Sentenza n. 875/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 834/2025, emessa dal Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, in data 28/04/2025, pubblicata in pari data, notificata in data 02/05/2025, passata in giudicato, con la quale è stato definito il procedimento iscritto al n. 582/2024 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 2 maggio 2025 e risultava non più impugnabile per decorrenza dei termini. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva accreditato la somma dovuta, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo esecutivo né dimostrare l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per proporre l’azione e delle regole sul deposito del ricorso, nonché l’avvenuta notificazione della sentenza all’Amministrazione secondo l’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha affermato che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, spettava al Ministero provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, secondo l’art. 2697 c.c.; non avendo l’Amministrazione dimostrato il pagamento né contestato l’idoneità del titolo, sussisteva l’obbligo di eseguirlo. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, disponendo che provveda entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza richiamati dalla pronuncia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; pertanto, in assenza di contestazione specifica, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
La regola sull’assenza di compenso per il commissario appartenente all’amministrazione è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate direttamente dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale fondamento della disciplina dell’assenza di compenso del commissario ad acta appartenente all’amministrazione.
Massime di principio
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione obbligata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta allegato il perdurante inadempimento, spetta all’amministrazione debitrice provare l’eventuale pagamento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, secondo il criterio di cui all’art. 2697 c.c.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inerzia alla scadenza del termine.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso autonomo quando l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale principio può essere applicato per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle direttamente disciplinate dalla legge Pinto.
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