Regolamento (UE) 2019/1014
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in modo uniforme i requisiti infrastrutturali, attrezzature, separazione funzionale e documentazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri d’ispezione, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625. Definisce inoltre il formato e le abbreviazioni da usare per pubblicare gli elenchi dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo. L’obiettivo è garantire controlli ufficiali efficaci e prevenire la contaminazione incrociata, assicurando al tempo stesso una gestione trasparente e armonizzata a livello dell’Unione.
Norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, dei centri d'ispezione e sui formati per l’elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti e ai posti di controllo frontalieri designati ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 per i controlli ufficiali su animali e merci in entrata nell’Unione da paesi terzi, nonché ai punti di controllo e ai centri d'ispezione situati all’interno dei posti di controllo frontalieri. Riguarda in particolare le categorie di animali vivi e di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché le categorie richiamate per i formati di elenco e, in alcuni casi, anche le categorie di cui alle lettere c), d), e) e f) del medesimo articolo. Contiene esclusioni e deroghe specifiche per talune merci alla rinfusa, liquidi alla rinfusa, merci imballate, prodotti della pesca non containerizzati, sottoprodotti di origine animale specifici e per l’uso condiviso di talune strutture; si applica dal 14 dicembre 2019, con una proroga al 14 dicembre 2021 per alcuni requisiti sui posti designati per le merci di cui alla lettera c) privi di zona di scarico coperta.
Norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, dei centri d'ispezione e sul formato degli elenchi
Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2017/625 disciplinando in modo uniforme le condizioni strutturali e organizzative che i posti di controllo frontalieri devono rispettare per la designazione e il funzionamento. La ratio, richiamata nei considerando, è garantire controlli ufficiali efficaci sulle partite di animali e merci provenienti da paesi terzi, proteggendo salute umana, animale e vegetale, benessere animale e, per OGM e prodotti fitosanitari, anche l’ambiente.
Ambito e struttura della disciplina
L’atto si applica ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri, nonché ai centri d’ispezione interni ai posti di controllo frontalieri. La disciplina copre sia requisiti comuni sia requisiti specifici per particolari categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, oltre alle regole sul formato degli elenchi pubblici e sulle abbreviazioni da utilizzare.
Definizioni
Ai fini del regolamento assumono rilievo alcune definizioni tecniche. Le "merci imballate" sono quelle collocate in un imballaggio che le racchiude completamente per evitare fuoriuscite e perdita di contenuto. Il "centro d'ispezione" è una struttura separata istituita presso un posto di controllo frontaliero per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali sulle categorie per cui il posto è designato. Sono inoltre richiamate le definizioni di "ungulati" e "equide registrato" tramite rinvio alle direttive settoriali pertinenti.
Requisiti minimi comuni dei posti di controllo frontalieri
I posti di controllo frontalieri designati devono disporre di zone o locali per lo scarico degli animali e delle merci, di locali o zone di ispezione con acqua corrente calda e fredda e strutture per il lavaggio e l’asciugatura delle mani, di aree di stabulazione o magazzinaggio e di servizi igienici idonei. I locali devono avere pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e disinfettare, oltre a un adeguato sistema di drenaggio e a sufficiente illuminazione; analoghi requisiti si applicano alle zone di scarico e di lavoro.
Sono previste deroghe importanti: il tetto sulle zone di scarico non è richiesto per partite non containerizzate di prodotti della pesca destinati al consumo umano, per alcuni sottoprodotti di origine animale specifici e per merci alla rinfusa di volume elevato. Per i liquidi alla rinfusa di origine animale e non animale non sono obbligatorie, ai fini dei controlli ufficiali, le strutture di scarico e ispezione di cui alle lettere a) e b).
Separazione delle strutture e prevenzione della contaminazione incrociata
Per evitare contaminazioni incrociate, le strutture di scarico, ispezione e magazzinaggio non possono essere condivise tra determinate categorie di merci. In particolare, per prodotti di origine animale e prodotti compositi, nonché per materiale germinale e sottoprodotti di origine animale, la regola è la non condivisione con altre categorie; per il materiale germinale e i sottoprodotti di origine animale è vietata anche la condivisione con alimenti di origine non animale.
