Cassazione Penale, Sentenza n. 5037/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 21/04/2022 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato per sei condanne (resistenza a pubblico ufficiale, furto anche in concorso, minaccia, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, commessi a Genova tra febbraio 2014 e giugno 2015). Il Tribunale aveva ritenuto la nuova istanza preclusa per effetto di una precedente ordinanza del 16/11/2021, non impugnata, che aveva già escluso la continuazione tra due dei reati; in base alla cosiddetta proprietà transitiva della continuazione, il giudice ha considerato impossibile riconoscere il vincolo di continuazione anche rispetto agli altri reati presentati nella nuova istanza. Il ricorrente contestava l'erronea applicazione della legge penale sostenendo che la nuova istanza aveva contenuti parzialmente diversi e, quindi, non doveva essere integralmente preclusa dal precedente rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale. La Corte ha ritenuto errata la valutazione del Tribunale che aveva esteso automaticamente la preclusione derivante dalla precedente ordinanza a tutti i reati oggetto della nuova istanza. La Cassazione ha ricordato che la pronuncia di rigetto produce giudicato sulle questioni dedotte e decise, ma non preclude la riproposta della richiesta se basata su elementi diversi o quando la nuova istanza includa reati non valutati precedentemente. Inoltre ha precisato che la proprietà transitiva della continuazione opera ma con limiti: la continuazione richiede un disegno criminoso unitario e occorre valutare la collocazione temporale dei reati per stabilire se sia possibile riconoscere parzialmente il vincolo di continuazione tra gruppi di reati anteriori o posteriori rispetto ai reati già oggetto del precedente rigetto. Il Tribunale dovrà dunque verificare concretamente la serie temporale dei reati e la sussistenza degli elementi indicativi del vincolo di continuazione per alcuni o tutti i reati impugnati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ricorda che il giudicato del giudice dell'esecuzione preclude solo le questioni dedotte e decise, non ogni possibile nuova valutazione rispetto a reati diversi o nuovi elementi.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di riproporre la stessa richiesta se fondata su elementi diversi; la Corte ha richiamato questo principio per affermare che la preclusione opera solo sulle questioni effettivamente decise e non impedisce automaticamente la valutazione di domande che coinvolgono reati non esaminati in precedenza.
Massime di principio
- Una precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia rigettato una richiesta di riconoscimento della continuazione produce giudicato solo sulle questioni effettivamente dedotte e decise: non preclude automaticamente ogni nuova domanda che riguardi reati diversi o nuovi elementi di fatto.
- La proprietà transitiva della continuazione (se A è in continuazione con B e B con C allora A è in continuazione con C) è principio operativo ma ha limiti: la sua applicazione non giustifica un'estensione automatica del rigetto a tutti i reati inclusi in una nuova istanza.
- Per valutare la continuazione è necessario accertare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso e la collocazione temporale dei reati; la posizione cronologica dei reati nella serie può consentire il riconoscimento parziale della continuazione (gruppi anteriori o posteriori rispetto ai reati già oggetto di rigetto).
- Se nella nuova istanza sono presenti sia reati già esaminati e rigettati sia reati non valutati in precedenza, il giudice deve distinguere: la parte riferita ai reati già decisa è preclusa, mentre le domande riguardanti gli altri reati devono essere valutate concretamente alla luce degli elementi probatori e temporali.
- In situazioni analoghe è fondamentale che il difensore specifichi nuovi elementi di fatto o di diritto quando ripropone istanze già rigettate, o comunque ponga con chiarezza la diversa composizione della istanza (includendo reati non prima valutati), perché ciò determina la possibilità di una nuova valutazione da parte del giudice dell'esecuzione.
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