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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26055/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito alla collisione, avvenuta su una strada provinciale, con un animale selvatico (tasso), evocando la responsabilità dell'ente territoriale. La domanda era stata accolta in primo grado, ma il tribunale, in riforma, l'ha rigettata ritenendo non provata in modo sufficiente l'esistenza e la consistenza del danno, nonché il nesso tra i danni indicati nei preventivi di riparazione e il sinistro. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (i) violazione degli artt. 2052, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la prova del danno fosse già raggiunta e che, conseguentemente, dovesse affermarsi la responsabilità dell'ente; (ii) nullità della sentenza per errore di percezione e violazione dell'art. 115 c.p.c., per asserito travisamento degli elementi probatori; (iii) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice d'appello non avesse considerato gli elementi di prova prodotti. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse fondata sulla ragione più liquida, cioè sulla carenza di prova del danno, e che le censure mirassero in sostanza a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione; ha inoltre escluso che vi fosse un vero travisamento della prova o una violazione dell'art. 115 c.p.c., e ha ribadito che la prova del danno incombe al danneggiato quale fatto costitutivo del diritto al risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le doglianze: quelle sul criterio di imputazione della responsabilità sono state considerate non decisive, perché il giudizio era stato definito per difetto di prova del danno; quelle sulla valutazione del materiale probatorio sono state reputate una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; è stata altresì esclusa la dedotta non contestazione e, in ogni caso, ribadito che la prova del danno grava sul danneggiato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    Invocato dal ricorrente come criterio di responsabilità per il danno cagionato dall'animale; la Corte osserva che, nel caso deciso, il problema dell'imputazione della responsabilità era assorbito dalla mancanza di prova del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato solo in via alternativa dal ricorrente; la Corte ritiene che la sua eventuale applicazione fosse irrilevante, poiché la causa è stata definita per difetto di prova del danno.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la prova del danno costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e grava sul danneggiato.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile/infondata perché non è stato dedotto un vero travisamento del fatto probatorio né una violazione del principio di disponibilità della prova; si tendeva invece a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del primo motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la nullità della sentenza e per il preteso errore di percezione/travisamento della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva che la censura, nel caso concreto, tendeva a contestare accertamenti di fatto non sindacabili.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva la carenza di specificità del ricorso nella parte in cui denunciava la non contestazione, per mancata adeguata indicazione degli atti e dei contenuti rilevanti.

  • art. 375 c.p.c.

    Citato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Citato per il procedimento camerale e per le conclusioni scritte del pubblico ministero.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio, la prova dell'esistenza e della consistenza del danno è fatto costitutivo della domanda e incombe integralmente sul danneggiato; in difetto, ogni questione sul criterio di imputazione della responsabilità resta priva di decisività.
  • Il giudice di merito può definire la controversia sulla base della ragione più liquida quando una questione preliminare e assorbente, come la mancanza di prova del danno, è idonea da sola a decidere la lite.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione di quest'ultimo è adeguata e non meramente apparente.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. o di travisamento della prova è ammissibile solo quando si denunci un errore sul fatto probatorio in sé o l'attribuzione alla prova di un valore giuridicamente diverso da quello previsto; non è sufficiente lamentare una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per contestare l'apprezzamento di merito delle prove già esaminate dal giudice, se la doglianza mira solo a ottenere un riesame del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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