Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 327/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, - della nota prot. n. -OMISSIS- del 20 luglio 2007, ricevuta in data 8 agosto 2007, con la quale il Ministero delle Attività produttive ha comunicato alla originaria ricorrente il provvedimento del Direttore Generale, n. -OMISSIS- del 3 aprile 2007, di revoca del contributo concesso con d.m. n. 109903 del 12 febbraio 2002 nell'ambito del finanziamento agevolato ai sensi della l.n. 488/92; - del predetto provvedimento di revoca n. -OMISSIS- del 2007; - nonché di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, anche non espressamente conosciuto, compreso il provvedimento con cui la Banca concessionaria ha proposto la revoca dell'agevolazione finanziaria;

Giustizia amministrativa202400285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, che aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso contro la revoca di un contributo ex legge n. 488/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva ottenuto un contributo provvisorio in conto impianti di euro 827.746,00, erogabile in due quote, per la realizzazione di un programma di investimenti. Dopo avere chiesto la modifica del finanziamento da due a tre quote e la proroga dei tempi di realizzazione, deducendo ritardi connessi alla presenza di acqua nel terreno di costruzione, l’impresa aveva ricevuto il diniego della modifica e, successivamente, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Il Ministero aveva quindi revocato le agevolazioni, richiamando il mancato raggiungimento dello stato di avanzamento richiesto e anche risultanze investigative relative all’asserito uso di documentazione ideologicamente falsa. L’appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo: illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della declaratoria di parziale inammissibilità; violazione delle regole sul procedimento amministrativo, difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione; mancata indicazione di un attuale e specifico interesse pubblico all’autotutela; insussistenza dei presupposti normativi della revoca, poiché la condotta fraudolenta contestata non sarebbe espressamente prevista dalla legge n. 488/1992 o dal d.m. n. 527/1995; violazione della presunzione di innocenza e della riservatezza; omesso bilanciamento degli interessi; nonché domanda risarcitoria.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e ha confermato la decisione di primo grado. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità delle ulteriori censure: la sentenza aveva individuato una motivazione autonoma e sufficiente della revoca, costituita dal mancato rispetto dello stato di avanzamento richiesto, nonché dal ritardo ulteriore nell’esecuzione dei lavori, circostanza non specificamente contestata dall’impresa. Tale ragione era quindi idonea da sola a sostenere il provvedimento e rendeva irrilevanti le contestazioni relative alle ulteriori motivazioni. Il secondo motivo è stato respinto perché la partecipazione procedimentale era stata garantita dalla comunicazione di avvio e dalle memorie dell’interessata; il precedente invocato non era pertinente, riguardando una fattispecie di omesso avviso di avvio. Il terzo motivo è stato respinto poiché, non avendo l’impresa rispettato le condizioni del finanziamento, non era maturata alcuna aspettativa tutelabile e il provvedimento risultava sufficientemente motivato senza necessità di una distinta motivazione sull’interesse pubblico al ripristino della legalità finanziaria. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: le contestazioni concernenti l’asserita fraudolenta imputazione di spese per l’acquisto dell’immobile e del capannone non incidevano sulla sufficienza della motivazione autonoma fondata sul mancato stato di avanzamento. Il quinto motivo è stato respinto perché il controllo dei presupposti per l’erogazione di denaro pubblico giustifica l’intervento amministrativo; l’art. 8, comma 1, lett. c1), d.m. n. 527/1995 prevede espressamente la revoca quando l’impresa non abbia maturato, alla data di disponibilità dell’ultima quota, le condizioni per l’erogazione a stato di avanzamento della prima quota. Non era quindi necessaria un’ulteriore motivazione. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’insussistenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • l. 488/1992

    Disciplina il regime delle agevolazioni finanziarie oggetto della controversia; il giudice ha ritenuto legittima la revoca in presenza dell’inadempimento delle condizioni di finanziamento previste dalla disciplina attuativa.

  • d.m. 20 ottobre 1995, n. 527, art. 8, comma 1, lett. c1)

    le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:… c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma

    La disposizione costituisce autonoma base normativa per la revoca delle agevolazioni quando non siano maturate le condizioni di erogazione in relazione allo stato di avanzamento del programma; il richiamo a tale fattispecie rende il provvedimento sufficientemente motivato.

  • art. 7, comma 1, d.m. 20 ottobre 1995, n. 527

    È richiamato in relazione alla disponibilità dell’ultima quota e alla verifica dello stato di avanzamento necessario per l’erogazione.

  • art. 27 Cost.

    L’impresa lo ha invocato in relazione alla presunzione di innocenza rispetto alle risultanze investigative, ma il giudice ha ritenuto la censura irrilevante, poiché la revoca era comunque sorretta autonomamente dal mancato rispetto dello stato di avanzamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di revoca di agevolazioni finanziarie è fondato su più ragioni, la specifica contestazione di una sola di esse non è sufficiente se un’altra ragione autonoma, idonea da sola a sostenere la decisione, non è stata specificamente contestata; in tal caso le ulteriori censure possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.
  • La revoca di agevolazioni finanziarie è legittima quando il beneficiario non abbia maturato, entro il termine previsto e secondo lo stato di avanzamento richiesto, le condizioni per l’erogazione della quota successiva, purché il provvedimento richiami in modo intelligibile la fattispecie normativa applicabile.
  • La partecipazione procedimentale risulta garantita quando l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento e consente al destinatario di presentare osservazioni e controdeduzioni; non è pertinente il precedente relativo all’omissione della comunicazione di avvio se tale omissione non ricorre nel caso concreto.
  • In presenza dell’inadempimento delle condizioni cui è subordinata l’erogazione di un finanziamento pubblico, il beneficiario non può invocare un’aspettativa tutelabile né pretendere una distinta motivazione sull’attuale interesse pubblico al ripristino della legalità finanziaria, essendo il controllo sulla permanenza dei presupposti strumentale alla corretta destinazione del denaro pubblico.
  • La sussistenza di contestazioni investigative circa ulteriori condotte fraudolente non impone l’esame delle relative censure quando il provvedimento di revoca sia comunque sorretto da una motivazione autonoma e sufficiente, costituita dall’inadempimento delle condizioni di finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.