Cassazione Penale, Sentenza n. 1319/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per violazione del principio di devoluzione e del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte territoriale, ex officio, abbia fissato in sei mesi il termine per il rilascio dell'immobile cui era subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, sulla base dell'erroneo presupposto che il Tribunale avesse "dimenticato" di indicare tale termine. Il ricorrente ha rilevato che tale omissione non era stata devoluta in giudizio di appello e che il Tribunale, invece, aveva ritenuto applicabile il termine quinquennale previsto dal combinato disposto degli artt. 163 e 165 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ribadito che il divieto di reformatio in peius ha ambito limitato (si riferisce, in base all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., alla revoca del beneficio) e non impedisce alla Corte d'appello di modificare le modalità di applicazione della sospensione condizionale della pena, anche in senso peggiorativo, quando ciò non configuri una revoca del beneficio. Ne consegue la legittimità della decisione del giudice di merito che ha fissato un termine per l'adempimento della condizione. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen., comma 3
Il divieto di reformatio in peius è letteralmente riferito alla revoca del beneficio e non si estende alle modalità di applicazione della sospensione condizionale della pena
art. 163 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 165 come base normativa che, secondo il primo giudice, poteva comportare l'applicazione di un termine quinquennale per il rilascio dell'immobile
art. 165 cod. pen.
Disciplina la sospensione condizionale della pena e gli obblighi/termini connessi; il combinato disposto con l'art. 163 è richiamato nella controversia sul termine per il rilascio
art. 633 e art. 639-bis cod. pen.
Norme relative ai reati per i quali il ricorrente è stato condannato (articoli richiamati come base della condanna in primo e secondo grado)
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa, ad una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023 (Maddaloni)
Sostiene che la Corte d'appello non incorre nel divieto di reformatio in peius quando, in assenza di impugnazione sul punto, modifica le modalità di applicazione della sospensione condizionale della pena
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 34727 del 30/6/2022 (Pastore)
Ribadisce l'interpretazione letterale dell'art. 597, comma 3, limitando il divieto di reformatio in peius alla sola revoca del beneficio
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius si applica, per interpretazione letterale dell'art. 597 c.p.p., essenzialmente alla revoca del beneficio; non impedisce alla Corte d'appello di modificare le modalità applicative del beneficio (anche in senso peggiorativo) se non si tratta di una revoca
- Se il punto relativo alle modalità del beneficio (es. termini per l'adempimento) non è stato impugnato, la Corte d'appello può intervenire d'ufficio e integrare o modificare quelle modalità
- Per evitare modifiche peggiorative delle modalità del beneficio è necessario che la parte impugni espressamente la materia nei limiti del principio di devoluzione; l'omessa impugnazione può lasciare spazio all'intervento del giudice di grado superiore
- Se il giudice di primo grado omette di indicare determinati termini o condizioni, il giudice d'appello può legittimamente determinare quei termini, salvo che ciò configuri una revoca del beneficio
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle Ammende); è dunque importante valutare la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazioni
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