Ordinanza n. 11/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa concessione di misure cautelari del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva, II Reparto – 6ª Divisione, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 26.11.2025, e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, e, per l’effetto, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Esiti di intervento di cistectomia radicale, neovescica e asportazione di recidiva addominale di carcinoma sarcomatoide con diffusa componente osteoblastica, e di trattamento chemioterapico adiuvante” e del conseguente diritto all’equo indennizzo di quinta categoria A ai sensi della legge n. 915/1978;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente equo indennizzo, nonché il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della difesa che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia oncologica indicata in ricorso e il conseguente diritto all’equo indennizzo di quinta categoria A ai sensi della legge n. 915/1978. Sono stati contestati anche gli atti e i pareri presupposti, in particolare il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo la necessità di riesaminare la posizione alla luce dei principi stabiliti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle decisioni nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025. Il testo dell’ordinanza non specifica ulteriori motivi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza disporre direttamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio né dell’equo indennizzo. Ha ordinato al Ministero della difesa di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce dei principi stabiliti dalle decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, assegnando all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La misura è stata ritenuta giustificata, nel sommario esame proprio della fase cautelare, dai profili di periculum in mora rappresentati dal ricorrente e dalla ravvisabilità dei presupposti per il riesame. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto l’istanza cautelare nei limiti del riesame amministrativo.
legge n. 915/1978
È richiamata quale base normativa del preteso diritto all’equo indennizzo di quinta categoria A conseguente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute e all’oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare il riesame della posizione del ricorrente, anziché disporre direttamente il riconoscimento della pretesa sostanziale, quando il sommario esame della controversia e il periculum in mora rendano necessario un nuovo esercizio del potere amministrativo.
- Il riesame cautelarmente imposto deve essere svolto dall’amministrazione alla luce dei principi giuridici vincolanti o comunque rilevanti indicati dal giudice, entro il termine espressamente assegnato nell’ordinanza.
- L’accoglimento della domanda cautelare ai limitati fini del riesame non comporta l’accertamento definitivo della dipendenza da causa di servizio né il riconoscimento immediato dell’equo indennizzo, che restano oggetto della successiva decisione di merito o della riedizione del potere amministrativo.
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