Cassazione Civile, Ordinanza n. 12410/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una congregazione religiosa avverso l’ammissione del credito dell’INPS per contributi previdenziali e interessi legali, nonché contro il mancato riconoscimento dell’esenzione dalle sanzioni civili per ritardato pagamento dei premi. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che l’ente, pur ecclesiastico, non avesse dimostrato di essere non commerciale, valorizzando l’attività commerciale pacificamente svolta e la soggezione ad amministrazione straordinaria come indici della natura commerciale. Con il ricorso per cassazione la congregazione ha dedotto: 1) violazione delle norme che prevedono la sospensione dei termini di pagamento per gli enti aventi determinate caratteristiche, sostenendo che l’esercizio di attività economica non muterebbe la natura dell’ente; 2) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, per avere il giudice di merito disposto il raddoppio del contributo unificato nonostante l’opposizione allo stato passivo, pur impugnatoria, sia giudizio di primo grado e non appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile in sede di legittimità la censura che mirava in realtà a una rivalutazione del merito: il giudice di appello aveva correttamente apprezzato, sulla base di elementi fattuali, che l’ente non aveva provato i presupposti per invocare il beneficio e che la concreta attività svolta, unitamente alla soggezione ad amministrazione straordinaria, deponeva per la natura commerciale. È stato invece accolto il secondo motivo: l’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, è giudizio di primo grado; pertanto non ricorre la ratio del raddoppio del contributo unificato, pensato per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente al capo relativo al raddoppio del contributo unificato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, che è risultata complessivamente soccombente nella controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 225, L. 311/2004
Richiamato dal ricorrente come base della sospensione dei termini di pagamento per gli enti aventi determinate caratteristiche; la Corte non ne offre un’interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che i presupposti di fatto non erano stati provati.
art. 41, comma 7, L. 289/2002
Invocato insieme alle altre norme sulla sospensione dei termini; la Corte osserva che la censura richiedeva una rivalutazione dei fatti e che i presupposti applicativi non risultavano dimostrati.
art. 4, D.L. 245/2002
Norma richiamata a fondamento del beneficio invocato; la Corte la considera nel quadro della disciplina di favore, ma nega che nel caso concreto fossero provati i requisiti per applicarla.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La sanzione del raddoppio del contributo unificato non si applica all’opposizione allo stato passivo, poiché essa è giudizio di primo grado, benché impugnatorio.
art. 98 e ss., r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Le modifiche legislative hanno trasformato l’opposizione allo stato passivo in un giudizio a cognizione piena, ma sempre di primo grado.
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
Richiamato per le modifiche alla disciplina dell’opposizione allo stato passivo.
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Richiamato per le modifiche alla disciplina dell’opposizione allo stato passivo.
Cass. sez. un. n. 8053/2014
Utilizzata per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti.
Cass. sez. un. n. 8054/2014
Utilizzata per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- Chi invoca in giudizio un beneficio o un’esenzione deve allegare e provare i relativi presupposti di fatto; in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- La qualificazione di un ente come commerciale o non commerciale, quando dipende dalla concreta attività svolta e dagli indici fattuali emergenti dagli atti, integra un apprezzamento di merito sottratto al controllo di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi consentiti.
- Anche un ente ecclesiastico può assumere la qualità di imprenditore commerciale quando svolga attività con metodo economico, ossia orientata al tendenziale pareggio tra costi e ricavi.
- L’opposizione allo stato passivo, pur essendo un giudizio impugnatorio, ha natura di primo grado; perciò non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni che si vogliono disincentivare.
- La statuizione sulle spese segue la soccombenza complessiva della controversia e non è alterata dall’accoglimento solo parziale di una singola censura.
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