Sentenza n. 228/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del d.p.r. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea scienze dell'informazione (anni 4), ed il riconoscimento, nell'ambito del servizio attualmente prestato alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri, del periodo legale del corso di laurea ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e ad ogni altro fine previsto dalla legge. Il tutto, ove necessario, previo annullamento, e/o disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità del provvedimento prot. n. 366924WG/1-2- PRC del 13.08.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento amministrativo che aveva negato o comunque non riconosciuto il riscatto ai fini pensionistici del periodo legale del corso di laurea e i relativi effetti sul trattamento economico e di fine rapporto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 1092/1973, al riscatto ai fini pensionistici dei quattro anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in Scienze dell'informazione, nonché il riconoscimento di tale periodo, nell'ambito del servizio prestato alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri, ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altro effetto previsto dalla legge. La domanda era formulata, ove necessario, anche mediante annullamento, disapplicazione o declaratoria di illegittimità del provvedimento prot. n. 366924WG/1-2-PRC del 13 agosto 2018. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con nota del 27 gennaio 2026, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR, preso atto della dichiarazione del ricorrente circa l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha dichiarato definitivamente cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito il diritto al riscatto, la legittimità del provvedimento impugnato o gli ulteriori effetti economici richiesti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità del caso e della limitata attività processuale svolta.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 1092/1973
Indicato quale fondamento della domanda di riscatto ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione concreta a causa della cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dalla sentenza nel contesto della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse concreto alla decisione sulla domanda, come dichiarato dalla parte ricorrente e preso atto dal giudice.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio senza una pronuncia sul merito della pretesa sostanziale o sulla legittimità dell'atto impugnato.
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