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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01325/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 2003 al 2011. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive limitatamente alla tredicesima mensilità e a un maggiore T.F.R., calcolato sulla base di tredici mensilità secondo le previsioni del CCNL usato solo come parametro. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il datore di lavoro ha dedotto violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c., sostenendo che, in assenza di un contratto collettivo direttamente applicabile, il parametro collettivo dovesse servire solo per verificare la sufficienza complessiva della retribuzione e che, poiché il lavoratore percepiva mensilmente somme superiori ai minimi contrattuali, dovesse operare l'assorbimento delle mensilità aggiuntive nelle somme già corrisposte. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale avverso la regolazione delle spese del primo grado, sostenendo che la parziale soccombenza non giustificasse l'integrale compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sul punto retributivo, ribadendo che nel rapporto subordinato il patto che inglobi in una somma unica tutte le voci dovute per legge o contratto è ammissibile solo se siano specificati i titoli delle singole poste; il principio di assorbimento, invece, opera nella diversa ipotesi di conversione giudiziale di un rapporto autonomo in subordinato e non nel caso di rapporto già pacificamente subordinato. La Corte ha inoltre escluso che l'assorbimento possa valere per il T.F.R., che va determinato sulla base delle retribuzioni annualmente dovute o, se superiori, di quelle effettivamente corrisposte, senza obbligo restitutorio. Quanto al ricorso incidentale sulle spese, ha confermato che, in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice di merito può compensare in tutto o in parte le spese, con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Usato come parametro per verificare la sufficienza della retribuzione nel lavoro subordinato quando non vi sia un contratto collettivo direttamente applicabile.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato in relazione alla determinazione della retribuzione e al rapporto tra compenso pattuito e trattamento dovuto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Nel regime successivo alla riforma del 2009 consente, in caso di accoglimento parziale, la compensazione totale o parziale delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro subordinato il compenso pattuito si presume riferito alla sola prestazione ordinaria; un patto di conglobamento delle mensilità aggiuntive o di altre voci indirette è valido solo se individua chiaramente i titoli retributivi inclusi.
  • Il principio dell'assorbimento delle somme corrisposte in eccedenza rispetto ai minimi contrattuali non si applica automaticamente ai rapporti già qualificati come subordinati, ma riguarda la diversa ipotesi in cui un rapporto originariamente autonomo sia riqualificato giudizialmente come subordinato.
  • Ai fini del T.F.R. non opera l'assorbimento con eventuali eccedenze retributive corrisposte in corso di rapporto; il trattamento va calcolato sulle retribuzioni dovute annualmente o, se superiori, su quelle effettivamente percepite, in assenza di obbligo restitutorio.
  • Quando il lavoratore chiede l'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il contratto collettivo di settore può essere utilizzato come parametro di riferimento anche se il datore non vi aderisce, salvo che quest'ultimo provi specifiche ragioni che rendano inadeguato quel parametro.
  • In caso di accoglimento parziale della domanda, la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può disporla in tutto o in parte secondo la valutazione complessiva della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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