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Circolare

Circolare numero 57 del 5-3-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’adeguamento del mod. O1/M sostitutivo alle modifiche introdotte nel modello O1/M, con particolare attenzione al quadro D sugli eventi che danno titolo all’accredito figurativo. Vengono chiariti i limiti temporali e contenutistici della dichiarazione provvisoria, i casi in cui usare moduli "integrativi", le modalità per fondi speciali e il recupero di eventi pregressi (malattia, maternità, CIG). La circolare richiama inoltre l’esigenza di successivi flussi definitivi tramite O1/M e O1/M int., e sottolinea il ruolo delle Sedi nell’assistenza alle aziende e nella diffusione delle corrette istruzioni operative.

Nuova edizione del mod. O1/M sostitutivo e istruzioni operative sul quadro D e sui dati figurativi

Nuova edizione del mod. O1/M sostitutivo e istruzioni sul quadro D

La circolare illustra l’aggiornamento del mod. O1/M sostitutivo, predisposto per la denuncia provvisoria dei dati retributivi e assicurativi individuali in luogo del mod. O1/M. Il modello è stato adeguato alle modifiche apportate alla denuncia ordinaria, con particolare riguardo alla rilevazione degli eventi del quadro D che danno titolo all’accredito di contributi figurativi.

Finalità del nuovo modello e rapporto con la denuncia O1/M

Il testo del mod. O1/M sost. è stato allineato al modello O1/M, conservandone il tracciato e le voci essenziali, ma eliminando le parti non rilevanti per la dichiarazione provvisoria. L’obiettivo è duplice: agevolare il datore di lavoro nella successiva compilazione della denuncia retributiva definitiva e assicurare dati omogenei per i controlli successivi da parte dell’INPS. La circolare richiama quindi i criteri già vigenti per la compilazione della denuncia annuale O1/M, evidenziando però alcune particolarità operative del sostitutivo.

Limiti temporali e capienza del modulo

La capienza del modulo è stata ridotta ai dati di due soli anni solari, in attuazione della deliberazione consiliare n. 123 dell’1 luglio 1988 e dei principi ribaditi dalla circolare n. 186 del 17 agosto 1989. Viene richiamato l’art. 2-undecies della legge n. 114/1974, secondo cui, ai fini della liquidazione delle prestazioni, non possono essere utilizzati dati retributivi e assicurativi provvisori quando siano disponibili quelli provenienti dal flusso informativo istituzionale dei modelli O1/M.

In pratica, la dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata solo per periodi per i quali non siano ancora state presentate le denunce retributive individuali O1/M, perché non è ancora scaduto il termine di presentazione. Il modulo è quindi predisposto per contenere:

  • in ogni caso, i dati della frazione dell’anno in corso al momento del rilascio della dichiarazione, dalla decorrenza della prestazione fino a tale data;
  • eventualmente, anche i dati dell’intero anno solare precedente, se per esso non è ancora scaduto il termine di presentazione del mod. O1/M.

La circolare chiarisce il criterio con due esempi applicativi, differenziando i casi in cui l’anno precedente sia già stato denunciato e quelli in cui non sia ancora decorso il termine di presentazione.

Dati già presentati ma non ancora acquisiti

La deliberazione richiamata stabilisce inoltre che, se alcuni dati sono già stati contenuti in denunce retributive presentate dall’azienda ma non ancora acquisite all’archivio magnetico, essi devono essere documentati dal lavoratore mediante:

  • esibizione della copia dei modelli O1/M rilasciati a suo tempo dal datore di lavoro;
  • oppure, se ciò non è possibile, mediante copia delle denunce che il datore di lavoro conserva agli atti.

Il passaggio è rilevante perché delimita l’uso delle dichiarazioni sostitutive e consente alle Sedi di verificare correttamente le informazioni già denunciate.

Compilazione per i lavoratori iscritti ai Fondi speciali

Per i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza, la compilazione del mod. O1/M sost. deve avvenire secondo le disposizioni del manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce O1/M - O3/M" edizione aprile 1990, integrate dalla circolare n. 278 del 22 dicembre 1990.

