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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/973

Regolamento (UE) 2019/973 della Commissione, del 13 giugno 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bispyribac, denatonio benzoato, fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, propaquizafop, tebufenozide in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, rivedendo i livelli massimi di residui per diverse sostanze attive fitosanitarie in numerosi prodotti vegetali e di origine animale. Le modifiche recepiscono i pareri motivati dell’EFSA, includono alcuni limiti di determinazione, mantengono o riducono vari LMR e, in taluni casi, allineano i limiti ai CXL del Codex. Sono inoltre previste misure transitorie e una decorrenza differita al 4 gennaio 2020, con alcuni LMR da rivedere entro due anni dalla pubblicazione.

Modifica dei livelli massimi di residui di antiparassitari per bispyribac, denatonio benzoato, fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, propaquizafop e tebufenozide in o su determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, nell’Unione europea. Incide sugli operatori della filiera agroalimentare, sugli importatori, sugli Stati membri e, per le tolleranze connesse, sui prodotti originari dell’UE o importati nell’UE. Prevede una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti prima del 4 gennaio 2020, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. È rilevante anche per i casi in cui non vi siano autorizzazioni d’uso, tolleranze all’importazione o CXL, per i quali si applica il limite di determinazione o il valore di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifica dei livelli massimi di residui di bispyribac, denatonio benzoato, fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, propaquizafop e tebufenozide

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III in relazione a diverse sostanze attive fitosanitarie. La finalità è adeguare i limiti ai pareri motivati dell’EFSA e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, tenendo conto anche delle esigenze di commercializzazione e degli scambi internazionali.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. Nei considerando si evidenzia che, per alcune sostanze, gli LMR erano già fissati nell’allegato III, parte A, mentre per bispyribac e denatonio benzoato si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), in assenza di specifici LMR e di inclusione nell’allegato IV.

Valutazioni EFSA e logica delle modifiche

Il regolamento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA adottati ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per ciascuna sostanza la Commissione richiama le conclusioni dell’Autorità: in alcuni casi è stata raccomandata la riduzione degli LMR, in altri il mantenimento o l’aumento; per alcuni prodotti l’EFSA ha rilevato lacune informative, ma ha comunque concluso che non sussistono rischi per i consumatori.

Per il bispyribac, l’EFSA ha raccomandato un LMR per il riso e, per gli altri prodotti, la fissazione all’LD. Per il denatonio benzoato, le autorizzazioni vigenti riguardano impieghi come repellente in silvicoltura e non prevedono applicazioni dirette su colture commestibili; perciò gli LMR vengono fissati all’LD. Per il fenoxicarb e il flurocloridone la Commissione recepisce le proposte di riduzione o mantenimento e, per specifici prodotti, fissa valori indicati dall’EFSA, con revisione futura dei casi in cui mancavano informazioni.

Quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile e propaquizafop

Per queste sostanze l’EFSA ha proposto la modifica della definizione del residuo e la revisione di numerosi LMR su un ampio ventaglio di prodotti vegetali e animali. Il regolamento recepisce anche una domanda di tolleranza all’importazione per il quizalofop-P-etile nel mais in Canada, valutata favorevolmente dall’EFSA ai sensi degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 396/2005.

L’allegato prevede numerosi valori specifici per frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti animali e altri gruppi merceologici. In varie voci l’EFSA ha rilevato carenze di dati, in particolare su sperimentazioni sui residui, metodi di analisi e stabilità all’immagazzinamento; per tali casi la Commissione indica che terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 14 giugno 2021, oppure della loro assenza, al momento del riesame.

Tebufenozide

Per il tebufenozide l’EFSA ha raccomandato una riduzione dell’LMR per castagne e marroni e, per altri prodotti, aumenti o mantenimento dei limiti vigenti. Per alcuni prodotti animali e vegetali sono state rilevate lacune informative, ma senza profili di rischio per i consumatori, consentendo la fissazione dei limiti ai livelli indicati dall’Autorità. Per diversi prodotti, inoltre, l’EFSA ha ritenuto sicuri i limiti massimi di residui del Codex (CXL), che il regolamento recepisce nello stesso livello.

