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Circolare

Circolare numero 56 del 1-3-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28, che riconosce agli impiegati e operai agricoli a tempo indeterminato sospesi dal lavoro per eccezionali calamità o avversità atmosferiche negli anni 1988, 1989 e 1990 un trattamento sostitutivo della retribuzione fino a 90 giorni, anche in deroga al requisito occupazionale minimo. Richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 159/1989, adattandole ai riferimenti normativi aggiornati, e precisa i termini di domanda per le sospensioni iniziate dopo il 23 novembre 1990. La seconda parte precisa che, dopo la conversione del decreto-legge n. 367/1990, non restano norme speciali per la siccità 1989-1990; tuttavia, le domande dei lavoratori agricoli per sospensioni collegate a tale evento possono essere esaminate ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 28/1991, se sussistono tutte le condizioni previste, compreso l'anno di anzianità presso la stessa impresa.

Trattamento sostitutivo della retribuzione per operai agricoli sospesi per calamità e chiarimenti sulla siccità 1989-1990

Trattamento sostitutivo per operai agricoli sospesi per calamità e chiarimenti sulla siccità 1989-1990

La circolare fornisce istruzioni applicative sull'art. 12 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28, relativo alla concessione del trattamento sostitutivo della retribuzione per i lavoratori agricoli sospesi per eccezionali calamità o avversità atmosferiche. Nella seconda parte chiarisce inoltre gli effetti della conversione del decreto-legge n. 367/1990 in materia di siccità dell'annata agraria 1989-1990 e la possibilità di ricondurre le domande a tale disciplina generale.

Ambito di applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 28/1991

Il decreto-legge n. 28/1991, in vigore dal 28 gennaio 1991, prevede a favore degli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, occupati presso aziende situate in comuni colpiti negli anni 1988, 1989 e 1990 da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, la concessione a domanda del trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di tali eventi e che, al momento della sospensione, possano far valere almeno un anno di anzianità presso la stessa impresa.

Durata del beneficio e regime derogatorio

Il trattamento può essere concesso per un periodo non superiore a 90 giorni per ciascuno degli anni interessati. La norma opera anche in deroga al requisito minimo occupazionale stabilito dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 457/1972. I periodi di integrazione salariale erogati ai sensi dell'art. 12 non concorrono alla totalizzazione delle 90 giornate di trattamento ordinario previste dalla stessa disposizione e sono equiparati a giornate di lavoro ai fini del conseguimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Copertura finanziaria

L'onere connesso all'attuazione della disposizione è posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Istruzioni applicative e precedenti interventi

La circolare precisa che la norma reitera disposizioni contenute in precedenti decreti-legge non convertiti. Per l'applicazione dell'art. 12, per tutti gli anni 1988, 1989 e 1990, si richiamano le istruzioni già fornite con la circolare n. 159 del 21 luglio 1989, con i necessari adattamenti ai riferimenti legislativi.

Per i periodi di sospensione iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 338/1990, cioè successivamente al 23 novembre 1990, la domanda per ottenere il trattamento doveva essere presentata entro il termine previsto dall'art. 15 della legge n. 457/1972. Inoltre, per i rapporti fra l'art. 12 e l'art. 7-bis della legge 4 agosto 1989, n. 286, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 169 del 18 luglio 1990.

Siccità dell'annata agraria 1989-1990

La circolare esamina poi la legge n. 31 del 30 gennaio 1991, di conversione del decreto-legge n. 367 del 6 dicembre 1990, relativo alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990. Poiché il decreto-legge convertito non ha riprodotto la disposizione che, nei precedenti decreti-legge n. 207/1990 e n. 270/1990, consentiva il trattamento sostitutivo della retribuzione in deroga al requisito minimo occupazionale per gli operai agricoli a tempo indeterminato colpiti dalla siccità, non esistono più norme specifiche dedicate a tale fattispecie.

Tuttavia, poiché la siccità rientra tra le calamità considerate dall'art. 12 del D.L. n. 28/1991, le eventuali domande di integrazione salariale per sospensioni dal lavoro causate da tale evento possono essere definite secondo tale disciplina generale, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla norma e, in particolare, il requisito di almeno un anno di anzianità presso la stessa impresa al momento della sospensione.

Punti principali

Art. 12 del D.L. n. 28/1991: ambito e beneficiari

La norma riconosce, per gli anni 1988, 1989 e 1990, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'art. 8 della legge n. 457/1972 agli impiegati e operai agricoli con contratto a tempo indeterminato che lavorano presso aziende situate in comuni colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche e che siano stati sospesi dal lavoro in conseguenza di tali eventi. Il beneficio spetta a domanda e richiede che, al momento della sospensione, il lavoratore possa far valere almeno un anno di anzianità presso la stessa impresa.

Durata, deroga e effetti del trattamento

Il trattamento può essere concesso per un periodo non superiore a 90 giorni. È riconosciuto anche in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 457/1972. I periodi di integrazione salariale così corrisposti non si sommano alle 90 giornate di trattamento ordinario previste dalla stessa disposizione e sono equiparati a giornate di lavoro ai fini del conseguimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Oneri e copertura finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12 è posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989, con parziale utilizzo del contributo dello Stato previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 910/1986.

Istruzioni applicative e richiami precedenti

La circolare evidenzia che la norma reitera disposizioni già contenute in precedenti decreti-legge non convertiti. Per l'applicazione dell'art. 12, per tutti gli anni interessati, valgono le istruzioni della circolare n. 159 del 21 luglio 1989, con gli opportuni adattamenti ai riferimenti legislativi aggiornati. Per i rapporti tra l'art. 12 e l'art. 7-bis della legge n. 286/1989 si rinvia alle istruzioni della circolare n. 169 del 18 luglio 1990.

Termini di presentazione della domanda per sospensioni dopo il 23 novembre 1990

Per le sospensioni iniziate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 338/1990, cioè dal 23 novembre 1990, la domanda per ottenere il trattamento doveva essere presentata entro il termine previsto dall'art. 15 della legge n. 457/1972.

Siccite0 1989-1990 e applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 28/1991

La seconda parte della circolare riguarda la legge n. 31 del 30 gennaio 1991, di conversione del decreto-legge n. 367/1990 sulle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1989-1990. Poiché il decreto-legge convertito non ripropone la norma che riconosceva il trattamento sostitutivo della retribuzione in deroga al requisito occupazionale per gli operai agricoli a tempo indeterminato colpiti dalla siccità, non esistono più disposizioni specifiche per tali lavoratori. Tuttavia, poiché la siccità rientra tra le calamità considerate dall'art. 12 del D.L. n. 28/1991, eventuali domande di integrazione salariale per sospensioni dovute a tale causa possono essere definite ai sensi di quest'ultimo articolo, purché siano rispettate tutte le condizioni previste, in particolare il requisito dell'anno di anzianità presso l'impresa al momento della sospensione.

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