La circolare precisa che:

  • nel quadro B, le ultime due caselle intestate "R.D. n. 148/1931" interessano esclusivamente i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  • nel quadro C, le caselle "N. GG. RETR.", "N. GG. UTILI", "RETRIBUZIONE PENS." e "N. GG. NON RETR." riguardano esclusivamente i lavoratori iscritti ai predetti Fondi.

Dati arretrati e utilizzo del modulo integrativo per la CIG

La circolare affronta poi il caso in cui, nel periodo coperto dalla dichiarazione sostitutiva, debbano essere esposti periodi di C.I.G. pagati successivamente ma riferiti ad anni precedenti. Si tratta di eventi che, pur essendo stati indennizzati in un anno successivo, devono essere denunciati sotto l’anno in cui si è verificata la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Quando il periodo C.I.G. genera una informazione aggiuntiva rispetto alla denuncia O1/M già presentata per quell’anno, deve essere utilizzato un mod. O1/M sost. separato, da contraddistinguere come "integrativo" barrando l’apposita casella in alto. Tale modulo va compilato soltanto nei dati anagrafici e distintivi del lavoratore e dell’azienda, oltre che nel quadro D, senza ripetere le informazioni già comunicate con la denuncia originaria.

La circolare fornisce un esempio in cui una dichiarazione provvisoria copre l’intero anno 1990 e la frazione gennaio-maggio 1991, mentre nel marzo 1991 viene pagata un’indennità CIG riferita sia al 1990 sia al 1989. In tale ipotesi:

  • il periodo CIG del 1990 viene esposto nella dichiarazione sostitutiva relativa ai dati correnti;
  • il periodo CIG del 1989 viene indicato in un modulo integrativo separato.

Dati correnti e dati integrativi nello stesso contesto

Quando la dichiarazione provvisoria contiene sia dati correnti relativi a denunce in scadenza, sia dati integrativi relativi a denunce già presentate ma da completare, occorre distinguere nettamente i due flussi documentali. La circolare indica che:

  • per i dati correnti si compila un mod. O1/M sost. completo, secondo le ordinarie modalità;
  • per i dati aggiuntivi già riferiti ad anni precedenti si utilizza un modulo contraddistinto come "integrativo" e limitato alle sole voci necessarie.

Nell’esempio riportato, viene compilato integralmente un mod. O1/M sost. con i dati dell’anno 1990 e della frazione del 1991, oltre a un secondo mod. O1/M sost. integrativo per il solo periodo CIG del 1989.

Recupero di eventi di malattia, maternità e CIG per il periodo 1985-1988

Il punto 3 delle Avvertenze impone alle aziende di denunciare, al momento della richiesta di prestazione da parte del lavoratore, i periodi di malattia, maternità, C.I.G. e altri eventi intervenuti tra il 1985 e il 1988, qualora non siano stati già dichiarati a suo tempo né nel quadro D, allora facoltativo, né mediante l’apposita modulistica preesistente.

Anche in questo caso la circolare richiama la logica del modulo integrativo, da utilizzare per il recupero di dati assicurativi relativi ad anni pregressi. La soluzione è assimilata a quella vista per i periodi CIG pregressi già pagati successivamente.

Comunicazione definitiva e modulo O1/M int.

I dati esposti sui modelli O1/M sost. "correnti" dovranno essere successivamente comunicati all’INPS in via definitiva mediante le denunce retributive che saranno presentate alle normali scadenze per gli anni oggetto delle attestazioni provvisorie.

Per gli eventi CIG dichiarati nei modelli integrativi è prevista una successiva comunicazione attraverso un apposito modulo O1/M int., in corso di stampa, che riproduce solo le parti della denuncia O1/M interessate. La circolare preannuncia ulteriori istruzioni e precisa sin d’ora che tali moduli dovranno essere presentati alla prima scadenza O1/M successiva al rilascio della dichiarazione provvisoria, insieme alle denunce retributive correnti.

Trattamento degli eventi diversi dalla CIG e registrazione in A.R.P.A.