Struttura delle modifiche agli allegati

L’allegato modifica in dettaglio l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo nuove colonne per le sostanze interessate e attribuendo LMR o LD ai vari gruppi di prodotti: frutta, ortaggi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale. Nell’allegato III, parte A, le colonne relative a fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop, propaquizafop e tebufenozide sono soppresse, coerentemente con il loro trasferimento/riassetto nell’allegato II.

Limiti di determinazione e valori di base

Per i prodotti sui quali non è autorizzato l’impiego della sostanza attiva e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR vengono fissati al limite di determinazione o al valore di base. Il regolamento richiama espressamente l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 come criterio residuale di disciplina.

Misure transitorie, decorrenza e applicazione

Per evitare discontinuità nella commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il regolamento prevede una disciplina transitoria: il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore continua ad applicarsi ai prodotti originari dell’Unione o importati nell’Unione prima del 4 gennaio 2020. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 4 gennaio 2020.

Rapporto con il commercio internazionale e consultazione degli stakeholder

La Commissione dichiara di aver consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e di aver preso in considerazione le osservazioni ricevute. Ciò conferma la rilevanza del regolamento non solo per la sicurezza alimentare interna, ma anche per gli scambi con i paesi terzi e per la gestione delle importazioni.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori della filiera agroalimentare e per gli importatori, il regolamento comporta la necessità di verificare i nuovi LMR applicabili ai singoli prodotti e alle singole sostanze, nonché di considerare le regole transitorie per le partite già immesse sul mercato prima del 4 gennaio 2020. Per i professionisti, la lettura dell’allegato è essenziale per controllare conformità, piani di autocontrollo, documentazione analitica e gestione delle importazioni, soprattutto nei casi in cui siano previste revisioni future legate alla produzione di dati aggiuntivi.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono inserite nuove colonne per bispyribac, denatonio benzoato, fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop e tebufenozide; nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative a fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop, propaquizafop e tebufenozide.

Fissazione di nuovi LMR o limiti di determinazione

Per bispyribac e denatonio benzoato, per i prodotti interessati gli LMR sono fissati al limite di determinazione (LD), poiché non emergono rischi per i consumatori e, nel caso del bispyribac, non vi sono altre autorizzazioni salvo il riso. Per fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, propaquizafop e tebufenozide vengono aggiornati i limiti per numerosi prodotti, con riduzioni, conferme, aumenti o allineamenti ai CXL del Codex a seconda del prodotto. Dove non esistono autorizzazioni, tolleranze all’importazione o CXL, si applica il LD o, se del caso, il valore di base di 0,01 mg/kg previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Pareri EFSA e motivazione delle modifiche

Le modifiche si fondano sui pareri motivati dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare resi ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In più casi l’EFSA ha raccomandato di ridurre gli LMR; in altri, di mantenerli o aumentarli; in diversi casi ha rilevato carenze informative ma ha concluso che non sussistono rischi per i consumatori, consentendo comunque la fissazione degli LMR ai livelli proposti.

LMR da riesaminare entro due anni

Per alcuni prodotti, nei casi indicati dai considerando e dalle note dell’allegato, la Commissione dovrà riesaminare gli LMR tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. Per varie combinazioni sostanza/prodotto le note indicano carenze relative a sperimentazioni sui residui, metodi di analisi, metodi analitici di conferma o stabilità all’immagazzinamento; in tal caso il riesame terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 14 giugno 2021.

Import tolerance per quizalofop-P-etile nel mais

L’articolo 7 richiama una domanda presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 per l’impiego del quizalofop-P-etile sul mais in Canada. L’EFSA ha verificato la sussistenza dei requisiti documentali e la sicurezza per i consumatori, con conclusione favorevole alla modifica richiesta.

Misure transitorie e applicazione differita

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche, continua ad applicarsi ai prodotti originari dell’Unione o importati nell’Unione prima del 4 gennaio 2020. L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 4 gennaio 2020.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionaletutela dei consumatori

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