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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25961/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/10/2020 che in parte aveva riformato la sentenza di primo grado: dichiarando non doversi procedere per alcuni reati loro ascritti e estinguendo altri per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Hanno dedotto tredici motivi tra cui: violazione delle norme emergenziali COVID (art. 83 d.l. n.18/2020 e art. 3), mancata comunicazione del rinvio d'udienza; irregolarità sulla tempestività della querela e applicazione dell'art. 124 c.p.; erronea applicazione e interpretazione dell'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), con doglianza che la condotta fosse reazione legittima a uno spoglio; carenza del dolo e richiesta di assoluzione (art. 530 c.p.p.); mancato riconoscimento della continuazione; contestazioni sulla qualificazione delle lesioni e sulla motivazione (art. 521 c.p.p.); nullità per assenza di interprete della lingua dei segni; vizi di valutazione della prova e della credibilità di testi; mancata ammissione di testi richiesti essenziali (art. 507 e art. 603 c.p.p.); contestazione del calcolo della sospensione della prescrizione; e richiesta tardiva in cassazione del riconoscimento della speciale tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati o generici i singoli motivi: ha confermato la regolarità del rinvio d'udienza collegato all'emergenza COVID e la presenza di sostituto processuale; ha ritenuto valida la ratifica della querela del 6/8/2008; ha escluso la possibilità di rimettere in discussione in Cassazione valutazioni di merito, di credibilità e ricostruzioni fattuali coerenti e non manifestamente illogiche; ha dichiarato inammissibili o generiche le censure sulla mancanza del dolo, sulla prova decisiva e sulla continuazione; ha escluso la necessità obbligatoria dell'interprete dei segni se non sussiste incapacità di leggere o scrivere; ha ritenuto improcedibile in Cassazione la richiesta ex art. 131-bis non proposta in sede di appello. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    Il rinvio d'ufficio delle udienze per ragioni connesse all'emergenza COVID può essere legittimo; la mancata comunicazione personale non rende automaticamente nullo il contraddittorio se è stata comunque assicurata la partecipazione o la sostituzione e non sono state sollevate eccezioni tempestive.

  • art. 3 d.l. (emergenze 2020)

    Norme emergenziali conferiscono poteri organizzativi ai giudici in ordine a rinvii e modalità processuali; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione per il rinvio d'udienza.

  • art. 124 cod. pen.

    Su reati perseguibili a querela il termine di querela è rilevante; la Corte ha ritenuto sufficiente la ratifica della querela orale (verbale del 6/8/2008) per dimostrare la volontà di perseguire penalmente.

  • art. 393 cod. pen.

    Delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la sentenza richiama l'orientamento secondo cui è necessario che l'agente, pur esercitando autotutela, abbia una pretesa in astratto giudizialmente tutelabile e agisca nella convinzione ragionevole di un proprio diritto; la valutazione di tali elementi è tipicamente di merito e non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Assoluzione per non costituire il fatto reato: la Corte ha ritenuto la doglianza generica quando contesta il dolo senza specificità, e non ammissibile per la via della cassazione quale riedizione del merito.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e congrua rispetto all'accertamento delle lesioni e all'uso del mezzo contundente.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Norme sul linguaggio dei segni e sull'assistenza all'esame dei soggetti sordomuti; la Corte ha confermato che la nomina di interprete è necessaria solo se il dichiarante non è in grado di leggere o scrivere (art. 119 comma 2 c.p.p.) e non per ogni sordità occasionale.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Potere del giudice di merito di disporre integrazioni probatorie: la mancata ammissione di prove richieste ai sensi di art. 507 non è sindacabile in Cassazione salvo dimostrazione di lacune motivazionali decisive che giustificherebbero la rinnovazione dell'istruttoria.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto che la parte non abbia dimostrato che la mancata rinnovazione abbia lasciato nel provvedimento di merito lacune decisive.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Norme sull'ammissione dei mezzi di prova in dibattimento; la Cassazione ricorda che la mancata deduzione ex art. 495 limita la possibilità di censura in sede di legittimità.

  • art. 119, comma 2 cod. proc. pen.

    L'obbligo di fornire un interprete o un ausilio linguistico sussiste solo se il soggetto non è in grado di leggere o scrivere; mera sordità non implica automaticamente tale obbligo.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamata in ricorso in relazione alla sospensione della prescrizione per rinvii richiesti: la Corte specifica che la sospensione opera anche per coimputati che non danno causa al differimento, salvo opposizione o richiesta di separazione degli atti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non dedotta in appello quando l'istituto era già vigente; art. 606 c.p.p. limita nuove deduzioni in cassazione.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di dedurre in cassazione questioni non previamente dedotte nel gravame; la Corte ha usato tale principio per escludere la proposta tardiva dell'art. 131-bis.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina valutazioni di merito, credibilità dei testi o riconsiderazioni fattuali coerenti: impugnazioni che mirano solo a rivedere il merito sono inammissibili.
  • Motivi generici o privi di specificità (es. 'mancanza di dolo' senza riferimenti probatori precisi) sono dichiarati inammissibili; le censure devono essere circostanziate e ben articolate.
  • Per reati perseguibili a querela, la ratifica della querela resa alla polizia giudiziaria può integrare la volontà di perseguire penalmente anche se il protocollo appare successivo; è essenziale documentare la data e la forma della querela.
  • Le misure processuali adottate per l'emergenza (es. rinvii d'ufficio) sono legittime ove motivate e compatibili con la presenza o la sostituzione del difensore; le contestazioni tardive e non specifiche sono deboli.
  • Richieste probatorie: la mancata ammissione di testi o prove va contestata mostrando la loro decisività e l'insufficienza della motivazione; semplice deduzione che testi non graditi siano stati ignorati è insufficiente.
  • L'istituto della speciale tenuità (art. 131-bis) e altre eccezioni sostanziali devono essere prospettate già in sede di appello se l'istituto è vigente; non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
  • La nomina di interpreti (lingua dei segni) è obbligatoria solo quando il dichiarante è incapace di leggere o scrivere; in assenza di tale incapacità la mancata nomina non determina automaticamente nullità.
  • In processi plurisoggettivi la sospensione della prescrizione derivante da rinvii opera anche per coimputati che non abbiano dato causa al differimento, salvo opposizione o richiesta di separazione degli atti da parte degli stessi.

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