Per gli eventi diversi dalla C.I.G. dichiarati con modelli O1/M sost. integrativi e riferiti agli anni 1985-1988, la circolare esclude ulteriori adempimenti a carico dell’azienda. Si tratta infatti di situazioni destinate a esaurimento e numericamente limitate, per le quali non si ritiene opportuno introdurre altra modulistica.

Le Sedi, dopo l’accreditamento dei periodi assicurativi ai fini della liquidazione della prestazione, dovranno registrarli direttamente nell’archivio A.R.P.A. in base ai dati del mod. O1/M sost. int., usando i seguenti codici di contribuzione:

  • 310, 320, 350 per i periodi di malattia, maternità e malattia specifica totalmente scoperti di retribuzione;
  • 319, 329, 359 per i medesimi periodi coperti da retribuzioni ridotte in conseguenza dell’evento.

Per il periodo va indicato il formato O1aa 12aa, con "aa" corrispondente all’anno dell’evento; per "CTR. SETT. E RETRIBUZIONE" deve essere riportato il numero delle settimane utili o non utili, secondo il codice di contribuzione, e l’importo della retribuzione figurativa attribuita. Il tipo documento indicato è 2 - 5.

Aspetti operativi, assistenza alle aziende e ruolo delle Sedi

La circolare evidenzia che l’introduzione del quadro D non ha comportato solo un ampliamento quantitativo delle denunce retributive, ma ha reso l’insieme delle informazioni molto più complesso e articolato. Ciò richiede una conoscenza approfondita sia dei singoli elementi sia delle loro interconnessioni.

È quindi ritenuto fisiologico un aumento dei "ricicli" sulle denunce, con la possibilità che il fenomeno si riproduca alle successive scadenze se non recuperato tempestivamente. Per questo motivo le Sedi devono intensificare l’attività di informazione e assistenza alle aziende, privilegiando:

  • il confronto diretto con i soggetti interessati;
  • il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro;
  • la collaborazione con i consulenti del lavoro, affinché diffondano correttamente le istruzioni ai propri associati.

La circolare richiama inoltre l’esigenza che anche gli operatori delle Sedi padroneggino i principi generali sugli accrediti figurativi, così da poter assistere adeguatamente le aziende e affrontare le prossime innovazioni procedurali annunciate.

Punti principali

Aggiornamento del mod. O1/M sostitutivo

È stata distribuita alle S.A.P. la nuova edizione del mod. O1/M sost., allineata alle modifiche del mod. O1/M, soprattutto per l’esposizione degli eventi del quadro D relativi ai contributi figurativi. Il tracciato e le voci sono sostanzialmente identici a quelli del modello ordinario, con la sola eliminazione delle parti non rilevanti per la dichiarazione provvisoria, così da facilitare la compilazione della denuncia definitiva e rendere omogenei i dati ai fini dei controlli successivi.

Capienza del modulo e limiti di utilizzo

La capienza del modulo è limitata ai dati di due soli anni solari, in attuazione della deliberazione consiliare n. 123 dell’1 luglio 1988 richiamata dalla circolare n. 186 del 17 agosto 1989. Il ricorso alla dichiarazione sostitutiva è ammesso solo per periodi per i quali non siano ancora state presentate le denunce O1/M o non sia scaduto il relativo termine. Il modulo contiene comunque sempre i dati della frazione dell’anno in corso fino alla decorrenza della prestazione e, se possibile, anche i dati dell’intero anno precedente ancora non scaduto.

Documentazione dei dati già denunciati ma non ancora acquisiti

Quando i dati risultano già contenuti in denunce retributive presentate dalle aziende ma non ancora acquisite all’archivio magnetico, la loro prova deve avvenire mediante esibizione della copia dei modelli O1/M già rilasciati al lavoratore, oppure, se ciò non è possibile, mediante copia delle denunce conservate agli atti del datore di lavoro. Si tratta di un richiamo operativo importante per evitare duplicazioni o omissioni nella ricostruzione delle posizioni assicurative.