La condivisione è tuttavia ammessa in due casi: quando il posto è designato unicamente per merci imballate, oppure quando è designato per merci imballate e non imballate e l’autorità competente effettua una valutazione del rischio che dimostri l’assenza di rischio di contaminazione incrociata, attuando le misure preventive individuate. In tale ipotesi è anche richiesta una separazione temporale tra i diversi flussi di merci e la pulizia e disinfezione delle strutture nel periodo intercorrente. La deroga non vale, però, per le strutture di magazzinaggio usate per sottoprodotti di origine animale alla rinfusa.
Uso di strutture commerciali e del mezzo di trasporto
Le autorità competenti possono autorizzare, sotto il loro controllo, l’uso di strutture di magazzinaggio commerciali vicine al posto di controllo frontaliero e soggette alla stessa autorità doganale. Tali strutture possono essere usate anche per controlli di identità e fisici su prodotti di origine non animale, se rispettano i requisiti minimi del regolamento. Le merci devono essere conservate in condizioni igieniche e identificabili con codice a barre, mezzi elettronici o etichettatura; se presentano un rischio sanitario o ambientale, devono essere collocate in locali separati e chiudibili a chiave o in aree delimitate.
Inoltre, se il posto di controllo frontaliero è situato presso strada, ferrovia o porto, può essere autorizzato il magazzinaggio sul mezzo di trasporto con il quale le merci sono arrivate, sempre sotto il controllo dell’autorità competente.
Attrezzature e documentazione
Il regolamento prescrive che i posti di controllo frontalieri abbiano accesso ad attrezzature per la pesatura, lo scarico, l’apertura e l’esame delle partite, alla pulizia e disinfezione, nonché a idonei mezzi per il magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura controllata e per il loro trasporto al laboratorio. Nei locali o nelle zone d’ispezione devono essere disponibili un tavolo con superficie liscia e lavabile, un termometro per la temperatura superficiale e al centro delle merci, attrezzature di scongelamento, attrezzature di campionamento e sigilli numerati o etichette idonee alla tracciabilità. Quando necessario, devono essere predisposte istruzioni dettagliate per il campionamento e il trasporto dei campioni al laboratorio ufficiale.
Requisiti specifici per i posti di controllo frontalieri per animali
Per i posti designati per gli animali, oltre ai requisiti comuni, sono richiesti spogliatoio con docce, zone di scarico con spazio, luce e ventilazione adeguati, attrezzature per l’alimentazione e l’abbeveraggio, strutture per mangimi, lettiere, strame e letame, aree di stabulazione separate per ungulati non registrati, equidi registrati e altri animali, locali o zone di ispezione con attrezzature di contenzione e una corsia di accesso dedicata o altri dispositivi per evitare attese inutili prima dello scarico.
Le strutture devono essere progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da evitare lesioni e sofferenze inutili e garantire la sicurezza degli animali. Devono inoltre costituire un’unità di lavoro integrata e completa. Tali strutture non possono essere impiegate per partite destinate agli scambi all’interno dell’Unione; possono invece essere utilizzate per animali destinati all’esportazione o trasferiti tra territori dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/625 dopo attraversamento di un paese terzo, purché l’autorità competente effettui una valutazione del rischio, applichi le misure preventive e assicuri la separazione temporale con pulizia e disinfezione.
Requisiti specifici per prodotti di origine animale e altre merci della lettera b)
Per i posti designati per prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, materiale germinale, prodotti compositi, fieno e paglia, si richiedono locali d’ispezione con ambiente a temperatura controllata ove necessario, capacità di immagazzinare simultaneamente merci refrigerate, congelate e a temperatura ambiente, e spogliatoi. Anche questi spazi devono costituire un’unità di lavoro integrata e completa.
Come per gli animali, tali strutture non possono essere usate per controlli relativi a partite destinate agli scambi intra-UE, ma possono esserlo per esportazioni o trasferimenti tra territori dell’allegato I dopo il passaggio in un paese terzo, con valutazione del rischio, misure contro la contaminazione incrociata e separazione temporale. I requisiti specifici non si applicano ai liquidi alla rinfusa di origine animale e non animale. Il regolamento consente inoltre l’ispezione, presso questi posti, di rane vive, pesci vivi, invertebrati vivi destinati al consumo umano, uova da cova ed esche da pesca.
