Sentenza n. 7421/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per mancata dimostrazione del requisito reddituale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il richiedente, cittadino straniero con comprovata condizione di invalidità e inabilità al lavoro, aveva presentato l’8 settembre 2016 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992, allegando i redditi degli anni 2012, 2013 e 2014. Dopo il preavviso di rigetto per insufficienza reddituale, aveva presentato osservazioni e documentazione integrativa. Il Ministero aveva comunque negato la cittadinanza, ritenendo non dimostrato il reddito adeguato, quantificato in 11.362,05 euro in considerazione del coniuge e del figlio a carico, e rilevando difformità rispetto ai dati dell’Agenzia delle Entrate. In primo grado il ricorrente aveva denunciato la genericità del preavviso, che non indicava le annualità interessate, e la conseguente carenza della motivazione del diniego; aveva inoltre sostenuto che andassero conteggiate la pensione di invalidità e una somma una tantum ricevuta a titolo risarcitorio per ingiusto licenziamento. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo corretta la valorizzazione dei dati fiscali e non computabile la somma risarcitoria, priva di carattere stabile e continuativo. In appello il richiedente ha contestato l’inadeguata valutazione delle prove, sostenendo che il requisito reddituale fosse comunque soddisfatto e che dovesse essere considerata la sua condizione di disabilità.
La decisione
L’appello è accolto e la sentenza del TAR è riformata; è accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo fondare il diniego sulla sola carenza reddituale senza considerare la comprovata invalidità e inabilità al lavoro del richiedente: il reddito è uno degli elementi da valutare globalmente nel giudizio di meritevolezza e la soglia reddituale costituisce un parametro discrezionale, da applicare flessibilmente per evitare esiti irragionevoli e discriminatori. Ha inoltre rilevato che il preavviso e il diniego avevano indicato genericamente il mancato rispetto del requisito reddituale, mentre le ragioni per escludere dal computo la pensione di invalidità erano state esposte dall’Amministrazione soltanto in giudizio, integrando così postumamente una motivazione originariamente carente. La giustificazione difensiva è stata ritenuta comunque inconsistente, perché i precedenti richiamati sulla natura indennitaria della pensione riguardavano profili diversi e non l’accertamento del requisito reddituale per la cittadinanza. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, lett. f), l. 91/1992
Il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS- invalido -OMISSIS-, ha fatto istanza l’8 settembre 2016 per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91 del 1992, allegando i redditi percepiti negli anni 2012, 2013 e 2014.
La disposizione individua il titolo in base al quale è stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.
art. 3 d.l. 382/1989, convertito dalla l. 8/1990
Ciò in quanto il requisito reddituale è uno solo dei requisiti che l’Amministrazione è chiamata a valutare globalmente ai fini del giudizio di meritevolezza della concessione della cittadinanza, e soprattutto perché il parametro di cui all’articolo 3 del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, ancorché ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, resta pur sempre un parametro discrezionale, da applicare dunque in maniera flessibile ed evitando effetti irragionevoli e discriminatori.
La soglia reddituale è un parametro discrezionale e non può essere applicata meccanicamente: l’Amministrazione deve valutare globalmente i requisiti di meritevolezza e applicare il parametro con flessibilità, evitando effetti irragionevoli o discriminatori, in particolare in presenza di comprovata disabilità.
art. 10-bis l. 241/1990
Dopo il preavviso di rigetto della domanda fondato sulla circostanza che i redditi dichiarati fossero inferiori ai parametri previsti, l’interessato ha presentato osservazioni ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 allegando una serie di documenti integrativi atti a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale.
La disposizione è richiamata per le osservazioni presentate dall’interessato dopo il preavviso di rigetto; la decisione non ne enuncia una regola interpretativa autonoma.
art. 74 d.P.R. 115/2002
L’accoglimento dell’appello per le ragioni esposte, ove condiviso, induce anche a confermare l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, già provvisoriamente disposto dalla Commissione di cui all’articolo 74 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La disposizione è richiamata quale base dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che la sentenza conferma in ragione dell’accoglimento dell’appello.
Massime di principio
- Nelle domande di cittadinanza, il requisito reddituale è uno degli elementi del giudizio complessivo di meritevolezza e non può essere applicato come soglia automatica e inderogabile; il parametro reddituale va valutato con flessibilità, evitando risultati irragionevoli o discriminatori.
- Quando il richiedente dimostri una condizione di invalidità e inabilità al lavoro, l’Amministrazione non può fondare il diniego di cittadinanza sulla sola insufficienza reddituale senza considerare tale condizione nella valutazione complessiva.
- L’Amministrazione non può integrare per la prima volta nelle difese in giudizio le ragioni sostanziali che sorreggono il diniego: se il provvedimento indica genericamente la carenza reddituale e omette le ragioni per cui non considera un introito documentato, la motivazione difensiva successiva non sana la carenza originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1097/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1099/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1098/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 4506/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 401/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 402/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →