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Ordinanza

Ordinanza n. 11091/2026 - Roma, Sezione 3

per la correzione dell’ordinanza n. 2282 del 20 aprile 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 3220 del 2026;

Giustizia amministrativa202603220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare n. 2282 del 20 aprile 2026, limitatamente all’erronea indicazione dei nominativi dei ricorrenti nell’epigrafe

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’ordinanza cautelare n. 2282/2026, deducendo che l’epigrafe riportava nominativi non corrispondenti alle parti effettive del giudizio. L’errore derivava dal deposito, insieme al ricorso introduttivo, di un elenco nominativo non corretto, successivamente sostituito con un elenco conforme ai ricorrenti risultanti dal ricorso e dalle procure in atti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di correzione. Ha rilevato che i nominativi indicati nell’epigrafe dell’ordinanza cautelare non coincidevano con quelli risultanti dal ricorso introduttivo e dalle procure depositate. La difformità è stata qualificata come errore materiale, riconoscibile ictu oculi sulla base degli atti del fascicolo e quindi emendabile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. La correzione non modifica il contenuto decisorio dell’ordinanza, che aveva rigettato l’istanza cautelare, ma riguarda esclusivamente la corretta individuazione delle parti. È stata disposta la sostituzione dell’elenco erroneo con quello risultante dal ricorso introduttivo e dalla documentazione in atti, in particolare dall’elenco depositato il 17 marzo 2026. La Segreteria è stata incaricata delle annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali quando l’errore è riconoscibile sulla base degli atti del fascicolo.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a.

    Disciplina gli effetti della correzione e gli adempimenti della Segreteria, comprese le relative annotazioni.

Massime di principio

  • La difformità tra i nominativi delle parti riportati nell’epigrafe di un provvedimento giurisdizionale e quelli risultanti dal ricorso, dalle procure e dagli altri atti del fascicolo integra un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. quando sia riconoscibile ictu oculi dagli atti processuali.
  • La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando incide esclusivamente sulla corretta individuazione delle parti e non comporta alcuna modifica del contenuto decisorio del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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