Elenchi pubblici di posti di controllo frontalieri e punti di controllo
Gli Stati membri devono usare il formato dell’allegato I per gli elenchi da pubblicare in applicazione del regolamento (UE) 2017/625 e le abbreviazioni e specifiche dell’allegato II. Gli elenchi devono essere corredati da una nota esplicativa. Le informazioni comprendono, tra l’altro, nome, recapiti, codice TRACES, tipo di trasporto, centri d’ispezione, categorie di animali e merci e specifiche aggiuntive sull’ambito della designazione.
L’allegato II dettaglia le abbreviazioni per le diverse categorie: animali vivi, prodotti di origine animale e categorie temperature-specifiche, piante, prodotti vegetali, legno e prodotti in legno, altri oggetti, prodotti di origine non animale, nonché le specifiche come la sospensione del posto di controllo frontaliero/punto di controllo e l’uso esclusivo per prodotti confezionati, prodotti della pesca o liquidi alla rinfusa.
Centri d'ispezione
Il regolamento consente che un posto di controllo frontaliero comprenda uno o più centri d’ispezione, nei quali svolgere controlli ufficiali sulle categorie per cui il posto è designato. I centri d’ispezione devono rispettare i requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri e le norme dettagliate del regolamento; tuttavia, il requisito relativo alla disponibilità della tecnologia e delle attrezzature per il sistema IMSOC non si applica se tali strumenti sono accessibili in un’altra struttura del medesimo posto.
I centri devono ricadere sotto la competenza della stessa autorità doganale e sotto il controllo dell’autorità competente del posto. Gli Stati membri, al momento della notifica della designazione del posto alla Commissione, devono trasmettere anche tutte le informazioni pertinenti sui centri d’ispezione, e devono indicarli nell’elenco pubblico insieme al posto. Se un centro cessa di essere conforme, deve essere eliminato dall’elenco e la Commissione deve esserne informata, con indicazione dei motivi.
Abrogazioni e decorrenza
Dal 14 dicembre 2019 sono abrogate la decisione 2001/812/CE, la decisione 2009/821/CE e la direttiva 98/22/CE, al fine di evitare sovrapposizioni e assicurare coerenza con il nuovo quadro sui controlli ufficiali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 14 dicembre 2019.
Regime transitorio
Per i posti di controllo frontalieri designati per le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 che, alla data di entrata in vigore del regolamento, non dispongono di zone o locali di scarico coperti da un tetto, l’obbligo relativo alla copertura e il correlato requisito di pulibilità e disinfezione dei locali si applicano soltanto dal 14 dicembre 2021. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 2017/625 in materia di requisiti minimi comuni per infrastrutture, attrezzature e documentazione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri; requisiti specifici per i posti designati per animali e determinate merci; requisiti minimi per i centri d’ispezione; formato, categorie, abbreviazioni e informazioni da utilizzare negli elenchi pubblici.
Definizioni rilevanti
Definisce, tra l’altro, "merci imballate", "centro d’ispezione", "ungulati" ed "equide registrato", rinviando per alcune nozioni alle direttive settoriali richiamate.
Requisiti infrastrutturali comuni
Impone ai posti di controllo frontalieri designati la disponibilità di zone o locali di scarico, locali o zone d’ispezione con acqua corrente calda e fredda e strutture per il lavaggio/asciugatura delle mani, aree di stabulazione o magazzinaggio e accesso ai servizi igienici. Prevede requisiti di pulibilità, disinfezione, drenaggio e illuminazione, con deroghe per specifiche partite (prodotti della pesca non containerizzati, alcuni sottoprodotti di origine animale, merci alla rinfusa di volume elevato) e l’esclusione dell’obbligo di determinate strutture per i liquidi alla rinfusa.
