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Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto delle istanze di rinnovo di una concessione demaniale marittima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità portuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità di sistema portuale ha respinto le istanze di rinnovo della concessione demaniale marittima, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il diniego era motivato dall’esistenza di un DURC negativo, relativo a una posizione debitoria di euro 17.365,09. L’Autorità ha fondato il rigetto sull’art. 5-bis del proprio regolamento interno sull’uso delle aree demaniali marittime, che configura quale motivo ostativo al rilascio della concessione la violazione grave e definitivamente accertata della normativa in materia di contributi previdenziali e assistenziali. La ricorrente non ha impugnato tale disposizione regolamentare. Nell’istanza di rinnovo aveva inoltre dichiarato di averne preso visione e di non incorrere nei motivi di esclusione previsti. La società ha chiesto il rinvio della trattazione cautelare, prospettando la possibile sopravvenienza di un DURC positivo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che la presenza del DURC negativo costituisse, alla luce dell’art. 5-bis del regolamento interno dell’Autorità, un motivo ostativo al rilascio del provvedimento concessorio e che la mancata impugnazione di tale disposizione impedisse di superare la base normativa del diniego. Il giudice ha affermato che la regolarità contributiva deve essere verificata al momento del rilascio della concessione, secondo il principio tempus regit actum, richiamando anche l’art. 12 del regolamento, che impone la verifica dei requisiti generali dichiarati con l’istanza. La possibile acquisizione di un DURC positivo a distanza di mesi non avrebbe potuto incidere sulla legittimità del provvedimento già adottato, potendo eventualmente essere valutata dall’amministrazione in occasione della presentazione di una nuova istanza, ove ne ricorrano i presupposti. La richiesta di rinvio è stata quindi ritenuta non necessaria. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sull’istanza cautelare incidentale.

  • art. 5-bis del regolamento interno dell’Autorità di sistema portuale inerente all’uso delle aree demaniali marittime

    motivo ostativo al rilascio di provvedimenti concessori

    La disposizione è stata applicata quale base regolamentare del diniego in presenza di violazioni gravi e definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

  • art. 12 del regolamento interno dell’Autorità di sistema portuale inerente all’uso delle aree demaniali marittime

    ai fini del rilascio della concessione demaniale si procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati con la presentazione dell’istanza di concessione

    La norma conferma che i requisiti generali devono essere verificati in relazione al momento del rilascio della concessione e sulla base della situazione dichiarata e sussistente in quel momento.

Massime di principio

  • Nelle procedure di rilascio o rinnovo di una concessione demaniale, la regolarità contributiva dell’aspirante concessionario deve essere valutata al momento dell’adozione del provvedimento concessorio, secondo il principio tempus regit actum.
  • La sopravvenuta regolarizzazione della posizione contributiva, intervenuta dopo l’adozione del diniego, non incide di regola sulla legittimità del provvedimento già adottato, potendo eventualmente essere valutata dall’amministrazione nell’ambito di una nuova istanza.
  • Quando il diniego concessorio è fondato su una disposizione regolamentare che configura l’irregolarità contributiva quale motivo ostativo, la mancata impugnazione di tale disposizione impedisce di contestare efficacemente la base normativa del provvedimento.
  • La verifica dei requisiti generali richiesti per il rilascio di una concessione deve essere compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione, anche quando l’interessato abbia dichiarato nell’istanza di non incorrere nei motivi di esclusione previsti dal regolamento.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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