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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/999

Regolamento (UE) 2019/999 del Consiglio, del 13 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32019R0999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013. In particolare sopprime alcune sospensioni esistenti, ne modifica altre e inserisce nuovi prodotti con dazio autonomo pari a zero, in funzione dell’interesse dell’Unione e dell’evoluzione tecnica ed economica dei mercati. Le modifiche si applicano dal 1º luglio 2019, per evitare interruzioni del regime tariffario.

Modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 aggiornando l’elenco dei prodotti agricoli e industriali per i quali sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune.

Ambito di applicazione

Si applica alle sospensioni autonome dei dazi doganali previste dal regolamento (UE) n. 1387/2013, con effetti su prodotti agricoli e industriali classificati secondo codici NC e TARIC. Riguarda gli operatori che importano nell’Unione i prodotti elencati negli allegati del regolamento modificato e, per talune voci, subordina la sospensione al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º luglio 2019.

Regolamento (UE) 2019/999 del Consiglio, del 13 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Il regolamento interviene sul regime unionale di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1387/2013. La ratio è quella di assicurare un approvvigionamento regolare di prodotti non adeguatamente disponibili nell’Unione, prevenendo perturbazioni del mercato e adeguando l’elenco dei prodotti alle mutate esigenze tecniche ed economiche.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che il meccanismo di sospensione è mantenuto o aggiornato quando la produzione dell’Unione è inadeguata o assente e quando ciò risponde all’interesse dell’Unione. Il Consiglio rileva inoltre che alcune sospensioni non sono più giustificate, mentre altre devono essere modificate o introdotte per riflettere l’evoluzione del mercato, l’assetto della produzione europea e l’effetto di altri accordi internazionali già applicabili.

Ambito di modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013

L’articolo 1 modifica esclusivamente l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. In particolare:

  • sono soppressi tutti gli asterischi e le note a piè pagina con la formula relativa alle posizioni nuove, modificate o prorogate;
  • sono cancellate le righe corrispondenti ai prodotti indicati nell’allegato I del regolamento 2019/999;
  • sono inserite nella tabella le nuove righe elencate nell’allegato II, seguendo l’ordine dei codici NC e TARIC.

Nuove sospensioni introdotte

L’allegato II contiene un ampio elenco di merci per le quali la sospensione dei dazi autonomi è fissata allo 0 %. I prodotti sono descritti in modo tecnico e spesso sono identificati da caratteristiche fisico-chimiche, dimensioni, composizione, purezza, destinazione industriale o impiego specifico. In diversi casi il beneficio è collegato alla fabbricazione di autoveicoli, batterie, moduli LCD, prodotti elettronici, componenti ottici o intermedi chimici. Per alcune voci è indicata una data prevista per il riesame obbligatorio, spesso al 31 dicembre 2023, ma anche 31 dicembre 2019, 2020, 2021 o 2022 a seconda del prodotto.

Tra i nuovi prodotti figurano, a titolo esemplificativo, oli di ricino idrogenato, vari composti chimici e intermedi farmaceutici/agrochimici, catalizzatori, adesivi, materiali per batterie agli ioni di litio, componenti per display, parti per autoveicoli e alcuni metalli o leghe. Per le voci contrassegnate con il riferimento (1), la sospensione è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Soppressioni e revoche di sospensioni esistenti

L’allegato I elenca i codici NC e TARIC delle numerose sospensioni da sopprimere. Il testo giustifica tali soppressioni in tre gruppi principali:

  • non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione per 26 prodotti già presenti;
  • per 20 prodotti supplementari la sospensione è revocata per favorire una produzione integrata di batterie nell’Unione;
  • altre 50 sospensioni vengono eliminate perché l’attuazione dell’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione ha portato a un’aliquota del dazio pari a zero per tali prodotti.

Decorrenza, urgenza ed effetti applicativi

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1º luglio 2019. La decorrenza differita consente di evitare interruzioni nell’applicazione del regime di sospensioni autonome e di garantire continuità alle importazioni interessate. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e modifica automaticamente il quadro tariffario unionale per i prodotti elencati negli allegati.

Disposizioni principali

Soppressione degli asterischi e delle note correlate

L’articolo 1, punto 1, sopprime tutti gli asterischi presenti nella tabella dell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 e le note a piè pagina recanti la formula "Posizione nuova, modificata o di cui è stato prorogato il periodo di validità.".

Cancellazione di numerose sospensioni tariffarie

L’articolo 1, punto 2, sopprime dalla tabella dell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe relative ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/999. Si tratta di una soppressione di molteplici sospensioni autonome già esistenti.

Inserimento di nuovi prodotti con dazio autonomo pari a zero

L’articolo 1, punto 3, inserisce nella tabella dell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe dei prodotti elencati nell’allegato II del regolamento, secondo l’ordine dei codici NC e TARIC. Per tali prodotti la sospensione comporta un’aliquota del dazio autonomo pari allo 0 %.

Aggiornamento delle condizioni per prodotti già elencati

Dai considerando emerge che per 47 prodotti già presenti nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 sono modificate le condizioni della sospensione per tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato.

Sospensioni soppresse per sopravvenuto difetto di interesse dell’Unione

Il regolamento indica che non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione per 26 prodotti già elencati; inoltre revoca la sospensione per 20 prodotti supplementari per promuovere una produzione integrata di batterie nell’Unione e sopprime altre 50 sospensioni a seguito dell’accordo sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, che ha portato a dazio zero per i prodotti interessati.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º luglio 2019. La scelta della decorrenza è giustificata dall’esigenza di evitare interruzioni nell’applicazione del regime di sospensioni autonome.

Obbligatorietà diretta

Come di regola per i regolamenti UE, il testo stabilisce che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialetariffa doganale comuneimportazioniprodotti industriali e agricoli

Testo integrale

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