Cassazione Penale, Ordinanza n. 14304/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di merito che lo ha ritenuto responsabile per lesioni ai danni di operanti. I motivi investono: 1) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 c.p.; 3) la richiesta di riqualificazione delle lesioni in fattispecie colposa; 4) il trattamento sanzionatorio e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che i motivi primo, terzo e quarto sono generici, confutativi e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la ricostruzione fattuale circa la natura dolosa delle lesioni. Quanto al secondo motivo, lo reputa privo di concreto interesse perché la doglianza era stata già proposta in appello in modo generico e quindi era originariamente inammissibile; richiama inoltre il principio secondo cui la provocazione richiede un fatto ingiusto altrui oggettivamente tale, non valutabile secondo la sola sensibilità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata già correttamente negata dai giudici di merito e la censura reiterata in cassazione è stata ritenuta generica.
art. 62 n. 2 c.p.
L'attenuante della provocazione presuppone un fatto ingiusto altrui oggettivamente tale, non valutato secondo la sola percezione soggettiva dell'imputato.
art. 590 c.p.
La richiesta di riqualificazione delle lesioni come colpose è stata implicitamente disattesa, perché la ricostruzione dei fatti deponeva per la natura dolosa delle lesioni.
art. 591 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
art. 62-bis c.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non determinata senza colpa del ricorrente, è dovuta la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate e confutate in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto non può essere riproposta in cassazione in forma generica se la Corte di merito l'ha già motivatamente disattesa sulla base della ricostruzione fattuale.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato colposo non è ammissibile quando la motivazione di merito, non illogica, ricostruisce una condotta dolosa.
- L'attenuante della provocazione richiede un fatto ingiusto altrui oggettivamente connotato da antigiuridicità sociale o giuridica; non basta la mera percezione soggettiva dell'imputato.
- Una censura originariamente generica o inammissibile in appello non è suscettibile di conversione in motivo utile in cassazione e il suo mancato esame non determina annullamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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