Istruzioni per i lavoratori iscritti ai Fondi speciali

Per i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza, la compilazione del mod. O1/M sost. deve seguire le istruzioni del manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce O1/M - O3/M" edizione aprile 1990, integrate dalla circolare n. 278 del 22 dicembre 1990. La circolare precisa che alcune caselle del quadro B e del quadro C riguardano esclusivamente i lavoratori iscritti a tali Fondi, in particolare quelle intestate "R.D. n. 148/1931" e quelle riferite a giorni retribuiti, utili, retribuzione pensionabile e giorni non retribuiti.

Uso del modulo "integrativo" per periodi di CIG pregressi

Se nel periodo coperto dalla dichiarazione sostitutiva emergono periodi di C.I.G. pagati successivamente ma riferiti ad anni precedenti, essi devono essere esposti come dati "arretrati" non inclusi nelle denunce O1/M dell’anno di competenza. In tali casi il mod. O1/M sost. può essere utilizzato in funzione di dichiarazione "integrativa": per il periodo pregresso va compilato un modulo separato, identificato come integrativo mediante l’apposita casella, limitato ai dati anagrafici e al solo quadro D, senza ripetere le informazioni già comunicate con l’O1/M originario.

Combinazione tra dati correnti e dati integrativi

Quando la dichiarazione provvisoria deve contenere sia dati "correnti" relativi a denunce ancora da presentare, sia dati integrativi per periodi già denunciati ma da completare, occorre usare due moduli distinti: uno compilato integralmente per i dati correnti e uno, contraddistinto come integrativo, con le sole voci aggiuntive. Nell’esempio riportato, viene compilato un O1/M sost. per l’anno 1990 e la frazione del 1991, oltre a un ulteriore modulo integrativo per il solo periodo C.I.G. del 1989.

Recupero di eventi di malattia, maternità e CIG per gli anni 1985-1988

Il punto 3 delle Avvertenze impone alle aziende di denunciare, in occasione della richiesta di prestazione, i periodi di malattia, maternità, C.I.G. e altri eventi intervenuti tra il 1985 e il 1988, se non erano stati dichiarati in precedenza né nel quadro D allora facoltativo né con la modulistica precedente. Anche questi casi vanno trattati con modelli O1/M sost. integrativi, secondo le stesse logiche di recupero di dati assicurativi pregressi.

Denuncia definitiva e modulo O1/M int.

I dati indicati nei modelli O1/M sost. "correnti" devono essere successivamente confermati all’INPS tramite le normali denunce retributive definitive presentate alle scadenze ordinarie. Per gli eventi C.I.G. contenuti nei moduli integrativi è previsto un apposito modulo O1/M int., in corso di stampa, che riproduce le sole parti rilevanti della denuncia O1/M. Tali moduli dovranno essere presentati alla prima scadenza O1/M successiva al rilascio della dichiarazione provvisoria, insieme alle denunce correnti.

Registrazione nei casi di eventi diversi dalla CIG

Per gli eventi diversi dalla C.I.G. dichiarati tramite moduli integrativi e riferiti agli anni 1985-1988 non è prevista alcuna ulteriore comunicazione da parte del datore di lavoro, trattandosi di situazioni esaurite e limitate numericamente. Le Sedi, dopo l’accreditamento dei periodi ai fini della prestazione, dovranno registrarli direttamente nell’archivio A.R.P.A. sulla base dei dati del mod. O1/M sost. int., utilizzando specifici codici di contribuzione e indicando il periodo, le settimane utili o non utili e la retribuzione figurativa.

Esigenze operative, assistenza alle aziende e formazione delle Sedi

La circolare segnala che l’introduzione del quadro D ha trasformato le denunce retributive in un sistema complesso di informazioni, con effetti operativi rilevanti e possibili difficoltà applicative per i datori di lavoro. È prevedibile un aumento dei "ricicli" sulle denunce; per questo si raccomanda alle Sedi di intensificare informazione e assistenza, privilegiando il confronto diretto con le aziende e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei consulenti del lavoro. È inoltre richiesto agli operatori delle Sedi di acquisire piena padronanza dei principi sugli accrediti figurativi, anche in vista delle ulteriori innovazioni procedurali annunciate.

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