Ordinanza n. 66/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del decreto prot. 163 del 16.2.2026 con il quale il Ministero ha nominato commissario il prof. Ludovico Bramanti affidando al medesimo le funzioni e i compiti attribuiti al Direttore delle Istituzioni AFAM dall’art. 6 del d.P.R. 132/2003 e quelli attribuiti al Consiglio accademico dall’art. 8 del d.P.R. 132/2003 ed ha rimosso tale organo; nonché delle note ministeriali prot. nn. 14203 del 24.11.2025, 15370 del 19.12.2025 e 1094 del 30.1.2026 aventi ad oggetto le asserite criticità richiamate dal decreto di commissariamento; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di commissariamento del Conservatorio, con nomina del commissario, attribuzione delle funzioni del direttore e del Consiglio accademico e rimozione di tale organo, nonché gli atti ministeriali presupposti sulle criticità dell'istituzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero e conservatorio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale che ha disposto il commissariamento del Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna, nominando un commissario e attribuendogli le funzioni spettanti al Direttore delle Istituzioni AFAM e al Consiglio accademico, contestando altresì le note ministeriali richiamate come presupposto del commissariamento. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti, ma dà atto della domanda cautelare e della valutazione comparativa degli interessi contrapposti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi, sono stati considerati prevalenti quelli sottesi al commissariamento, anche alla luce della relazione del Presidente del Conservatorio. Da tale relazione emergeva che il Presidente e il Consiglio di amministrazione erano rimasti in carica e continuavano a svolgere le proprie competenze; il commissario, esercitando le funzioni del Consiglio accademico, stava assicurando gli adempimenti relativi alla programmazione didattica, al bilancio preventivo, ai progetti ministeriali, agli incontri e alle attività di produzione artistica. Il giudice ha inoltre valorizzato la continuità dell'attività formativa, artistica, produttiva e amministrativa del Conservatorio, nonché la predisposizione del bilancio di previsione e l'avvio delle iniziative per garantire la docenza di bassotuba. In ragione di tali elementi, ha ritenuto che il commissariamento non producesse un danno all'ordinato svolgimento delle attività dell'istituzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l'insussistenza del periculum in mora, all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 6 d.P.R. 132/2003
La disposizione individua le funzioni e i compiti del Direttore delle Istituzioni AFAM, attribuiti nel caso concreto al commissario.
art. 8 d.P.R. 132/2003
La disposizione individua le funzioni del Consiglio accademico, attribuite nel caso concreto al commissario.
D.M. n. 934/2022
È richiamato in relazione al progetto di orientamento tra gli adempimenti assicurati dal commissario.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora deve essere valutato attraverso il bilanciamento tra il pregiudizio allegato dal ricorrente e gli interessi pubblici e privati incisi dalla sospensione dell'atto.
- La sospensione di un provvedimento di commissariamento può essere negata quando dagli atti emerga che il commissariamento assicura la continuità delle attività istituzionali e amministrative dell'ente, senza interrompere la formazione e i servizi erogati.
- Nel bilanciamento cautelare assumono rilievo concreto le modalità di funzionamento dell'istituzione successive all'adozione del commissariamento, compresa la permanenza in carica degli organi non rimossi e l'effettivo svolgimento delle attività essenziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 129/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 130/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 659/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 660/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →