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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03875/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal diniego, da parte del giudice di merito, del riconoscimento dello status di vittima del dovere e delle conseguenti provvidenze. In cassazione, il ricorrente aveva censurato, tra l'altro, la nullità della sentenza d'appello per omessa lettura in udienza del dispositivo. Con ordinanza n. 17449/2025 la Corte aveva rigettato il ricorso ritenendo, sulla base del testo della sentenza e della comunicazione di cancelleria, che il dispositivo fosse stato letto in udienza. Il ricorrente ha quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo lui la Corte avrebbe erroneamente percepito gli atti perché il collegio d'appello si era riservato di decidere, la sentenza non attestava la lettura del dispositivo e la comunicazione di cancelleria non provava tale lettura. Ha inoltre riproposto il merito del motivo, insistendo sulla nullità della sentenza d'appello per mancata lettura del dispositivo. Il Ministero non ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di revocazione perché il fatto asseritamente travisato non era un fatto incontestato, essendo stata proprio la lettura del dispositivo oggetto di contraddittorio nel giudizio definito con l'ordinanza impugnata. Inoltre ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a censurare una valutazione di merito compiuta dalla Corte sulla base del contenuto degli atti, e quindi un errore di giudizio, non un errore percettivo revocatorio. Conseguentemente, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancanza di controricorso del Ministero. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammissibile solo per un errore percettivo su un fatto decisivo non controverso; non può invece essere utilizzata per rimettere in discussione una valutazione degli atti o un ragionamento decisorio della Corte.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un falso apprezzamento percettivo di un fatto decisivo che non sia stato oggetto di contestazione tra le parti; se il fatto era controverso, il rimedio non è esperibile.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la censura che investe la valutazione degli elementi probatori compiuta dal giudice di legittimità, ossia la deduzione che gli atti esaminati non dimostrassero il fatto ritenuto provato.
  • La revocazione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito della decisione impugnata, perché ciò trasformerebbe il rimedio straordinario in un surrogato del giudizio di impugnazione ordinario.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per revocazione, il giudice può limitarsi a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato senza provvedere sulle spese se la controparte non ha svolto difese sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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