Cassazione Civile, Ordinanza n. 25345/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro dedotto come avvenuto il 10 settembre 2016, quando l'autovettura della parte attrice, mentre attraversava un passaggio a livello in una via di Dolianova, sarebbe stata colpita dalla sbarra, con conseguenti danni materiali al veicolo. L'attore conveniva in giudizio il soggetto ritenuto responsabile della manovra della sbarra, chiedendone il risarcimento. In primo grado il convenuto rimaneva contumace e il Giudice di pace accoglieva la domanda sulla base di fotografie e documentazione di spesa. In appello, il Tribunale annullava la sentenza di primo grado per un vizio della vocatio in ius e disponeva la rinnovazione del processo; definito il giudizio, rigettava la domanda risarcitoria. In cassazione l'attore articolava sette motivi: 1) nullità della sentenza definitiva e del procedimento per violazione delle norme sull'appello e sull'ordine di iscrizione a ruolo, sostenendo che il Tribunale avesse trattato l'appello nonostante la mancata costituzione tempestiva dell'appellante e senza verificare la ritualità delle notifiche; 2) nullità della sentenza non definitiva per avere erroneamente dichiarato nulla la citazione introduttiva, benché la data del giudizio fosse, secondo il ricorrente, agevolmente individuabile; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla rituale notifica del verbale di interrogatorio e alla conseguente conoscenza del processo da parte del convenuto; 4 e 5) nullità della sentenza e dell'ordinanza istruttoria per omessa o insufficiente motivazione sul rigetto o mancata ammissione di prove testimoniali, consulenza tecnica e documenti; 6 e 7) nullità della statuizione sulle spese per violazione dei criteri di liquidazione e difetto di motivazione. Il controricorrente proponeva ricorso incidentale condizionato, destinato all'ipotesi di accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità e comunque non dimostrato quanto alla deduzione tempestiva dei vizi dell'appello; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza non definitiva era adeguatamente motivata sul vizio della citazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la mancata considerazione dell'interrogatorio conseguenza della precedente declaratoria di nullità della chiamata in giudizio; ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo, osservando che il Tribunale aveva motivato sul mancato ingresso delle prove e che le doglianze si risolvevano in una critica alla valutazione di ammissibilità, senza dimostrare la decisività delle prove richieste; ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo sulle spese, perché la condanna seguiva correttamente la soccombenza e non erano state articolate censure specifiche sui parametri di liquidazione. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 4; primo comma, n. 5
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: il vizio di nullità processuale richiede censure specifiche e il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi.
art. 157 c.p.c.
I vizi processuali devono essere fatti valere nella prima difesa successiva all'atto viziato, altrimenti operano le preclusioni derivanti dalla conversione del vizio in motivo di gravame.
art. 232 c.p.c.
La mancata risposta all'interrogatorio formale non può essere valorizzata se la sequenza procedimentale è stata travolta dalla nullità della chiamata in giudizio.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono il criterio della soccombenza quando la domanda è totalmente infondata.
art. 380 bis1 c.p.c.
La memoria depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza non può essere considerata ai fini della decisione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1 bis
In caso di rigetto del ricorso va attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 348 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sull'appello, ma la censura è ritenuta carente di specificità.
art. 348 bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la trattazione dell'appello, ma senza adeguata specificazione dei termini processuali asseritamente violati.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione a motivazione e giusto processo, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 88 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nelle doglianze sulla nullità del procedimento e sulla valutazione delle difese.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle nullità processuali dedotte.
art. 163 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto introduttivo.
art. 164 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità della citazione.
art. 316 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al procedimento dinanzi al giudice di pace.
art. 318 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al procedimento dinanzi al giudice di pace.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'atto di appello e alle nullità dedotte.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente per lamentare la mancata ammissione delle prove.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nelle censure istruttorie.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nelle censure istruttorie.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza.
art. 134 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente.
art. 177 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nelle doglianze istruttorie.
art. 187 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nelle doglianze istruttorie.
art. 188 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nelle doglianze istruttorie.
art. 189 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nelle doglianze istruttorie.
art. 244 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla prova testimoniale.
art. 101 Cost.
Richiamato dal ricorrente nelle censure sulle spese e sul contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nelle censure sulle spese e sull'omessa pronuncia.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nelle censure sulle spese e sulla motivazione.
art. 28 d.m. n. 55 del 10/03/2014
Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La deduzione di nullità processuali in cassazione richiede specificità nella indicazione del vizio, del momento in cui è stato eccepito e del suo concreto rilievo nel giudizio di merito; in difetto, la censura è inammissibile o infondata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la censura non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Se il giudice di merito ha motivato il diniego di ammissione delle prove, la parte non può limitarsi a una critica apodittica alla valutazione di ammissibilità, ma deve indicare la specifica violazione di legge e la decisività delle prove richieste.
- La mancata comparizione o mancata risposta a un interrogatorio formale non può essere utilizzata quando la fase processuale è stata travolta da una precedente nullità della vocatio in ius.
- La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza quando la domanda sia risultata totalmente infondata, e la censura in cassazione deve investire specificamente i parametri di liquidazione, non essendo sufficiente contestare in modo generico la statuizione.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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