ritenersi inoppugnabile prima della sua conoscenza legale ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sul presupposto che il decorso della prescrizione del credito assegnato richiederebbe l’inoppugnabilità dell’ordinanza di assegnazione.
La decorrenza della prescrizione del credito assegnato non dipende dall'inoppugnabilità dell'ordinanza né dalla conoscenza legale necessaria per impugnarla: il termine decorre da quando il diritto può essere esercitato.
art. 2697 c.c.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte ha rigettato il motivo che includeva la dedotta violazione dell'onere della prova; dal testo non emerge una distinta interpretazione della regola probatoria.
art. 375 c.p.c.
Il ricorso è stato inizialmente trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
La disposizione è richiamata per la trattazione camerale inizialmente prevista; la Corte ha poi disposto la trattazione in pubblica udienza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La Corte, all’esito dell’adunanza camerale del 17 maggio 2019, ha peraltro disposto la trattazione alla pubblica udienza.
La norma è richiamata nel testo per la fase camerale e per il deposito della memoria, ma non è oggetto di una specifica interpretazione sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto e nei limiti previsti.
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, gli effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione prodotti dall'azione esecutiva riguardano il credito azionato dal creditore procedente contro il debitore, non il credito pignorato vantato dal debitore verso il terzo.
- La notificazione al terzo dell'atto di pignoramento interrompe istantaneamente la prescrizione del credito pignorato. La dichiarazione positiva di quantità del terzo produce una nuova interruzione istantanea, in quanto riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.; l'ordinanza di assegnazione, di per sé, non interrompe ulteriormente la prescrizione.
- Tra il pignoramento e la dichiarazione positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra tale dichiarazione o accertamento e l'assegnazione, la prescrizione non decorre perché il diritto non può essere fatto valere per un impedimento giuridico.
- Il termine di prescrizione del credito assegnato decorre da quando l'assegnatario può esercitarlo, di regola dalla pronuncia dell'ordinanza resa in udienza o dal deposito di quella resa fuori udienza. La mancata comunicazione e l'ignoranza dell'assegnatario costituiscono impedimenti di mero fatto, inidonei a differire la decorrenza.
- L'ordinanza di assegnazione conseguente a una dichiarazione positiva del terzo è un provvedimento esecutivo che trasferisce il credito nella situazione in cui si trova; non è una sentenza di condanna, non passa in giudicato e non comporta la conversione della prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c.
- Quando l'appello principale rimette in discussione il merito, il capo sulle spese del primo grado è accessorio e dipendente da quello di merito; l'interesse della controparte a impugnarlo incidentalmente può sorgere proprio in conseguenza dell'appello principale.
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