Regolamento (UE) 2019/977
Regolamento (UE) 2019/977 della Commissione, del 13 giugno 2019, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, Clonostachys rosea ceppo J1446, fenpirazamina, mefentrifluconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sui limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari in alimenti e mangimi, recependo in parte standard internazionali del Codex e in parte le valutazioni scientifiche EFSA su usi autorizzati o approvazioni di sostanze attive. Modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005, fissando nuovi LMR per aclonifen, fenpirazamina, mefentrifluconazolo e penconazolo, e inserendo Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 nell’allegato IV nonché aggiornando la voce relativa a Clonostachys rosea ceppo J1446. Per il penconazolo è previsto un regime temporale specifico: gli LMR si applicano dal 13 agosto 2019.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di aclonifen, Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, Clonostachys rosea ceppo J1446, fenpirazamina, mefentrifluconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, intervenendo sugli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica, ai produttori e agli utilizzatori di prodotti fitosanitari, nonché alle autorità competenti degli Stati membri, con riferimento ai prodotti di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui residui presenti nei o sui prodotti alimentari e mangimi, sia freschi sia trasformati, e sui prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 13 agosto 2019 per gli LMR del penconazolo. Sono interessate, in particolare, le sostanze aclonifen, fenpirazamina, penconazolo e mefentrifluconazolo, mentre per Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 e Clonostachys rosea ceppo J1446 rileva l’inserimento/modifica nell’allegato IV (sostanze per le quali non sono fissati LMR specifici).
Modifica dei livelli massimi di residui per aclonifen, Beauveria bassiana, Clonostachys rosea, fenpirazamina, mefentrifluconazolo e penconazolo
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di alcune sostanze attive e per adeguare l’elenco delle sostanze per le quali non sono necessari LMR specifici. La misura si fonda sulle valutazioni scientifiche dell’EFSA, sui criteri di sicurezza alimentare del regolamento (CE) n. 178/2002 e, per alcune sostanze, sui limiti massimi di residui del Codex alimentarius.
Ambito normativo e razionale dell’intervento
I considerando chiariscono che aclonifen, fenpirazamina e penconazolo avevano già LMR fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, mentre per Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 e mefentrifluconazolo non erano stati stabiliti LMR specifici, con applicazione del valore di base di 0,01 mg/kg ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Per Clonostachys rosea ceppo J1446, la sostanza era già inclusa nell’allegato IV sotto la precedente denominazione taxonomica Gliocladium catenulatum ceppo J1446.
Standard internazionali e valutazione del rischio
La Commissione richiama i CXL adottati dal Codex alimentarius per penconazolo e fenpirazamina e osserva che tali valori sono sicuri per i consumatori dell’Unione. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 13, lettera e), del regolamento (CE) n. 178/2002, gli standard internazionali sono considerati nell’elaborazione della normativa alimentare, purché non compromettano l’elevato livello di protezione dell’Unione.
Per l’aclonifen, la modifica discende da una domanda presentata nell’ambito dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario per l’impiego su "erbe fresche e fiori commestibili" e sedano rapa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e quindi dall’EFSA, che ha concluso per l’accettabilità delle modifiche richieste sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei e delle informazioni tossicologiche aggiornate. L’EFSA ha escluso rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Per il mefentrifluconazolo, la domanda relativa agli LMR era stata inserita nel fascicolo sintetico nell’ambito dell’approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Dopo la valutazione dello Stato membro competente e il riesame EFSA, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare LMR sulla base degli usi rappresentativi su orzo, avena, segale e frumento conformi alle buone pratiche agricole nell’Unione.
Modifiche all’allegato II: nuovi LMR
L’allegato II è sostituito limitatamente alle colonne relative a aclonifen, fenpirazamina e penconazolo e viene aggiunta la colonna per il mefentrifluconazolo.
