Sentenza n. 1603/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti e silenzio del Comune sulle istanze di avvio del procedimento per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di definizione del procedimento di acquisizione sanante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie espropriate)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'accesso al regolamento comunale eventualmente adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. 241/1990, agli atti relativi al decreto di esproprio n. 1 del 2008 e agli atti del procedimento di acquisizione sanante previsto dall'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, nonché l'indicazione dei responsabili dei relativi procedimenti. Hanno inoltre chiesto al Comune di attivare le attività necessarie alla definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione e di definire il procedimento di esecuzione della delibera comunale di acquisizione sanante adottata in attuazione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato. Il Comune ha comunicato che gli atti dell'espropriazione dovevano intendersi già nella disponibilità delle ricorrenti perché prodotti in precedenti giudizi e ha dichiarato che il procedimento di acquisizione sanante era in corso. Le ricorrenti hanno dedotto, da un lato, l'illegittimità del diniego di accesso, sostenendo la sussistenza di un interesse personale, concreto e strumentale alla difesa; dall'altro, l'illegittimità del silenzio sull'istanza di attivazione del procedimento di determinazione dell'indennità, distinta dal procedimento di acquisizione sanante delle ulteriori aree occupate ma non espropriate.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambe le azioni. Quanto all'accesso, ha riconosciuto l'interesse personale e concreto delle ricorrenti a conoscere gli atti relativi sia al decreto di esproprio sia al procedimento di acquisizione sanante. La circostanza che parte della documentazione fosse stata prodotta in precedenti giudizi non esclude il diritto di accesso, poiché i documenti potrebbero essere stati smarriti e non esiste una norma che neghi l'accesso per tale ragione. Né la possibile proposizione di ulteriori azioni giudiziarie incide sul diritto di accesso, spettando alle interessate valutare le opzioni di tutela anche alla luce della documentazione acquisita. Quanto al silenzio, il TAR ha distinto la controversia sulla misura dell'indennità, devoluta alla giurisdizione ordinaria, dall'obbligo dell'amministrazione di attivare il subprocedimento amministrativo di determinazione dell'indennità previsto dall'art. 21 d.P.R. n. 327/2001. Poiché il Comune non aveva dimostrato di avere già determinato l'indennità, il giudice ha accertato l'obbligo di avviare tale procedura, salvo che l'indennità fosse già stata altrimenti determinata. Il Comune è stato ordinato di consentire l'accesso entro trenta giorni e di avviare il procedimento ex art. 21 d.P.R. n. 327/2001 entro trenta giorni. È stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, l. 241/1990
La disposizione è richiamata con riferimento all'eventuale regolamento comunale sui termini dei procedimenti amministrativi; il Comune aveva dichiarato di non aver adottato tale regolamento.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso spetta quando il richiedente dimostri un interesse personale, concreto e attuale collegato alla documentazione; la disponibilità di parte degli atti per effetto di precedenti giudizi non esclude l'accesso e la possibile proposizione di azioni giudiziarie non ne condiziona l'esercizio.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione è richiamata quale base del procedimento di acquisizione sanante relativo alle ulteriori aree occupate ma non espropriate; il Comune deve consentire l'accesso agli atti eventualmente formati nell'ambito di tale procedimento.
art. 21 d.P.R. 327/2001
L'amministrazione è tenuta ad attivare il subprocedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione, mediante gli incombenti procedimentali previsti, salvo che l'indennità sia già stata altrimenti determinata.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio può essere utilizzata per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di compiere un incombente procedimentale in materia di determinazione dell'indennità, anche se la controversia sulla misura dell'indennità appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Massime di principio
- La circostanza che i documenti richiesti siano stati prodotti in un precedente giudizio tra le stesse parti non esclude il diritto di accesso, in assenza di una specifica preclusione normativa, poiché gli atti potrebbero non essere più nella disponibilità del richiedente.
- La possibile utilizzazione dei documenti per proporre ulteriori azioni giudiziarie non fa venir meno il diritto di accesso: spetta al richiedente, e non all'amministrazione detentrice, valutare la strumentalità della documentazione rispetto alle proprie esigenze di tutela.
- Anche quando la controversia sulla quantificazione dell'indennità di espropriazione appartiene alla giurisdizione ordinaria, il giudice amministrativo può accertare, mediante l'azione avverso il silenzio, l'obbligo dell'amministrazione di attivare il subprocedimento amministrativo per la determinazione dell'indennità.
- L'azione avverso il silenzio è ammissibile per ottenere lo svolgimento di specifici incombenti procedimentali, come la nomina dell'esperto e gli altri adempimenti previsti dall'art. 21 d.P.R. 327/2001, senza che il giudice amministrativo determini direttamente la misura dell'indennità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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