Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 842/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1172/2025 del Tribunale Civile di Milano sezione lavoro del 12.03.2025.

Giustizia amministrativa202502795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti e dei relativi accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1172/2025 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 13 marzo 2025. La pronuncia aveva riconosciuto differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i giorni di servizio svolti nell'anno scolastico 2021/2022 sulla base di contratti a tempo determinato, con incidenza anche sul trattamento di fine rapporto e con interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha quindi domandato che fosse accertata l'inottemperanza e ordinato il pagamento integrale delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, fosse stato ritualmente notificato e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato l'assenza di pagamenti; il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito nell'an né fornito indicazioni sull'adempimento. È stata quindi dichiarata l'inottemperanza del Ministero. L'amministrazione è stata obbligata ad adottare, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza, i provvedimenti necessari alla liquidazione e al pagamento integrale dei benefici riconosciuti dal giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione del giudicato o del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche può essere azionato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine senza adempimento, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme di denaro, l'azione di ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'esistenza del credito e dell'omesso pagamento, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento dell'obbligo pecuniario.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire nel caso di ulteriore inerzia, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'attività commissariale.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato in un organo dell'amministrazione, purché l'attività demandata sia connessa ai suoi doveri istituzionali e siano specificati termini e modalità dell'intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.