Cassazione Penale, Sentenza n. 32579/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata in concorso: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e sull'attribuzione della partecipazione del Salami al fatto estorsivo; 2) prospettata errata qualificazione del fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (vizio di motivazione): l'ordinanza del Tribunale è stata annullata perché si è basata su valutazioni congetturali e manifestamente illogiche nell'attribuire il concorso del Salami (es. interpretazione dei riferimenti familiari e delle intercettazioni). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la condotta è stata ricostruita come volta a ottenere un profitto ingiusto (rinuncia al compenso e obbligo di occultamento dell'auto), idonea a integrare il reato di estorsione; inoltre la Corte ha ricordato che, se si fosse configurato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non sarebbe comunque applicabile una misura cautelare personale. Disposto annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma; ordine alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale per la richiesta di riesame che ha originato il provvedimento di cui si impugna la conferma
art. 393 cod. pen.
Definisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte richiama i criteri per distinguerlo dall'estorsione incentrati sull'elemento psicologico e sulla ragionevolezza della pretesa
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'invio alla cancelleria degli adempimenti prescritti da questa disposizione dopo l'annullamento con rinvio
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principale pronuncia richiamata sulla distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la differenza è basata sull'elemento soggettivo (consapevolezza dell'ingiustizia vs ragionevole convinzione di esercitare un diritto)
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure cautelari occorrono gravi indizi specifici e non mere congetture: valutazioni indiziarie basate su inferenze deboli o su ipotesi non corroborate possono comportare l'annullamento del provvedimento
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni e dei riferimenti familiari è questione di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità, incongruenza o violazione di legge nella motivazione
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento soggettivo: se l'agente agisce nella «ragionevole convinzione» di esercitare un diritto si configura esercizio arbitrario; se è consapevole dell'ingiustizia della pretesa si configura estorsione
- Non sono tutelabili pretese fondate su rapporti illeciti: pretesa derivante da attività illecite non può giustificare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e può integrare il reato di estorsione
- Anche se la qualificazione dovesse essere ritenuta esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tale reato non consente l'applicazione di misure cautelari personali, per cui la difesa può prospettare questa riqualificazione anche con effetto cautelare
- In presenza di elementi probatori equivoci o meramente indiziari sull'attribuzione del fatto, è probabile il rinvio per un nuovo esame di merito per evitare misure cautelari fondate su deduzioni congetturali
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