Per aclonifen e fenpirazamina sono stabiliti numerosi valori specifici per categorie di prodotti vegetali, con diversi limiti pari al limite di determinazione analitica e altri valori più elevati per alcune colture, tra cui carote, sedano rapa, pomodori, peperoni, melanzane, uva, fragole, alcune specie di frutti di bosco, erbe fresche e fiori commestibili, carciofi e alcune specie di cereali, nonché per taluni prodotti di origine animale. L’allegato contiene anche note puntuali su dati mancanti per alcune colture e sulla revisione futura dei limiti, con termine al 18 ottobre 2018 per aclonifen in alcuni casi.
Per il penconazolo i nuovi LMR coprono numerosi prodotti vegetali, inclusi pomacee, drupacee, uva, alcune piccole frutte, ortaggi a frutto e prodotti trasformati, con specifici valori per cereali, spezie e prodotti di origine animale. Il regolamento precisa che il valore si riferisce alla somma degli isomeri costituenti ed evidenzia talune lacune informative, rinviando il riesame all’eventuale presentazione di dati entro il 24 gennaio 2021. È inoltre indicato che per il penconazolo alcuni LMR decorrono dal 13 agosto 2019 in coerenza con il regolamento (UE) 2019/89.
Per il mefentrifluconazolo è fissato un LMR generale di 0,01 mg/kg per le categorie di prodotti per le quali non sono previsti valori specifici, mentre per cereali, prodotti di origine animale e altre categorie sono indicati valori distinti, in particolare per orzo, avena, segale e frumento e per taluni derivati di origine animale come carne, grasso, fegato, rene, latte e uova.
Modifiche all’allegato IV: sostanze escluse dal regime dei LMR specifici
L’allegato IV viene modificato per inserire Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, sostanza per la quale la Commissione ritiene non necessario fissare LMR specifici in ragione delle conclusioni scientifiche disponibili. Contestualmente, la denominazione taxonomica già presente per il ceppo J1446 viene aggiornata da Gliocladium catenulatum a Clonostachys rosea ceppo J1446.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Tuttavia, per gli LMR del penconazolo è espressamente prevista l’applicazione a decorrere dal 13 agosto 2019.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono ridefiniti i LMR per aclonifen, fenpirazamina (sostanza liposolubile) e penconazolo (somma degli isomeri costituenti, sostanza liposolubile), con numerosi valori specifici per categorie di prodotti vegetali e animali. Viene inoltre aggiunta la colonna relativa a mefentrifluconazolo, con valori fissati per diverse categorie di prodotti. Nell’allegato IV è inserita la voce "Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339" e la voce "Gliocladium catenulatum ceppo J1446" è sostituita con "Clonostachys rosea ceppo J1446".
Recepimento di standard internazionali e valutazioni di sicurezza
I considerando richiamano i CXL del Codex alimentarius per penconazolo e fenpirazamina e precisano che tali valori sono stati ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione. Il regolamento si fonda anche sui principi del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui gli standard internazionali vanno presi in considerazione salvo inadeguatezza o insufficiente livello di protezione. Per aclonifen e mefentrifluconazolo sono richiamate domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 e del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché i pareri motivati e le conclusioni EFSA che attestano l’accettabilità dei livelli proposti sotto il profilo della sicurezza dei consumatori.
Inserimento di Beauveria bassiana e aggiornamento tassonomico
La Commissione inserisce Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 nell’allegato IV, in quanto le conclusioni scientifiche richiamate indicano che l’organismo non è patogeno per l’uomo e che non dovrebbero essere presenti metaboliti tossici o tossine negli alimenti a seguito del suo impiego. Inoltre, per effetto di modifiche tassonomiche, il ceppo J1446, già indicato come Gliocladium catenulatum, è ora classificato come Clonostachys rosea ceppo J1446.
Decorrenza e applicazione nel tempo
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È tuttavia previsto che le disposizioni relative agli LMR per il penconazolo si applichino a decorrere dal 13 agosto 2019, in coerenza con il regolamento (UE) 2019/89, per ragioni di certezza del diritto.
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