Sentenza del 28/05/2020 n. 10154 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2005 originariamente intestato alla N.A. s.p.a. Il credito era stato trasferito alla R.M. s.p.a. con cessione di ramo d'azienda del 7 novembre 2005; la cessionaria ha registrato il credito in contabilità ma non lo ha inserito nelle dichiarazioni annuali successive. R.M. ha presentato istanza di rimborso il 9 luglio 2009 e l'Ufficio ha respinto l'istanza ritenendola decorsa per il decorso del termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992. La questione principale è se il termine biennale di decadenza per la proposizione dell'istanza di rimborso sia applicabile quando il credito risulti dalla dichiarazione del periodo di maturazione e sia trasferito con la cessione d'azienda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che il credito IVA, essendo stato regolarmente indicato nella dichiarazione annuale del 2005 (periodo di maturazione) e contabilizzato dalla cessionaria, è riconoscibile anche se non riportato nelle dichiarazioni annuali successive. In tali ipotesi non si applica il termine biennale di decadenza dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992; l'istanza di rimborso del 9 luglio 2009 è stata ritenuta utile e interruttiva della prescrizione. La Corte ha perciò respinto il ricorso dell'Amministrazione e condannato quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (euro 13.000, oltre 15% e accessori). Il ricorso incidentale condizionato della contribuente non è stato esaminato per sopravvenuta esonero.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termine biennale di decadenza per le pretese proposte in sede giurisdizionale non è applicabile quando il credito IVA risulta da dichiarazioni e non è contestato dall'Amministrazione; non estingue il diritto al rimborso in presenza dei presupposti sostanziali per la detrazione
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 28, terzo comma; art. 19, primo comma
L'art. 28, comma 3 (decadenza dal credito) opera solo se il credito non è indicato nella prima dichiarazione utile; l'art. 19 fissa i termini entro i quali deve essere esercitata la detrazione ai fini della decadenza
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
art. 2; art. 8, terzo comma
Riferimenti alla disciplina delle dichiarazioni e della rettifica delle stesse; la Corte richiama che la rettifica/amendabilità delle dichiarazioni non può estendere la decadenza ove il credito sia già risultante dalla dichiarazione dell'anno di maturazione
Codice Civile
Termine di prescrizione decennale applicabile alla pretesa di rimborso quando il credito è desumibile dalle dichiarazioni e non contestato; l'istanza di rimborso interrompe la prescrizione
Massime di principio
- Se un credito IVA è correttamente indicato nella dichiarazione relativa all'anno di maturazione e risulta dalla contabilità, il diritto alla detrazione/rimborso non si perde automaticamente per la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali successive.
- La decadenza biennale prevista per la proposizione dell'istanza in sede giurisdizionale (art. 21 d.lgs. 546/1992) non va applicata quando il credito è desumibile dalle dichiarazioni e non è stato contestato dall'Amministrazione: in tali casi opera la prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.) e l'istanza di rimborso interrompe la prescrizione.
- L'art. 28, comma 3, DPR 633/1972 (decadenza dal credito) si applica solo se il credito non è indicato nella prima dichiarazione utile; pertanto è cruciale la dichiarazione dell'anno di maturazione.
- In caso di cessione di azienda/ramo d'azienda i crediti fiscali relativi all'esercizio in cui la cessione ha effetto si trasferiscono al cessionario: il cessionario deve comunque conservare la documentazione e registrare correttamente il credito per poterlo far valere anche successivamente.
- Per tutelare il diritto al rimborso è consigliabile conservare evidenze contabili e dichiarative del cedente e del cessionario; presentare tempestivamente l'istanza di rimborso interrompe la prescrizione e rende la pretesa esigibile.
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