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Ordinanza

Ordinanza n. 1718/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento di esclusione dalla gara, indetta dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud per il tramite di So.Re.Sa. s.p.a., avente ad oggetto “Affidamento dei lavori Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Componente 1 – Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona - Realizzazione di una Casa della Comunità e di un Ospedale della Comunità nel Comune di Pollena Trocchia (Napoli)”, adottato mediante verbale n. 1 esito gara del 23 febbraio 2026, e comunicato in data 8 maggio 2026; b) della comunicazione del provvedimento di esclusione dalla gara, trasmessa a mezzo piattaforma SORESA in data 8 maggio 2026; c) del disciplinare di gara, nonché della modulistica ad esso allegata, nella parte in cui prevedono l’obbligo di rendere più volte la medesima dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi PNRR in materia di occupazione giovanile e femminile, nonché nella parte in cui escludono l’applicabilità del soccorso istruttorio per tale dichiarazione; d) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara ad altro operatore economico; e) di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto con altro operatore economico e per il subentro della ricorrente nella sua esecuzione, stante la disponibilità ad eseguire la prestazione; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 27/5/2026: della determina di aggiudicazione n. 608 del 24 aprile 2026, depositata dalla controinteressata in data 26 maggio 2026 e mai comunicata dall’ASL Napoli 3 Sud; - quanto al ricorso incidentale depositato il 9/6/2026: degli stessi provvedimenti impugnati dal ricorrente principale con il ricorso introduttivo, in parte qua, per la sussistenza di ulteriori motivi di esclusione.

Giustizia amministrativa202603043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per la realizzazione di una Casa della Comunità e di un Ospedale della Comunità nel Comune di Pollena Trocchia, aggiudicazione ad altro operatore economico e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura di gara indetta dall’ASL Napoli 3 Sud tramite So.Re.Sa. per lavori finanziati dal PNRR, contestando anche il disciplinare e la modulistica nella parte in cui imponevano di rendere più volte la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi PNRR in materia di occupazione giovanile e femminile e inibivano il soccorso istruttorio per tale dichiarazione. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la determina di aggiudicazione ad altro operatore economico, chiedendo l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. La ricorrente ha sostenuto che l’impegno a garantire la quota del 30% di occupazione giovanile fosse già desumibile dalle dichiarazioni rese con l’offerta o, quantomeno, che la stazione appaltante dovesse richiedere chiarimenti prima di disporre l’esclusione. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale deducendo ulteriori ragioni di esclusione della ricorrente principale, potenzialmente idonee a determinarne l’inammissibilità.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto non manifestamente infondate le doglianze della ricorrente principale, rilevando che l’esclusione è stata disposta senza verificare se l’impegno relativo alla quota del 30% per l’occupazione giovanile fosse già desumibile dalle dichiarazioni contenute nell’offerta e senza considerare la possibilità di richiedere chiarimenti. Tuttavia, il ricorso incidentale contiene rilievi non trascurabili che potrebbero condurre, all’esito degli approfondimenti propri del merito, all’inammissibilità del ricorso principale. Il giudice ha quindi escluso di poter definire tali questioni nella sommaria cognizione cautelare. Nella comparazione degli interessi ha attribuito prevalenza all’interesse della stazione appaltante alla celere definizione della procedura, tenuto conto della speciale disciplina applicabile agli appalti finanziati con risorse PNRR, che impone di valutare la compatibilità della misura cautelare con il rispetto degli obiettivi e dei tempi di attuazione del Piano. La domanda cautelare è stata respinta; la trattazione del merito è stata fissata per il 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e consente al giudice di adottare misure provvisorie previa valutazione sommaria delle ragioni delle parti e della comparazione degli interessi coinvolti.

  • art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021

    Per gli appalti finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, impone di considerare la compatibilità della misura cautelare con il rispetto degli obiettivi e dei tempi di attuazione del Piano.

  • art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    Richiede, nella valutazione cautelare relativa agli appalti finanziati con risorse PNRR, di tenere conto della compatibilità della misura con gli obiettivi e i tempi di attuazione del Piano.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all’esclusione da una gara, il giudice può ritenere non manifestamente infondate le censure sull’omessa verifica della desumibilità di un requisito o impegno dall’offerta e sull’omessa richiesta di chiarimenti, senza per ciò solo concedere la sospensione, quando le questioni dedotte con il ricorso incidentale siano potenzialmente idonee a determinare l’inammissibilità del ricorso principale e richiedano approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria.
  • Negli appalti finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, la comparazione cautelare degli interessi deve considerare specificamente la compatibilità della misura richiesta con il rispetto degli obiettivi e dei tempi di attuazione del Piano; tale esigenza può giustificare il rigetto della sospensione e la celere fissazione dell’udienza di merito anche in presenza di censure non manifestamente infondate.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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