Separazione delle strutture e deroghe
Stabilisce che, per prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, le strutture di scarico, magazzinaggio e ispezione non devono essere condivise con altre categorie, salvo deroghe per posti designati unicamente per merci imballate o, con valutazione del rischio e separazione temporale, anche per combinazioni di merci imballate e non imballate. Esclude comunque la condivisione per il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale alla rinfusa.
Uso di magazzini commerciali e del mezzo di trasporto
Consente, sotto il controllo dell’autorità competente, l’uso di strutture di magazzinaggio commerciali vicine al posto di controllo frontaliero e nella competenza della stessa autorità doganale, nonché, se il posto è situato presso strada, ferrovia o porto, il magazzinaggio sul mezzo di trasporto, purché ciò avvenga secondo condizioni igieniche e di identificazione delle merci e, se necessario, in aree separate e chiudibili a chiave.
Attrezzature e documentazione
Richiede accesso ad attrezzature per pesatura, scarico, apertura ed esame delle partite, pulizia e disinfezione, nonché al materiale per il magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura controllata. Nei locali o zone d’ispezione devono essere disponibili tavolo lavabile, termometro, attrezzature di scongelamento, campionamento e mezzi per la tracciabilità; ove necessario, devono essere disponibili istruzioni dettagliate per campionamento e trasporto dei campioni al laboratorio ufficiale.
Requisiti specifici per i posti di controllo frontalieri per animali
Per gli animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), richiede spogliatoio con docce, aree di scarico idonee, alimentazione e abbeveraggio, magazzinaggio di mangimi, lettiere, strame e letame, aree separate per ungulati non registrati, equidi registrati e altri animali, strutture di ispezione con attrezzature di contenzione e una corsia dedicata per evitare attese inutili. Le strutture devono essere progettate e gestite per evitare lesioni e sofferenze inutili e costituire un’unità di lavoro integrata. Non possono essere usate per partite destinate agli scambi intra-UE, ma possono esserlo per esportazioni o trasferimenti tra territori dell’allegato I dopo attraversamento di un paese terzo, con valutazione del rischio, misure preventive e separazione temporale.
Requisiti specifici per prodotti di origine animale e altre merci della lettera b)
Per prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, materiale germinale, prodotti compositi, fieno e paglia, richiede locali d’ispezione con possibilità di temperatura controllata, capacità di immagazzinare simultaneamente merci refrigerate, congelate e a temperatura ambiente, e spogliatoi. Anche qui si applicano il divieto di uso per traffici intra-UE e la possibilità di uso per esportazioni o trasferimenti tra territori dell’allegato I dopo transito in paese terzo, a condizione di valutazione del rischio, misure contro la contaminazione incrociata e separazione temporale. Per i liquidi alla rinfusa di origine animale e non animale i requisiti specifici non si applicano; alcune specie vive e altri articoli indicati possono essere ispezionati in tali posti.
Formato degli elenchi pubblici
Obbliga gli Stati membri a usare il formato dell’allegato I per gli elenchi dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo e le abbreviazioni/specifiche dell’allegato II. Gli elenchi devono essere accompagnati da una nota esplicativa e contenere informazioni su recapiti, codice TRACES, tipo di trasporto, centri d’ispezione, categorie di animali e merci e specifiche aggiuntive.
Centri d’ispezione
Consente che un posto di controllo frontaliero comprenda uno o più centri d’ispezione. Tali centri devono rispettare i requisiti minimi applicabili ai posti di controllo frontalieri e le norme del regolamento, essere sotto la stessa autorità doganale e il controllo dell’autorità competente, e devono essere notificati alla Commissione insieme alla designazione del posto. Devono essere elencati insieme al posto di controllo frontaliero e rimossi dall’elenco quando cessano di essere conformi, con informazione alla Commissione.
Abrogazioni
Abroga, a decorrere dal 14 dicembre 2019, la decisione 2001/812/CE, la decisione 2009/821/CE e la direttiva 98/22/CE per evitare sovrapposizioni e garantire coerenza normativa.
Entrata in vigore, applicazione e regime transitorio
Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 14 dicembre 2019. Per i posti designati per le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), privi alla data di entrata in vigore di zone di scarico coperte, i requisiti di copertura e di pulibilità del relativo articolo 3 si applicano dal 14 dicembre 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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