Sentenza del 05/06/2015 n. 11641 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva ridotto del 50% la TARSU dovuta dalla società per l'anno 2005. Ha denunciato la violazione delle norme processuali e tributarie, sostenendo che la società avesse introdotto in appello una questione nuova relativa all'errato inserimento dell'attività nella categoria tariffaria e che la riduzione del 50% fosse subordinata alla prova di spese sostenute per ridurre o pretrattare i rifiuti, prova che non sarebbe stata fornita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. La censura sulla novità della questione è stata ritenuta priva di autosufficienza, perché il Comune non aveva prodotto gli atti necessari a dimostrare che la questione fosse stata proposta per la prima volta in appello. Inoltre, la questione è stata qualificata come semplice difesa rispetto alle contestazioni originarie. La CTR aveva fondato la decisione su due autonome ragioni: le valutazioni fattuali sull'attività svolta e l'esistenza di un giudicato esterno derivante da precedenti sentenze non impugnate dal Comune. Poiché il Comune aveva contestato soltanto la prima ragione e non il giudicato esterno, la decisione restava comunque valida sulla base della ragione non impugnata. Non sono state liquidate spese, poiché la società resistente non si è costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
La norma disciplina il divieto di nuove eccezioni in appello. La Corte ha ritenuto che il Comune non avesse dimostrato adeguatamente la novità della questione e ha inoltre qualificato la deduzione della società come mera difesa, non come eccezione nuova.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 67
Richiamato dal Comune in relazione alla disciplina della TARSU e delle riduzioni tariffarie, ma la Corte non ha esaminato nel merito la corretta applicazione della riduzione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
Regolamento TARSU del Comune di Aversa, art. 9
Secondo il Comune, l'attività di commissionario ortofrutticolo rientrava nella categoria 16 e la riduzione al 50% richiedeva la prova di spese per la riduzione o il pretrattamento dei rifiuti. La Corte non ha deciso definitivamente tale questione sostanziale.
Regolamento del Comune di Aversa, art. 11, comma 3, lett. f)
Richiamato dal Comune a sostegno della contestazione della riduzione TARSU. Anche tale profilo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione è a critica vincolata e non costituisce una nuova valutazione generale dell'ingiustizia della sentenza.
Principio delle autonome rationes decidendi e giudicato esterno
Quando una sentenza è sostenuta da più motivazioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificarla, il ricorrente deve impugnarle tutte. La mancata contestazione anche di una sola ragione rende inammissibili le altre censure, perché l'eventuale loro accoglimento non potrebbe comunque eliminare la decisione.
Massime di principio
- In Cassazione devono essere contestate tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza; se una di esse rimane incontestata ed è sufficiente da sola a sostenere il dispositivo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Chi denuncia la novità di una questione proposta in appello deve indicare e produrre gli atti del precedente giudizio dai quali risulti che la questione non era stata dedotta in primo grado. Una contestazione generica non è sufficiente.
- La qualificazione di una deduzione come nuova eccezione o come semplice difesa dipende dal suo contenuto e dal rapporto con le contestazioni originarie: una nuova argomentazione a sostegno della domanda o della contestazione già proposta non è necessariamente una domanda o eccezione nuova.
- Il giudicato esterno derivante da precedenti sentenze definitive può costituire un'autonoma ragione decisiva anche in un diverso giudizio tra le stesse parti e su questioni sostanzialmente coincidenti.
- La Cassazione non riesamina liberamente i fatti né corregge la sentenza per mera ingiustizia: occorre formulare censure specifiche, riconducibili ai vizi ammessi dalla legge e rivolte contro tutte le basi giuridiche della decisione.
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