Sentenza n. 15445/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 377/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto differenze retributive per progressione stipendiale e disposto la rinnovazione della ricostruzione di carriera
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 377/2023. Il titolo, notificato al Ministero presso la sede reale il 18 aprile 2023, aveva riconosciuto € 2.506,33 per progressione stipendiale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, disposto una nuova ricostruzione di carriera secondo i criteri indicati in motivazione e riconosciuto ulteriori € 348,02 per differenze retributive, oltre accessori. Il giudice ordinario aveva inoltre dichiarato prescritto il diritto alla regolarizzazione contributiva e respinto la domanda risarcitoria per omissione contributiva. Nel giudizio di ottemperanza il Ministero ha riferito di aver compiuto gli adempimenti di propria competenza, sostenendo che il mancato conseguimento materiale del risultato dipendeva dalla Ragioneria Territoriale dello Stato; l’INPS ha dichiarato di non poter aggiornare la posizione contributiva prima dell’esecuzione ministeriale. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali dell’ottemperanza, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e tra tale notifica e la notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Nel merito, la ricorrente poteva limitarsi ad allegare l’omessa esecuzione, mentre spettava all’Amministrazione provare l’esatto adempimento; il Ministero non ha dimostrato l’estinzione delle obbligazioni, avendo riferito soltanto attività preliminari. La mera emissione di un mandato o ordine di pagamento non libera il debitore pubblico se l’ordinativo non è stato comunicato al creditore dalla tesoreria, ponendolo in condizione di riscuotere. È irrilevante che il Ministero abbia completato i propri passaggi interni o che l’ulteriore ritardo dipenda dalla Ragioneria Territoriale dello Stato: il Ministero, destinatario della condanna, resta l’unico legittimato passivo e responsabile verso la creditrice della completa esecuzione; difficoltà organizzative o contabili interne non sono opponibili. Il Ministero è stato quindi condannato a eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, con salvezza degli adempimenti già effettuati. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e potere di sostituirsi, se necessario, anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato, da esercitare nei successivi 60 giorni; nessun compenso aggiuntivo è dovuto. Il TAR non ha applicato la penalità di mora, considerate le peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà di adempimento e i vincoli normativi e di bilancio. Ha riconosciuto gli interessi legali dal giorno del dovuto fino all’effettivo pagamento; la rivalutazione monetaria è dovuta soltanto fino alla pubblicazione della pronuncia ottemperanda e non oltre, non essendo stato allegato e provato il maggior danno richiesto dall’art. 1224, comma 2, c.c. Le spese sono state poste a carico del Ministero per € 1.000, oltre accessori; compensate le spese nei rapporti con l’INPS e per il resto.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
il soggetto condannato nel processo in cui è stata pronunciata la sentenza è, sul piano processuale, l’unico legittimato passivo nel giudizio di ottemperanza (ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm.) e, sul piano sostanziale, l’unico responsabile della piena e tempestiva esecuzione della sentenza medesima.
Nel giudizio di ottemperanza è legittimato passivo il soggetto destinatario della condanna contenuta nel titolo; esso resta responsabile della sua integrale e tempestiva esecuzione anche se l’attuazione richiede attività di altre amministrazioni.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997
Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per l’azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione, il giudice ha verificato la notifica del titolo presso la sede reale dell’ente e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della notifica del ricorso.
art. 1277 c.c.
Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro – assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell’art. 1277 c.c. – la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224, comma 1, c.c.: ebbene, nulla di tutto ciò è stato allegato e provato da parte ricorrente
Le somme liquidate giudizialmente costituiscono debiti di valuta; in caso di ritardo nel pagamento, la rivalutazione oltre il regime riconosciuto dal giudice richiede l’allegazione e la prova del maggior danno da mora non compensato dagli interessi legali.
art. 1224, commi 1 e 2, c.c.
Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro – assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell’art. 1277 c.c. – la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224, comma 1, c.c.: ebbene, nulla di tutto ciò è stato allegato e provato da parte ricorrente
Gli interessi legali spettano per il ritardo nell’adempimento pecuniario; l’ulteriore rivalutazione, quale ristoro del maggior danno, presuppone che il creditore alleghi e dimostri il pregiudizio non compensato dagli interessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il creditore può assolvere il proprio onere iniziale allegando la mancata esecuzione del titolo; spetta all’amministrazione debitrice provare l’esatto adempimento.
- La sola emissione di un mandato o ordine di pagamento non determina la liberazione dell’amministrazione se l’ordinativo non è stato comunicato al creditore dalla tesoreria in modo da consentirgli di riscuotere la somma.
- L’amministrazione destinataria della condanna resta l’unica legittimata passiva e responsabile verso il creditore della piena esecuzione del giudicato; non può opporre ritardi o disfunzioni organizzative e contabili interne né l’inadempimento di un’altra amministrazione coinvolta nelle operazioni esecutive.
- Le somme liquidate giudizialmente come debiti di valuta producono interessi legali dal giorno del dovuto fino al pagamento; la rivalutazione monetaria oltre il limite temporale stabilito dal giudice richiede la prova del maggior danno da mora non compensato dagli interessi legali.
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