Regolamento (UE) 2019/978
Regolamento (UE) 2019/978 della Commissione, del 14 giugno 2019, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (UE) n. 579/2014, che consente una deroga a talune prescrizioni igieniche dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 per il trasporto marittimo di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano o potenzialmente destinabili a tale uso. La modifica recepisce l’esito del parere EFSA del 24 novembre 2016, che ha valutato l’idoneità di alcune sostanze come carichi precedenti. L’elenco dei carichi precedenti accettabili viene quindi integrato con etil ter-butiletere e acetato di metile.
Modifica l'elenco dei carichi precedenti accettabili per il trasporto marittimo di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano o potenzialmente utilizzabili per tale scopo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del trasporto marittimo di oli e grassi liquidi e, più in generale, ai soggetti che imbarcano, trasportano o gestiscono carichi precedenti su imbarcazioni marittime nell'ambito della deroga prevista dal regolamento (UE) n. 579/2014 rispetto all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non introduce una disciplina generale nuova, ma aggiorna puntualmente l'elenco dei carichi precedenti accettabili.
Modifica dell’elenco dei carichi precedenti accettabili per il trasporto marittimo di oli e grassi liquidi
Il regolamento (UE) 2019/978 della Commissione interviene sul regime di deroga previsto dal regolamento (UE) n. 579/2014 rispetto alle prescrizioni igieniche dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004. La finalità è aggiornare l’elenco delle sostanze che possono aver costituito carichi precedenti su navi adibite al trasporto di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano o potenzialmente idonei a tale uso, sulla base di valutazioni scientifiche dell’EFSA.
Contesto normativo e presupposti scientifici
Il regolamento (UE) n. 579/2014 disciplina una deroga al punto 4 del capitolo IV dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, subordinandola al rispetto di specifiche condizioni relative alle attrezzature, alle pratiche di spedizione e alla natura delle sostanze trasportate come carico precedente. Le sostanze ammissibili sono raccolte nell’“elenco dei carichi precedenti accettabili” contenuto nell’allegato del regolamento del 2014.
La Commissione richiama il parere scientifico EFSA del 24 novembre 2016, che ha esaminato quattro sostanze: acetato di metile, etil ter-butiletere, solfato di ammonio e lignosolfonato di calcio. L’Autorità ha concluso che:
- acetato di metile ed etil ter-butiletere soddisfano i criteri di accettabilità come carico precedente;
- per il solfato di ammonio sono accettabili solo i prodotti per alimenti;
- il lignosolfonato di calcio non soddisfa i criteri di accettabilità.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 inserendo due nuove voci nell’elenco dei carichi precedenti accettabili:
- etil ter-butiletere, con numero CAS 637-92-3, inserito dopo il 2-etilesanolo;
- acetato di metile, con numero CAS 79-20-9, inserito dopo il metanolo.
Non vengono invece introdotte modifiche ulteriori al regime di deroga né nuove condizioni operative: il regolamento si limita ad aggiornare il catalogo delle sostanze ammesse come carichi precedenti.
Entrata in vigore e effetti pratici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per gli operatori del settore, l’effetto pratico consiste nell’ampliamento dell’elenco delle sostanze che possono essere state trasportate in precedenza su imbarcazioni marittime senza precludere, alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 579/2014, l’uso delle navi per il trasporto di oli e grassi liquidi destinati all’alimentazione umana.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento (UE) 2019/978.
Aggiornamento dell’elenco dei carichi precedenti accettabili
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 vengono inserite due nuove sostanze nell’elenco dei carichi precedenti accettabili: etil ter-butiletere (CAS 637-92-3), dopo la voce relativa al 2-etilesanolo, e acetato di metile (CAS 79-20-9), dopo la voce relativa al metanolo.
Base scientifica della modifica
La modifica si fonda sul parere scientifico EFSA del 24 novembre 2016, secondo cui l’acetato di metile e l’etil ter-butiletere soddisfano i criteri di accettabilità come carico precedente; il solfato di ammonio è accettabile solo per i prodotti per alimenti; il lignosolfonato di calcio non soddisfa i criteri. Il regolamento recepisce solo le sostanze ritenute accettabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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