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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/998

Regolamento (UE) 2019/998 del Consiglio, del 13 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32019R0998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione previsto dal regolamento (UE) n. 1388/2013. Introduce nuovi contingenti a dazio zero per prodotti industriali non sufficientemente fabbricati nell’Unione, aumenta alcuni volumi contingentali, corregge la descrizione di un contingente e chiude quelli non più nell’interesse dell’Unione o divenuti inutili per effetto di altri impegni tariffari internazionali. Le modifiche si applicano dal 1° luglio 2019, salvo l’aumento retroattivo del contingente 09.2723 dal 1° gennaio 2018.

Modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 aggiornando i contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con nuove aperture, aumenti di volumi e chiusure di contingenti esistenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, nei limiti dei contingenti tariffari autonomi ivi previsti. Riguarda operatori importatori e, per i prodotti soggetti a destinazione particolare, l’utilizzo subordinato al controllo doganale ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Sono espressamente escluse dalla sospensione, per il contingente 09.2637, le imprese di vendita al minuto o di ristorazione per il trattamento dei tutoli di mais; per il contingente 09.2637 è inoltre sospeso solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico continua ad applicarsi. Le modifiche si applicano in generale dal 1° luglio 2019, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2018 per il contingente 09.2723.

Modifica del regolamento sui contingenti tariffari autonomi per prodotti agricoli e industriali

Il regolamento (UE) 2019/998 del Consiglio modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, che disciplina l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali. La finalità, richiamata nei considerando, è garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti non disponibili in quantità adeguate nell’Unione, evitando perturbazioni di mercato e consentendo l’importazione a dazio ridotto o nullo.

Ambito e finalità del regime

Il provvedimento opera nell’ambito della politica doganale e commerciale comune, su base dell’articolo 31 TFUE. Le misure riguardano le importazioni nell’Unione di prodotti specificamente individuati nell’allegato, con apertura di nuovi contingenti, incremento di contingenti esistenti, correzione di una descrizione merceologica e chiusura di contingenti non più giustificati. Il meccanismo resta quello della sospensione o riduzione del dazio per quantitativi predeterminati e per il periodo contingentale indicato, in linea con la comunicazione della Commissione sulle sospensioni e contingenti tariffari autonomi.

Nuovi contingenti e ampliamenti

Il regolamento introduce nuovi contingenti tariffari autonomi a dazio zero per taluni prodotti industriali, indicati nei considerando con i numeri d’ordine 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 e 09.2599. Inoltre, aumenta i volumi dei contingenti 09.2679, 09.2683 e 09.2888 e dispone per il contingente 09.2723 un incremento retroattivo del volume per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.

Nel testo dell’articolo 1, punto 1, la riga del contingente 09.2723 è sostituita con riferimento a:

  • codice NC ex 3911 90 19;
  • prodotto: poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4′-bifenilene);
  • periodo contingentale 1.1.-31.12.;
  • volume contingentale: 5 000 tonnellate;
  • dazio contingentale: 0 %.

Contingenti chiusi o soppressi

Il regolamento chiude il contingente 09.2870 a decorrere dal 1° luglio 2019, poiché non più nell’interesse dell’Unione. Chiude inoltre i contingenti 09.2633, 09.2643, 09.2620 e 09.2932 in conseguenza dell’attuazione dell’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, che ha ridotto a zero l’aliquota del dazio per i prodotti interessati.

Riorganizzazione dell’allegato e contenuto operativo

Per ragioni di chiarezza, l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 viene sostituito integralmente. L’allegato contiene l’elenco aggiornato dei contingenti attivi, con numeri d’ordine, codici NC e TARIC, descrizioni tecniche spesso molto dettagliate, periodi contingentali annuali o semestrali, volumi e aliquota del dazio, che in via generale è pari a 0 %.

Molti contingenti sono accompagnati da condizioni di uso specifico della merce, in particolare per prodotti destinati a particolari cicli industriali o manifatturieri. In tali casi la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Esclusioni e regole particolari di applicazione

Per il contingente 09.2637, relativo ai tutoli di mais a granelli zuccherini, la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Inoltre, per questo contingente è sospeso solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico continua ad applicarsi. Questa precisazione è rilevante per la corretta determinazione del beneficio doganale.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche si applicano dal 1° luglio 2019, con la sola eccezione dell’articolo 1, punto 1, relativo al contingente 09.2723, che produce effetti dal 1° gennaio 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura di nuovi contingenti tariffari a dazio zero

Sono aperti nuovi contingenti tariffari autonomi, a dazio zero e per quantitativi determinati, per numerosi prodotti agricoli e industriali indicati nell’allegato sostitutivo del regolamento. Il considerando evidenzia in particolare l’apertura dei nuovi contingenti con numeri d’ordine 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 e 09.2599 per garantire un adeguato approvvigionamento dell’Unione.

Aumento dei volumi di contingenti esistenti

Per i contingenti 09.2679, 09.2683 e 09.2888 i volumi contingentali sono aumentati perché ciò è nell’interesse dell’Unione. Per il contingente 09.2723 il volume è aumentato con effetto retroattivo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, e l’allegato sostituisce la relativa riga con un volume di 5 000 tonnellate e dazio 0 %.

Adeguamento della descrizione del contingente 09.2740

La descrizione del contingente tariffario 09.2740 viene adattata per ricomprendere sia il codice NC 2309 90 96 sia il codice NC 2309 90 31, mantenendo il prodotto come concentrato di proteine di soia destinato ai mangimi animali e un volume di 30 000 tonnellate a dazio zero.

Chiusura di contingenti non più giustificati

Il contingente 09.2870 è chiuso a decorrere dal 1° luglio 2019 perché non più nell’interesse dell’Unione. Sono inoltre chiusi i contingenti 09.2633, 09.2643, 09.2620 e 09.2932 a seguito dell’attuazione dell’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, che ha portato a zero il dazio per i prodotti interessati.

Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013

Per ragioni di chiarezza e in ragione delle numerose modifiche, l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento di modifica, che elenca i contingenti in vigore, i codici NC/TARIC, le designazioni, i periodi contingentali, i volumi e i dazi.

Decorrenza e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° luglio 2019. L’articolo 1, punto 1, relativo al contingente 09.2723, si applica tuttavia dal 1° gennaio 2018.

Regola generale sulla diretta applicabilità

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in conformità all’articolo 31 TFUE richiamato come base giuridica.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalipolitica commercialeunione doganaleagricolturaindustria

Testo integrale

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