Regolamento (UE) 2019/962
Regolamento (UE) 2019/962 della Commissione, del 12 giugno 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la classificazione degli additivi per mangimi prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003, introducendo due nuovi gruppi funzionali nell’allegato I. La prima novità riguarda gli "altri additivi tecnologici" nella categoria degli additivi tecnologici; la seconda introduce gli "stabilizzatori della condizione fisiologica" nella categoria degli additivi zootecnici. La modifica risponde agli sviluppi scientifici e tecnologici e mira a dare maggiore chiarezza giuridica e criteri più adeguati di valutazione dell’efficacia.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi: altri additivi tecnologici e stabilizzatori della condizione fisiologica.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi destinati all'alimentazione animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003, con effetto nell'ordinamento dell'Unione e in tutti gli Stati membri. Incide sulla classificazione degli additivi per mangimi nelle categorie e nei gruppi funzionali dell'allegato I, in particolare per gli additivi tecnologici e zootecnici. Non introduce un regime autonomo per operatori o prodotti diversi, ma aggiorna la nomenclatura e l’inquadramento funzionale ai fini della valutazione e autorizzazione degli additivi.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 con due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi
Il regolamento (UE) 2019/962 della Commissione interviene sul sistema di classificazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Il considerando evidenzia che l’evoluzione scientifica e tecnologica ha fatto emergere sostanze con effetti non adeguatamente inquadrabili nei gruppi funzionali già esistenti, rendendo opportuno un aggiornamento dell’allegato I.
Finalità dell’intervento
La modifica ha una duplice finalità. Da un lato, creare un contenitore funzionale per additivi tecnologici non riconducibili alle definizioni già presenti; dall’altro, dare veste normativa a sostanze o microrganismi destinati a favorire la condizione fisiologica di animali sani, il loro benessere e la resilienza a fattori di stress. La Commissione richiama anche l’esigenza di maggiore chiarezza giuridica per i richiedenti e di criteri più appropriati per la valutazione dell’efficacia.
Nuovo gruppo funzionale: altri additivi tecnologici
All’allegato I, punto 1, viene inserita la lettera o), che introduce gli "altri additivi tecnologici". Si tratta di sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti ai mangimi per scopi tecnologici, con effetto favorevole sulle caratteristiche dei mangimi. La norma ha natura classificatoria e serve a coprire prodotti che producono effetti tecnologici ma non rientrano nei gruppi funzionali già previsti.
Nuovo gruppo funzionale: stabilizzatori della condizione fisiologica
All’allegato I, punto 4, viene inserita la lettera e), che introduce gli "stabilizzatori della condizione fisiologica". La definizione riguarda sostanze o, se del caso, microrganismi somministrati ad animali in buona salute e idonei a influenzarne favorevolmente la condizione fisiologica, inclusa la resilienza a fattori di stress. La previsione consente di distinguere tali prodotti dagli altri additivi zootecnici e di meglio delimitare la loro funzione.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie o deroghe nel testo fornito.
Disposizioni principali
Nuovo gruppo funzionale degli altri additivi tecnologici
All'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 viene aggiunta la lettera o), che definisce gli "altri additivi tecnologici" come sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti ai mangimi per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche dei mangimi.
Nuovo gruppo funzionale degli stabilizzatori della condizione fisiologica
All'allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 1831/2003 viene aggiunta la lettera e), che definisce gli "stabilizzatori della condizione fisiologica" come sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la resilienza a fattori di stress.
Ragioni della modifica e finalità
La Commissione giustifica l'intervento con lo sviluppo tecnologico e scientifico, che ha reso necessaria l'introduzione di un gruppo funzionale generico per sostanze con effetto tecnologico non riconducibile ai gruppi già esistenti, e con l'esigenza di creare un gruppo specifico nella categoria degli additivi zootecnici per sostanze destinate a sostenere il benessere e la condizione fisiologica degli animali sani.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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