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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17747/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La proprietaria di un terreno agiva in giudizio sostenendo che la società convenuta avesse abusivamente installato sul suo fondo pali e cavi per una linea telefonica, senza titolo e senza consenso. Chiedeva la rimozione delle opere e il risarcimento dei danni patrimoniali. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando una somma a titolo di occupazione del suolo; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello della società e rigettato anche l'appello incidentale della proprietaria, ritenendo non ritualmente acquisita la consulenza tecnica di parte e, comunque, non provato il danno patrimoniale né il presupposto per il risarcimento in forma specifica. Con il ricorso per cassazione la proprietaria deduceva, nei primi cinque motivi, omesso esame di fatti decisivi: la non contestazione dell'occupazione illegittima, l'assenza di titolo giustificativo, la rituale produzione della consulenza di parte e il suo valore probatorio, oltre alla prova del pregiudizio derivante dall'impossibilità di eseguire opere edilizie; con il sesto motivo lamentava omessa pronuncia sulla domanda di rimozione delle opere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi cinque motivi, dichiarando assorbito il sesto. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse trascurato fatti pacifici e la consulenza tecnica di parte ritualmente prodotta, nonché si fosse discostata dal principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui nell'occupazione abusiva di immobile il danno emergente del proprietario, ove allegato, si presume e spetta al convenuto dimostrarne l'inesistenza concreta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata invocata come norma del vizio di legittimità per omesso esame di fatti decisivi e per omessa pronuncia.

  • art. 183 c.p.c.

    secondo termine del comma 6, n. 2

    La memoria depositata nel secondo termine può contenere anche l'indicazione dei mezzi di prova e la consulenza tecnica di parte è stata ritenuta prodotta nel rispetto di tale scansione processuale.

  • art. 116 c.p.c.

    Le risultanze della consulenza tecnica di parte, essendo contenute in un documento processualmente acquisito, possono essere apprezzate dal giudice come elementi di convincimento; se il giudice le utilizza, la critica deve investire specificamente tale valutazione.

Massime di principio

  • In caso di occupazione abusiva di un immobile, il danno emergente allegato dal proprietario si presume, anche in mancanza di prova puntuale del suo preciso ammontare, e può essere liquidato equitativamente; spetta al convenuto allegare e dimostrare che il danno non si sia concretamente prodotto.
  • I fatti non contestati dalla parte avversa nel giudizio di merito devono ritenersi pacifici e non richiedono ulteriore prova, salvo che la contestazione riguardi specificamente altri profili, come l'effettiva esistenza o entità del danno.
  • La consulenza tecnica di parte, se ritualmente prodotta nel processo, non è una prova in senso tecnico pienamente autonoma ma può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e, se condivisa, diventa parte del percorso argomentativo della decisione.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare un fatto decisivo pacifico o ritualmente allegato, oppure applica un riparto dell'onere della prova contrario al principio di diritto consolidato, la sentenza è censurabile in cassazione e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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